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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 15642/2024

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ricorso n. 9/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore l.r.p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- I [OSCURATO:PERSONA],in persona del l.r.p.t; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 715/4/2022, depositata il 23 maggio 2022.

Visto l’atto depositato il 27 giugno 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 9/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore l.r.p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- I [OSCURATO:PERSONA],in persona del l.r.p.t; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 715/4/2022, depositata il 23 maggio 2022. Visto l’atto depositato il 27 giugno 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 15642/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris