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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07511/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23525/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 1872/2021 depositata il 01/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso iscritto al n.

RG. 14178/2019 il contribuente haimpugnato l’estratto di ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 071 20130083157974 000, di complessivi € 3.226,99, per l’omesso versamentodell’ICI per gli anni 2005-2006-2007-2008.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/20262.

La CTP di Napoli, con sentenza n. 3861/34/2020, ha accolto ilricorso introduttivo, compensando le spese.3.

Il contribuente ha interposto gravame.4.

La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appelloe compensato le spese, ritenendo giustificata la compensazione delle spesedi prime cure.5.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.6.

L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 15 comma 1 del Dlgs 546/1992, 91 e 92 comma 2c.p.c. e 24 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; percarenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazionedelle spese di lite.1.1.

Va osservato che la CTR ha ritenuto l’appello infondato e haconfermato la compensazione delle spese, ravvisando le gravi ed eccezionaliragioni.

In particolare, ha rilevato che l’Agenzia non aveva intrapreso alcunaazione di riscossione né notificato la cartella, non aveva opposto resistenzee aveva confermato l’assenza di notifica, mentre il contribuente aveva agitoper una tutela preventiva rispetto a un’ipotesi solo teorica.

La CTR ha ancheosservato che il ricorso originario avrebbe potuto essere dichiaratoinammissibile per carenza di interesse.Con il proprio ricorso, parte ricorrente censura quindi la decisionedella CTR per violazione delle norme in materia di spese di lite e del principiocostituzionale di tutela giurisdizionale, perché sostiene il ricorrente che,essendo risultato vittorioso nel merito con l’annullamento della cartella peromessa notifica e prescrizione, le spese avrebbero dovuto essere poste acarico dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] secondo il principio disoccombenza.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Viene inoltre contestata l’illogicità e l’insufficienza della motivazionecon cui la CTR ha giustificato la compensazione delle spese sulla base dipresunte “gravissime ed eccezionalissime ragioni”, ritenute giuridicamenteinfondate.

Il ricorso critica poi l’affermazione della CTR secondo cui ilcontribuente avrebbe agito per una tutela solo teorica, richiamando lagiurisprudenza di legittimità che riconosce l’ammissibilità dell’impugnazionedell’estratto di ruolo in caso di mancata notifica della cartella.

Si sottolineainfine la responsabilità dell’Amministrazione, la cui inerzia ha resonecessario il giudizio, e si evidenzia il rischio che la compensazione dellespese disincentivi l’esercizio del diritto di difesa.2.

La censura è inammissibile.La giurisprudenza di questa Corte ha difatti chiarito chel'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che nonabbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella dipagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame dellaquestione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a unadomanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anchein sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui allasentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025 (Cass.03/12/2024, n.30952; Cass. 25/09/2025, n. 26169).3.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.4.

Nulla spese, stante la mancata costituzione di controparte.5.

In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIMilena [OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] di liteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA].Antonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereManuela [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23525/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 1872/2021 depositata il 01/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso iscritto al n.

RG. 14178/2019 il contribuente haimpugnato l’estratto di ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 071 20130083157974 000, di complessivi € 3.226,99, per l’omesso versamentodell’ICI per gli anni 2005-2006-2007-2008.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/20262.

La CTP di Napoli, con sentenza n. 3861/34/2020, ha accolto ilricorso introduttivo, compensando le spese.3.

Il contribuente ha interposto gravame.4.

La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appelloe compensato le spese, ritenendo giustificata la compensazione delle spesedi prime cure.5.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.6.

L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 15 comma 1 del Dlgs 546/1992, 91 e 92 comma 2c.p.c. e 24 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; percarenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazionedelle spese di lite.1.1.

Va osservato che la CTR ha ritenuto l’appello infondato e haconfermato la compensazione delle spese, ravvisando le gravi ed eccezionaliragioni.

