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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19278/2026

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ntata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].- RICORRENTE –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- CONTRORICORRENTI –avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 389/2022depositata il 04/02/2022.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] citavanoin giudizio gli [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica del Perù innanzi alTribunale di Milano, affinché venisse accertata e dichiarata la proprietàNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026di 24 reperti archeologici pre-colombiani ad essi pervenuti persuccessione dal padre [OSCURATO:PERSONA], che li aveva acquistati neglianni’70 e ’90; in subordine chiedevano accertare l’acquisto di detti beniper maturata usucapione decennale, con restituzione degli oggetti inloro favore.Si costitutiva la Repubblica del Perù chiedendo la restituzione di 13reperti in quanto appartenenti al paese, sostenendo la nullità degli attidi trasferimento perché illecitamente acquisiti, in contrasto con laConvenzione UNESCO nonché con le normative nazionali.Il Tribunale di Milano dichiarava la contumacia degli Stati UnitiMessicani e, affermata la giurisdizione italiana, qualificava la domandacome di accertamento e non di rivendicazione; accertava la proprietàin capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] dei 13 reperti archeologici attribuiti al Perù, inforza della regola “possesso vale titolo” di cui all’art. 1153 c.c.;aggiungeva che i titoli di acquisto non dovevano essere ritenuti nullipoiché la normativa UNESCO non aveva posto vincoli di commercio.Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Repubblica delPerù; gli eredi [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale, chiedendoaccogliersi le domande ritenute assorbite dal Tribunale, relativeall’accertamento dell’acquisto per usucapione e all’ammissione deirelativi mezzi di prova.2.

Con sentenza n. 389/2022, la Corte d’Appello di Milano – inparziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale –ritenuta applicabile al caso di specie la legge italiana ai sensi dell’art.51, comma 1, legge n. 218 del 1995 dal momento che i beni inquestione si trovavano nello Stato italiano, riqualificava l’azione comedi rivendicazione; negava l’applicabilità della regola del possesso valetitolo agli acquisti di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di buona fede, inquanto gli oggetti erano chiaramente classificabili come beni culturaliNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026dello Stato peruviano alla luce della normativa allora vigente, chesostanzialmente limitava la circolazione di beni culturali di provenienzadi altri Paesi; per otto dei tredici beni in contestazione (nn. 1, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 della perizia Gavazzi) riteneva raggiunta la prova richiestaai fini dell’acquisto per usucapione ordinaria ventennale, ordinandonela restituzione agli eredi [OSCURATO:PERSONA]; disponeva la restituzione in favore dellaRepubblica del Perù dei rimanenti cinque reperti (nn. 2, 3, 11, 12, 13della medesima perizia), non essendo maturato il ventennio utile ai finidell’usucapione.3.

Avverso tale decisione la Repubblica del Perù propone ricorsoper cassazione affidandolo a cinque motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], SandroSegre, [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 826, comma 2, c.c.; 828, comma 2, c.c., 91 d.lgs. 22gennaio 2004, n. 42 e 1161, comma 2, c.c., nonché degli artt. 3 e 4Convenzione UNESCO di Parigi del 1970 e degli artt. 1 e 2 della legge30 ottobre 1975, n. 873 di ratifica ed esecuzione della Convenzionestessa, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.In tesi, la Corte d’Appello avrebbe dovuto escludere la possibilità diapplicare l’istituto dell’usucapione ventennale ai beni in esame, perchéi reperti archeologici di cui è causa sono da qualificarsi comeappartenenti al patrimonio culturale dello Stato del Perù, come taleindisponibile al pari del patrimonio culturale dello Stato italiano.

Ilcarattere della indisponibilità di tali beni discenderebbe, a giudizio dellaricorrente, dagli obblighi internazionali in materia di protezione deiNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026patrimoni culturali di tutte le Nazioni (artt. 3 e 4 della ConvenzioneUnesco, ratificata sia dall’Italia con legge n. 873 del 1975, sia dal Perù),illecitamente importati nel nostro Paese in mancanza di specificaautorizzazione da parte del Governo peruviano, richiesta da unanormativa dello Stato d’origine in vigore già dal 1929 (legge peruvianan. 6634 del 19.06.1929).1.1.

