CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22052/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge ed erronea applicazione della stessa in ordine al mancato accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. è proposto in difetto di interesse posto che la pena inflitta all'esito del giudizio di appello (anni 1, mesi 4 di reclusione ed C 500 di multa) è inferiore a quella concordata (anni 2 di reclusione ed C 600 di multa); che il motivo è anche manifestamente infondato avendo il giudice di appello rilevato come la richiesta di concordato prevedeva l'esclusione della recidiva senza poi escludere la sanzione per reati che avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti così che la stessa appariva contra legem; che il riconoscimento della recidiva è fondato sul plurime argomentazioni in fatto esenti da censure esposte a p.3 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024 I Consiglier estensore Il Presidente