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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 maggio 2021

Cassazione n. 02115/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29 febbraio 1976 in [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 21 maggio 2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '11:eu Ct2 1+ 2_4_ i C lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale\the ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa in data 21/05/2021, con la quale il Tribunale di Milano gli applicava, con riferimento a due distinte ipotesi di reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1600,00 di multa e disponeva la confisca del denaro, dello stupefacente e di quanto altro in sequestro. 2.11 ricorrente deduce:

2.1. Il vizio di motivazione in relazione alla confisca dei cellullari, della borsa e della bicicletta dell'imputato in quanto asseritamente utilizzati per commettere i reati. 2.2.La violazione di legge in relazione alla confisca della somma di denaro (19.000 euro) [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve evidenziarsi che la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole, cosicché essa può essere applicata unicamente quando il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione delle cose sequestrate e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa (Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato, Rv. 236282).

3. Nel caso in esame, invece, per quanto concerne la bicicletta e i telefoni cellullari, nessuna motivazione è stata fornita dal Tribunale in ordine al nesso strumentale di asservimento dei suddetti beni sequestrati.

3.1. Per quanto concerne, invece, il denaro, trovato, in parte nello zaino e in parte a casa dell'imputato, la sentenza è affettai, oltrechè da vizio di motivazione, anche da violazione di legge perché non solo non viene evidenziato il nesso di strumentalità, ma alla base della confisca viene posta la circostanza che l'imputato non sapeva giustificare la provenienza del denaro e che era disoccupato.

La motivazione sembra, invero, avere riguardo alla confisca per sproporzione, che è, però inapplicabile al caso in esame, essendo il reato contestato quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione al quale il provvedimento ablativo è consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, della bicicletta, dei cellulari e dello zainetto, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29 febbraio 1976 in [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 21 maggio 2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '11:eu Ct2 1+ 2_4_ i C lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale\the ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa in data 21/05/2021, con la quale il Tribunale di Milano gli applicava, con riferimento a due distinte ipotesi di reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1600,00 di multa e disponeva la confisca del denaro, dello stupefacente e di quanto altro in sequestro. 2.11 ricorrente deduce: 2.1. Il vizio di motivazione in relazione alla confisca dei cellullari, della borsa e della bicicletta dell'imputato in quanto asseritamente utilizzati per commettere i reati. 2.2.La violazione di legge in relazione alla confisca della somma di denaro (19.000 euro) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve evidenziarsi che la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole, cosicché essa può essere applicata unicamente quando il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione delle cose sequestrate e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa (Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato, Rv. 236282). 3. Nel caso in esame, invece, per quanto concerne la bicicletta e i telefoni cellullari, nessuna motivazione è stata fornita dal Tribunale in ordine al nesso strumentale di asservimento dei suddetti beni sequestrati. 3.1. Per quanto concerne, invece, il denaro, trovato, in parte nello zaino e in parte a casa dell'imputato, la sentenza è affettai, oltrechè da vizio di motivazione, anche da violazione di legge perché non solo non viene evidenziato il nesso di strumentalità, ma alla base della confisca viene posta la circostanza che l'imputato non sapeva giustificare la provenienza del denaro e che era disoccupato. La motivazione sembra, invero, avere riguardo alla confisca per sproporzione, che è, però inapplicabile al caso in esame, essendo il reato contestato quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione al quale il provvedimento ablativo è consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, della bicicletta, dei cellulari e dello zainetto, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen. Così deciso il