CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08518/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O (già MINISTERODELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA), in2026 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope885 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAGUARDIAANTONIO;- intimati -Numero registro generale 3357/2023Numero sezionale 885/2026avverso la sentenza n. 126/2022 della CORTE D'APPENLuLmOer o ddi ir accolta generale 8518/2026POTENZA, depositata il 15/12/2022 R.G.N. 267/2021; Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente scolastico, premesso di averpresentato domanda di nuovo incarico triennale indicando qualedestinazione lo stesso istituto di prima fascia presso il quale erain servizio (I.I.S. [OSCURATO:PERSONA] di Potenza), ricorreva alTribunale di Potenza domandando la disapplicazione dell’attodispositivo n. 94 del 17.07.2017 dell’[OSCURATO:PERSONA] la Basilicata di assegnazione al [OSCURATO:PERSONA] perl’Istruzione degli Adulti (CPIA), con inquadramento qualedirigente di terza fascia e diminuzione del trattamentoretributivo, poiché privo di motivazione, nonché la condannadell’Amministrazione al risarcimento del danno da illecitocontrattuale connesso alla differenza retributiva non percepita,alla lesione di immagine e di ogni altro danno patito dalla stessa(da liquidare in €. 100.000).2. In contraddittorio con l’Amministrazione resistente, ilTribunale rigettava il ricorso. La Corte d’Appello di Potenza, incontraddittorio con l’amministrazione e in contumacia deidirigenti controinteressati, rigettava l’appello.3. Avverso la predetta di appello sentenza propone ricorsoper cassazione la dirigente con quattro motivi; resistel’amministrazione con controricorso; entrambe le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3357/2023Numero sezionale 885/20261. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 3N6um0e,ro ndi. r accolta generale 8518/20263, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 19 d. lgs. nDa.t a pubblicazione 06/04/2026165/2001, 3 legge n. 241/1990, 1175 e 1375 c.c., 97 Cost. inrelazione al dovere di buon andamento ed imparzialità, 111Cost. in relazione alla parità tra le parti in contraddittorio,violazione del divieto di motivazione postuma dell’attoamministrativo, eccesso di potere; censura la sentenzad’appello perché, benché sia stato richiamato il dovere per laP.A. di motivazione dell’atto impugnato, ai fini della trasparenzaamministrativa, è stata erroneamente dichiarata giustificata ladecisione del giudice di prima istanza di motivare l’attodispositivo n. 94 del 17.07.2017 sulla scorta delleargomentazioni svolte e delle allegazioni fattedall’amministrazione nel processo promosso dalla ricorrente,così permettendo la motivazione postuma del provvedimento ela sostituzione del Giudice alla P.A. nella motivazione dell’atto;inoltre, per non avere dichiarato il comportamentodell’amministrazione contrastante con il dovere di informare lasua azione ai doveri di correttezza e buona fede; da ultimo, perviolazione dei principi costituzionali del giusto processo e diparità delle parti nel processo, poiché la motivazione postumarealizza una compressione del diritto della ricorrente alla tuteladei propri diritti, conoscendo delle motivazionidell’amministrazione solo in corso di causa, con paleseviolazione anche dei principi di trasparenza e imparzialità, e conimpossibilità di argomentare a contrario anche per conseguenzadell’omessa motivazione sulle istanze istruttorie.2. Il motivo non è fondato, in quanto nella specie non èravvisabile una motivazione postuma, ma una motivazione perNumero registro generale 3357/2023Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 8518/2026relationem, ossia ad atti del procedimento (relazione ispettivaD)at a pubblicazione 06/04/2026noti alla parte.3. L’integrazione in sede giudiziale della motivazione delprovvedimento è ammissibile soltanto se effettuata mediantegli atti del procedimento, nella misura in cui i documentidell'istruttoria offrano elementi sufficienti e univoci dai qualipossano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazioneassunta, oppure attraverso l'emanazione di un autonomoprovvedimento di convalida, restando, invece, inammissibileun'integrazione postuma effettuata mediante atti processuali o,comunque, scritti difensivi (Cass. S.U. n. 353/2023, cherichiama in motivazione, Cons. Stato sez. 4, 30 gennaio 2023,n. 1096; Cons. Stato sez. 3, 28 novembre 2022, n. 10448).4. Risulta dalla sequenza temporale degli atti di causarilevanti che, prima del deposito del ricorso, la dirigente eravenuta a conoscenza, mediante richiesta di accesso agli atti,appunto degli atti relativi al provvedimento dirigenzialecontestato, segnatamente la relazione ispettiva posta a basedella decisione discrezionale dell’amministrazione scolastica dinon confermare la dirigente medesima nell’incarico svolto.Difetta perciò il presupposto (motivazione postuma) delledoglianze a base del motivo di ricorso e delle violazioni di leggea ciò connesse.5. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce (art. 360,n. 5, c.p.c.) nullità della sentenza per motivazione perplessa econtraddittoria e illogicità del provvedimento impugnato.6. Il motivo è inammissibile, operando la preclusionederivante dalla pronuncia di merito cd. doppia conforme.7. Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.)e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., quando la pronuncia diNumero registro generale 3357/2023Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 8518/2026appello conferma la decisione di primo grado per le stessDeat a pubblicazione 06/04/2026ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma,nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppia conforme»,con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondogrado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n.7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).8. Con il terzo motivo, la sentenza impugnata vienecensurata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per nullità in relazione all' art.111 Cost. e violazione degli artt. 2697 c.c. e 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., lamentando omessa pronuncia sul secondomotivo di appello relativo al mancato esame delle istanzeistruttorie proposte in primo grado e mancata pronuncia inordine alla riproposizione in appello di richiesta di ammissionedelle istanze istruttorie già proposte in primo grado.9. Il motivo è inammissibile.10. Spettano al giudice di merito la selezione e valutazionedelle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti delproprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà diescludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza diuna prova, senza necessità di esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o diNumero registro generale 3357/2023Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 8518/2026enunciare specificamente che la controversia può essere decisDaat a pubblicazione 06/04/2026senza necessità di ulteriori acquisizioni; né il giudizio diCassazione è strutturato quale terzo grado di merito, nel qualeridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata,non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n.15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n.20814/2018, n. 20553/2021, n. 7168/2024, n. 2971/2025); ingenerale, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'interavicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, alquale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fontidel proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze delprocesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare ifatti sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altrodei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previstidalla legge (Cass. n. 331/2020; cfr. altresì Cass. n.11892/2016).11. Neppure è apprezzabile nella motivazione della sentenzaimpugnata la prospettata nullità; secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza la loro disamina logica egiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile il controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n.9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019); il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificaNumero registro generale 3357/2023Numero sezionale 885/2026della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dNaulml'earor dti. r accolta generale 8518/2026111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, nDa.t a pubblicazione 06/04/202623940/2017, n. 16595/2019).12. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n.5, c.p.c.) nullità della sentenza per motivazione omessa oapparente in relazione alla violazione dell'art. 111 Cost.,violazione degli artt. 2697 c.c. e 132, secondo comma, n. 4,c.p.c., sempre in relazione alla mancata pronuncia in ordine allariproposizione delle istanze istruttorie.13. Il motivo è inammissibile per le ragioni sopra espresse conriguardo al secondo motivo.14. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore dell’amministrazione controricorrente costituita,liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 19 febbraio2026.La PresidenteIrene Tricomi