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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19760/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAURIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t-tiarsc t' Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] riaR con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata e meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'appello, analizzate e disattese con non illogica motivazione (v. pagg. 3 e 4, ove si esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo il fatto connotato da particolare gravità e argomentandosi sull'irrilevanza dei pretesi elementi favorevoli di valutazione addotti dall'appellante); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAURIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t-tiarsc t' Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] riaR con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata e meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'appello, analizzate e disattese con non illogica motivazione (v. pagg. 3 e 4, ove si esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo il fatto connotato da particolare gravità e argomentandosi sull'irrilevanza dei pretesi elementi favorevoli di valutazione addotti dall'appellante); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19760/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris