CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33424/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello di Messina - per quanto ora di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva condannato l'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 681 cod. pen., riformandola limitatamente alla concessione del beneficio della non menzione; Rilevato che le censure difensive presentano un connotato di mera reiterazione, rispetto alle doglianze già prospettate dinanzi ai giudici di merito e, in tale sede, disattese con motivazione ampia e congruente, oltre che priva del pur minimo profilo di contraddittorietà. L'impugnazione, sostanzialmente, tende a provocare una rivisitazione della già compiuta disamina degli elementi di valutazione e conoscenza emergenti dall'incarto processuale (sarebbe a dire, auspica il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità), deducendo l'insussistenza del contestato reato ed il travisamento o la errata valutazione di prove; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che tali doglianze presentano un carattere fattuale e confutativo, risolvendosi nell'invito ad una nuova valutazione dei dati probatori presenti nell'incarto processuale; [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 202