CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02652/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure generiche inerenti al trattamento sanzionatorio, sorretto, invece, da congrua e adeguata motivazione, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha affermato l'adeguatezza della dosimetria della pena con riferimento all'insidiosità della condotta posta in essere e al fatto che l'imputato ha riportato diverse condanne, senza che producessero alcun effetto deterrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il