In particolare, ha rilevato che l’Agenzia non aveva intrapreso alcunaazione di riscossione né notificato la cartella, non aveva opposto resistenzee aveva confermato l’assenza di notifica, mentre il contribuente aveva agitoper una tutela preventiva rispetto a un’ipotesi solo teorica.

La CTR ha ancheosservato che il ricorso originario avrebbe potuto essere dichiaratoinammissibile per carenza di interesse.Con il proprio ricorso, parte ricorrente censura quindi la decisionedella CTR per violazione delle norme in materia di spese di lite e del principiocostituzionale di tutela giurisdizionale, perché sostiene il ricorrente che,essendo risultato vittorioso nel merito con l’annullamento della cartella peromessa notifica e prescrizione, le spese avrebbero dovuto essere poste acarico dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] secondo il principio disoccombenza.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Viene inoltre contestata l’illogicità e l’insufficienza della motivazionecon cui la CTR ha giustificato la compensazione delle spese sulla base dipresunte “gravissime ed eccezionalissime ragioni”, ritenute giuridicamenteinfondate.

Il ricorso critica poi l’affermazione della CTR secondo cui ilcontribuente avrebbe agito per una tutela solo teorica, richiamando lagiurisprudenza di legittimità che riconosce l’ammissibilità dell’impugnazionedell’estratto di ruolo in caso di mancata notifica della cartella.

Si sottolineainfine la responsabilità dell’Amministrazione, la cui inerzia ha resonecessario il giudizio, e si evidenzia il rischio che la compensazione dellespese disincentivi l’esercizio del diritto di difesa.2.

La censura è inammissibile.La giurisprudenza di questa Corte ha difatti chiarito chel'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che nonabbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella dipagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame dellaquestione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a unadomanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anchein sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui allasentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025 (Cass.03/12/2024, n.30952; Cass. 25/09/2025, n. 26169).3.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.4.

Nulla spese, stante la mancata costituzione di controparte.5.

In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena BalsamoP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23525/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 1872/2021 depositata il 01/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso iscritto al n. RG. 14178/2019 il contribuente haimpugnato l’estratto di ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 071 20130083157974 000, di complessivi € 3.226,99, per l’omesso versamentodell’ICI per gli anni 2005-2006-2007-2008.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/20262. La CTP di Napoli, con sentenza n. 3861/34/2020, ha accolto ilricorso introduttivo, compensando le spese.3. Il contribuente ha interposto gravame.4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appelloe compensato le spese, ritenendo giustificata la compensazione delle spesedi prime cure.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.6. L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un  unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 15 comma 1 del Dlgs 546/1992, 91 e 92 comma 2c.p.c. e 24 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; percarenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazionedelle spese di lite.1.1. Va osservato che la CTR ha ritenuto l’appello infondato e haconfermato la compensazione delle spese, ravvisando le gravi ed eccezionaliragioni. In particolare, ha rilevato che l’Agenzia non aveva intrapreso alcunaazione di riscossione né notificato la cartella, non aveva opposto resistenzee aveva confermato l’assenza di notifica, mentre il contribuente aveva agitoper una tutela preventiva rispetto a un’ipotesi solo teorica. La CTR ha ancheosservato che il ricorso originario avrebbe potuto essere dichiaratoinammissibile per carenza di interesse.Con il proprio ricorso, parte ricorrente censura quindi la decisionedella CTR per violazione delle norme in materia di spese di lite e del principiocostituzionale di tutela giurisdizionale, perché sostiene il ricorrente che,essendo risultato vittorioso nel merito con l’annullamento della cartella peromessa notifica e prescrizione, le spese avrebbero dovuto essere poste acarico dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] secondo il principio disoccombenza.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Viene inoltre contestata l’illogicità e l’insufficienza della motivazionecon cui la CTR ha giustificato la compensazione delle spese sulla base dipresunte “gravissime ed eccezionalissime ragioni”, ritenute giuridicamenteinfondate. Il ricorso critica poi l’affermazione della CTR secondo cui ilcontribuente avrebbe agito per una tutela solo teorica, richiamando lagiurisprudenza di legittimità che riconosce l’ammissibilità dell’impugnazionedell’estratto di ruolo in caso di mancata notifica della cartella. Si sottolineainfine la responsabilità dell’Amministrazione, la cui inerzia ha resonecessario il giudizio, e si evidenzia il rischio che la compensazione dellespese disincentivi l’esercizio del diritto di difesa.2. La censura è inammissibile.La giurisprudenza di questa Corte ha difatti chiarito chel'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che nonabbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella dipagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame dellaquestione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a unadomanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anchein sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui allasentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025 (Cass.03/12/2024, n.30952; Cass. 25/09/2025, n. 26169).3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.4. Nulla spese, stante la mancata costituzione di controparte.5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIMilena [OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] di liteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA].Antonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereManuela [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23525/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 1872/2021 depositata il 01/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso iscritto al n. RG. 14178/2019 il contribuente haimpugnato l’estratto di ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 071 20130083157974 000, di complessivi € 3.226,99, per l’omesso versamentodell’ICI per gli anni 2005-2006-2007-2008.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/20262. La CTP di Napoli, con sentenza n. 3861/34/2020, ha accolto ilricorso introduttivo, compensando le spese.3. Il contribuente ha interposto gravame.4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appelloe compensato le spese, ritenendo giustificata la compensazione delle spesedi prime cure.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.6. L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un  unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 15 comma 1 del Dlgs 546/1992, 91 e 92 comma 2c.p.c. e 24 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; percarenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazionedelle spese di lite.1.1. Va osservato che la CTR ha ritenuto l’appello infondato e haconfermato la compensazione delle spese, ravvisando le gravi ed eccezionaliragioni. In particolare, ha rilevato che l’Agenzia non aveva intrapreso alcunaazione di riscossione né notificato la cartella, non aveva opposto resistenzee aveva confermato l’assenza di notifica, mentre il contribuente aveva agitoper una tutela preventiva rispetto a un’ipotesi solo teorica. La CTR ha ancheosservato che il ricorso originario avrebbe potuto essere dichiaratoinammissibile per carenza di interesse.Con il proprio ricorso, parte ricorrente censura quindi la decisionedella CTR per violazione delle norme in materia di spese di lite e del principiocostituzionale di tutela giurisdizionale, perché sostiene il ricorrente che,essendo risultato vittorioso nel merito con l’annullamento della cartella peromessa notifica e prescrizione, le spese avrebbero dovuto essere poste acarico dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] secondo il principio disoccombenza.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Viene inoltre contestata l’illogicità e l’insufficienza della motivazionecon cui la CTR ha giustificato la compensazione delle spese sulla base dipresunte “gravissime ed eccezionalissime ragioni”, ritenute giuridicamenteinfondate. Il ricorso critica poi l’affermazione della CTR secondo cui ilcontribuente avrebbe agito per una tutela solo teorica, richiamando lagiurisprudenza di legittimità che riconosce l’ammissibilità dell’impugnazionedell’estratto di ruolo in caso di mancata notifica della cartella. Si sottolineainfine la responsabilità dell’Amministrazione, la cui inerzia ha resonecessario il giudizio, e si evidenzia il rischio che la compensazione dellespese disincentivi l’esercizio del diritto di difesa.2. La censura è inammissibile.La giurisprudenza di questa Corte ha difatti chiarito chel'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che nonabbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella dipagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame dellaquestione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a unadomanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anchein sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui allasentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025 (Cass.03/12/2024, n.30952; Cass. 25/09/2025, n. 26169).3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.4. Nulla spese, stante la mancata costituzione di controparte.5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena BalsamoP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 23525/2021Numero sezionale 2837/2026Numero di raccolta generale 7511/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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