CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 35427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Castaldo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 15/2/2022 dal Tribunale di Varese, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.• 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello avrebbe ritenuto che il contribuente fosse tenuto ad allegare alla dichiarazione dei redditi il quadro "RW"; ebbene, questa affermazione - a riscontro del profilo oggettivo del reato - sarebbe palesemente errata, sia perché il "quadro" in esame non dovrebbe essere allegato, ma eventualmente solo barrato, con compilazione della relativa sezione, sia perché, soprattutto, il ricorrente non avrebbe percepito redditi di nessuna natura dalla Svizzera, e dunque non sarebbe stato tenuto a compilare quella sezione e presentare la dichiarazione dei redditi. Peraltro, per costante giurisprudenza di legittimità la mancata compilazione del "quadro" RW produrrebbe conseguenze di natura esclusivamente amministrativa. Del tutto errato, ancora, sarebbe il ripetuto richiamo all'art. 12, comma 2, d.l. 10 luglio 2009, n. 78 ed alla presunzione in esso contenuta, prevedendosi al riguardo soltanto sanzioni amministrative. Infine, la condanna sarebbe stata confermata senza alcuna prova del superamento della soglia di punibilità, individuata per mere presunzioni tributarie che non potrebbero trovare ingresso nel giudizio penale; - il vizio di motivazione è poi dedotto con riguardo al profilo psicologico della condotta. Premesso che il reato è punito a titolo di dolo specifico, si lamenta che la sentenza avrebbe riconosciuto in capo al ricorrente un differente profilo colposo, per non aver vigilato sull'operato del professionista da lui stesso incaricato. Ancora, sarebbero state travisate le parole del commercialista, il quale avrebbe supposto di aver compilato anche la dichiarazione dei redditi dello Stifanelli quale persona fisica. Di seguito, la Corte di appello avrebbe impropriamente valorizzato condotte successive alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (quale il mancato versamento della somma contestata) che, quand'anche tenute, non avrebbero avuto comunque alcun rilievo sulla fattispecie. Lo stesso ricorrente, peraltro, avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni del mancato pagamento, quale il legittimo convincimento di non dover dichiarare nulla. Infine, il Giudice del gravame non avrebbe considerato - dal che anche una motivazione evidentemente illogica - che lo Stifanelli avrebbe assolto puntualmente gli obblighi dichiarativi della società, così confermando il corretto comportamento verso l'Erario e l'assenza del dolo del reato; - mancanza di motivazione con riguardo alla richiesta di rinnovazione istruttoria. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di escutere gli operatori bancari che avevano informato l'Agenzia delle entrate delle movimentazioni tra Italia e Svizzera avvenute nel 2011; ebbene, qualora sentiti, questi soggetti avrebbero potuto decifrare i codici con i quali le stesse operazioni erano state registrate, traducendone il significato per i non addetti ai lavori, sul presupposto che le causali incriminate risulterebbero generate in automatico sulla scorta di determinate tabelle elaborate proprio dall'Agenzia delle entrate. La sentenza, anziché chiamare a deporre questi soggetti, li avrebbe sostituiti con la presunzione amministrativa di cui al citato art. 12, così incorrendo in un evidente errore [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. 4. In particolare, con riguardo al profilo oggettivo dell'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, la Corte di appello ha evidenziato che il giudizio di colpevolezza originava da segnalazioni - da parte di istituti bancari - di movimentazione di denaro dalla Svizzera verso un conto corrente italiano intestato allo Stifanelli; dato che lo stesso non aveva fornito spiegazioni al riguardo, era stata dunque elevata la contestazione per cui è processo, operando la presunzione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 10 luglio 2009, n. 78, convertito dalla I. 3 agosto 2009, n. 102, in forza della quale, ed in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. 5. Con riguardo all'operatività della stessa presunzione, tuttavia, la motivazione della sentenza appare viziata, così da non consentire neppure di accedere all'ulteriore profilo dei riscontri alla presunzione medesima. Se per un verso, infatti, si afferma che le somme pervenute sul conto corrente italiano costituirebbero "attività di natura finanziaria detenute" dal ricorrente in Svizzera, così da intervenire l'art. 12 in oggetto, così per altro verso già il primo Giudice - confermato in appello - aveva rilevato che, in realtà, nessun elemento confermava l'origine stessa delle somme in questione, rimasta non accertata. Anzi, la sentenza qui impugnata ha escluso, perché non provato, che gli importi movimentati e non dichiarati fossero riferibili a provviste che proprio lo Stifanelli aveva già nel 2008, così risultandone ancora più incerta l'effettiva provenienza e, dunque, l'effettiva operatività della citata presunzione, a prescindere dai doverosi elementi di riscontro. Ancora a tale riguardo, poi, l'istruttoria non ha offerto elementi sufficienti a giustificare - in ottica illecita - le movimentazioni dì danaro: la Corte di appello, come già il primo Giudice, ha infatti rilevato che solo alcune delle causali dei versamenti apparivano sostenute da motivazione generica, non tutte, ma tale profilo non è stato ulteriormente valorizzato in sentenza, come invece dovuto, specie nell'ottica del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 contestato. 6. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio. Il delitto, tuttavia, si è nelle more estinto per prescrizione, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., così da imporre una pronuncia di annullamento senza rinvio per estinzione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per presc