CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 25529/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21539-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 50, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 20259/2014 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 25/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione di errore materiale, lamentando che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20259/2014, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Anna, Edoardo e Lorenzo avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 729/2007, abbia perpetrato l’errore commesso dal giudice di seconde cure, il quale aveva omesso di comprendere in una delle quote divisionali un cespite immobiliare oggetto della divisione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente procedimento di correzione. La parte istante ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di improcedibilità, o in subordine di inammissibilità, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta di inammissibilità, poiché l’eventuale errore non è stato commesso dalla Corte di Cassazione, la quale si è limitata a rigettare il ricorso principale dichiarando assorbito l’incidentale, ma semmai dalla Corte di Appello. L’odierna istanza, dunque, non mira alla correzione di un errore materiale proprio della decisione di questa Corte, bensì all’integrazione della statuizione di merito resa dalla Corte distrettuale all’esito del relativo giudizio. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, trattandosi di giudizio introdotto nelle forme del procedimento di correzione di errore materiale. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera