CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28068/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che - decidendo in sede di rinvio all'esito di annullamento ha, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona - dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'articolo 116, comma 15, C.d.S.; - [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso si limitano a denunciare la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, formulando censure del tutto generiche (la prima) ed eccentriche rispetto alle statuizioni impugnate; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M