CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Adelt-A-~i5A-a4e-pagt4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 15/12/2021 la Corte d'Appello di Milano, sez. IV penale, confermava il provvedimento emarginato dal Tribunale dello stesso luogo in data 29/11/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 5 comma 8 bis D.Igs 286/1998. Rilevato che per quanto risulta dagli atti, la sentenza d'appello sopradetta, in ragione del combinato disposto degli artt. 585, co. 1, lett. b) e 544, co. 2, cod. proc. Pen., non era più impugnabile in data 29.01.2022 e che solo in data 13.04.2022 il ricorso è stato depositato presso il giudice a quo. Ritenuto alla luce degli oggettivi elementi di fatto ora rappresentati, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile per tardività a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. Pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 15 dicembre 2022.