Il motivo è infondato.Premesso che ai sensi dell'art. 53 della legge 31 maggio 1995, n.218 si applica la legge del luogo ove è maturata l'usucapione, questaCorte ha già avuto modo di chiarire che il carattere di indisponibilità (e,quindi, di non usucapibilità) del bene mobile proveniente dalpatrimonio culturale e/o archeologico di altro Stato non deriva sic etsimpliciter dalla disciplina degli artt. 826 e 828 c.c., in quanto si trattadi disposizioni qualificative e precettive che ineriscono a categoriegiuridiche riconosciute come proprie da un ordinamento interno, nonnecessariamente coincidenti con quelle tipiche di un ordinamentostraniero (Sez. 1, Sentenza n. 12166 del 24/11/1995, Rv. 494798 -01).In conformità con questo orientamento, non si può escluderel’usucapione ventennale solo perché il bene, appartenente a uno Statoestero, sia qualificato indisponibile – secondo la categoria nazionale -al pari del patrimonio culturale italiano (sul tema della nonassoggettabilità al regime dell’usucapione dei beni, mobili o immobili,di interesse storico-artistico, cfr. ex multis: Sez. 2, Ordinanza n. 28792del 17/10/2023, Rv. 669196 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 14105 del23/05/2023, Rv. 667958 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 11032 del05/04/2022, Rv. 664376 – 02; Sez. 1, n. 4260 del 07/04/1992).

Comemeglio si dirà in prosieguo, la possibilità di usucapire beni di interessestorico-artistico appartenenti a Stati stranieri non è esclusa, ma anzi èNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026implicitamente ammessa dalla convenzioni internazionali applicabiliratione temporis.Più precisamente, tenendo conto che le acquisizioni dei beni inquestione sono avvenute a cura del dante causa degli odierni resistentinegli anni 1975- 1996, le Convenzioni dalle quali trarre l’affermazionedel rispetto del principio di ordine pubblico internazionale (art. 16,comma 1, legge 31 maggio 1995, n. 218) - inteso quest’ultimo comeil complesso dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano, dirango costituzionale, integrati dai principi sovranazionali econvenzionali che tutelano diritti fondamentali - sono la ConvenzioneUNESCO di Parigi del 1970 (ratificata in Italia con la legge n. 873/1975,contenente la disciplina degli oggetti della natura in questione rubati oillecitamente esportati, ratificata anche dal Perù il 24.10.1979),soprattutto art. 3 («Sono considerati illeciti l’importazione,l’esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuatiin contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtùdella presente Convenzione»), art. 7, lett. b) ii) (che impone allo Statoestero richiedente la restituzione dei beni il versamento di un equoindennizzo all’acquirente in buona fede o che detiene legalmente laproprietà di detto bene in quanto non in contrasto con le disposizioniinterne dello Stato richiedente); la [OSCURATO:PERSONA] di Parigi del1972 (ratificata nell'ordinamento italiano con la legge 6 aprile 1977, n.184, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione delpatrimonio culturale e naturale mondiale”, firmata a Parigi il 23novembre 1972; ratificata anche dal Perù il 24 febbraio 1982),soprattutto artt. 4, 5 lett. d, 6, che impongono specifici obblighi agliStati aderenti in materia di tutela del patrimonio culturale.Proprio per effetto dell’adesione dello Stato italiano alle citateConvenzioni internazionali, in difetto di prova contraria sono daNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026considerarsi illeciti l'importazione ed il trasferimento di proprietà di beniculturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Statipartecipanti in virtù della stessa Convenzione (Cass. Sez. 2, n. 5349del 18.02.2022, punto 8).Tuttavia, non è esclusa in assoluto l’usucapibilità dei beni di cui sidiscute, il cui acquisto a titolo originario resta regolato dall’art. 1161c.c., a mente del quale la proprietà dei beni mobili si acquista con ilpossesso continuato per dieci anni ovvero, se il possessore è in malafede, per venti anni, come già riconosciuto, in presenza delle condizionidi legge, dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n.11465 del 30/04/2021, Rv. 661096 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26633del 18/10/2019, Rv. 655654 – 01)L'usucapione non è esclusa dal menzionato art. 7 lett. b) ii) dellaConvenzione di Parigi del 1970 che, al contrario, ove prevede l’impegnodegli Stati aderenti ad adottare misure appropriate per recuperare erestituire su richiesta dello Stato d’origine parte della Convenzionequalsiasi bene culturale rubato e importato, a condizione che lo Statorichiedente versi un equo indennizzo alla persona acquirente in buonafede o che detiene legalmente la proprietà di tale bene, implica la liceitàdel trasferimento e dell’acquisto in capo al privato, facendo peròprevalere in ogni caso l’eventuale richiesta di restituzione da parte delloStato di provenienza.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 1161, comma 2, c.c. e 1163 c.c.,nonché dell’art. 2697, comma 1, c.c., con riferimento all’articolo 360,comma 1, n. 3) c.p.c.Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello di Milano avrebbedovuto altresì escludere il perfezionamento dell’acquisto ai sensidell’art. 1161, comma 2, c.c., in quanto il possesso non era statoNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026esercitato pubblicamente per vent’anni, in conformità a quantoprevisto dall’art. 1163 c.c., atteso che il luogo di esposizione dei benidi cui è causa, come confermato dalle testimonianze, non erasufficiente a garantire a chiunque, fuori dalla cerchia familiare e socialedel sig. [OSCURATO:PERSONA], di prendere atto del possesso per eventualmentecontestarlo.3.

Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,con riferimento all’articolo 360, comma 1, n. 5) c.p.c.Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso dianalizzare le domande istruttorie di controparte dalle quali sarebbepure emerso l’acquisto “clandestino” da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, icapitoli della prova per testi, riportati alla pag. 3 della sentenzaimpugnata, erano stati articolati dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] nel senso di volerdimostrare che i reperti di cui è causa erano rimasti ininterrottamentenell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, dopo di lui, dei suoi familiari.

Osservala ricorrente che si tratta di un fatto decisivo per il giudizio, che avrebbedovuto essere considerato dalla Corte territoriale ai fini della provadella sussistenza dei vizi del possesso ad usucapionem di cui all’art.1163 c.c., trattandosi di circostanze dalle quali era certamentepossibile desumere argomenti di prova ai fini della decisione, nel sensodella clandestinità del possesso.4.

Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza per vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e per violazionedegli articoli 115 c.p.c. e 116 c.p.c., con riferimento all’articolo 360,comma 1, n. 4) c.p.c.Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale si è limitataall’individuazione dei beni di cui gli appellati avrebbero dimostrato ilpossesso ultraventennale, senza però motivare in merito alla ritenutaNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026insussistenza di vizi del possesso impeditivi del decorso del termine perl’usucapione, che il giudice dell’appello era tenuto ad accertare in virtùdell’art. 1163 c.c.; circostanza da cui deriverebbe anche la violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere posto a fondamento delladecisione la clandestinità del possesso introdotto dalla controparte findal primo grado di giudizio e poi riproposto nel secondo grado.La ricorrente contesta il fatto che la Corte d’appello abbia omessoogni verifica in motivazione in merito alle circostanze in base alle qualirisultava dimostrato che il possesso dei beni oggetto di causa fossestato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] in modo non violento e nonclandestino, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1163 c.c.,verifica che non poteva mancare e che anzi avrebbe dovuto essereancor più scrupolosa alla luce del fatto che dagli atti di causa risultavaesattamente il contrario.5.

Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto tutti contestano la mancanza dei requisitidi legge ai fini dell’usucapione ventennale di beni mobili, e tutti sonofondati per le ragioni che seguono.Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che aifini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito nonagli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparireproprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato edesercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno adun'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti, e non solo dalprecedente possessore o da una limitata cerchia di persone cheabbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazieal proprio particolare rapporto con quest'ultimo (Sez. 2, Ordinanza n.11465 del 30/04/2021, Rv. 661096 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26633Numero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026del 18/10/2019, Rv. 655654 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17881 del23/07/2013, Rv. 627345 - 01).Nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello milanese – inaccoglimento dell’appello incidentale formulato dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] –escludeva l’ipotesi dell’acquisto ex art. 1153 c.c., per superamentodella presunzione di buona fede dell’acquirente dovuto dalla particolarenatura dei beni acquistati dal dante causa, ma riteneva che per ottodei tredici beni acquisiti dai [OSCURATO:PERSONA] (come indicati alla pag. 13 dellasentenza) fosse intervenuta l’usucapione (prima in favore di SilvioSegre e , quindi, ai suoi eredi), poiché la data di acquisto del possesso,dichiarata dagli stessi attori, risultava essere anteriore al ventennio (v.sentenza pag. 13, 2o capoverso).

Manca, tuttavia, in motivazionel’accertamento dell’esclusione dei vizi del possesso ai sensi e per glieffetti dell’art. 1163 c.c., a mente del quale «Il possesso acquistato inmodo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dalmomento in cui la violenza o la clandestinità è cessata».

Tanto più che,come rilevato nel terzo mezzo di gravame, gli stessi eredi Segreavevano sottolineato la destinazione riservata, familiare e nonpubblica, dei beni acquisiti dal dante causa (v. sentenza pag. 3, primi8 righi).La sentenza merita pertanto di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio l’accertamento di tutti i requisiti delpossesso ad usucapionem degli otto beni rispetto ai quali era stato giàverificato il decorso del ventennio.6.

Il quinto motivo riguarda la possibilità di decidere la causa nelmerito ai sensi dell’articolo 384, comma 2, c.p.c. con eventualecorrezione della motivazione.In caso di accoglimento del ricorso la ricorrente chiede la decisionedella causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e che siaNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026disposta la restituzione dei beni alla Repubblica del Perù, intervenendo- ove la Corte lo ritenga opportuno - anche sulla motivazioneconcernente l’accertamento del giudice di appello.6.1.

Avendo il Collegio accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ilquinto si dichiara assorbito.7.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti.La causa è rinviata alla medesima Corte d’Appello in diversacomposizione, la quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo, terzo e quartomotivo del ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il quinto;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che decideràanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 4 marzo 2026.Il PresidenteGIUSEPPE FORTUNATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].- RICORRENTE –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- CONTRORICORRENTI –avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 389/2022depositata il 04/02/2022.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] citavanoin giudizio gli [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica del Perù innanzi alTribunale di Milano, affinché venisse accertata e dichiarata la proprietàNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026di 24 reperti archeologici pre-colombiani ad essi pervenuti persuccessione dal padre [OSCURATO:PERSONA], che li aveva acquistati neglianni’70 e ’90; in subordine chiedevano accertare l’acquisto di detti beniper maturata usucapione decennale, con restituzione degli oggetti inloro favore.Si costitutiva la Repubblica del Perù chiedendo la restituzione di 13reperti in quanto appartenenti al paese, sostenendo la nullità degli attidi trasferimento perché illecitamente acquisiti, in contrasto con laConvenzione UNESCO nonché con le normative nazionali.Il Tribunale di Milano dichiarava la contumacia degli Stati UnitiMessicani e, affermata la giurisdizione italiana, qualificava la domandacome di accertamento e non di rivendicazione; accertava la proprietàin capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] dei 13 reperti archeologici attribuiti al Perù, inforza della regola “possesso vale titolo” di cui all’art. 1153 c.c.;aggiungeva che i titoli di acquisto non dovevano essere ritenuti nullipoiché la normativa UNESCO non aveva posto vincoli di commercio.Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Repubblica delPerù; gli eredi [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale, chiedendoaccogliersi le domande ritenute assorbite dal Tribunale, relativeall’accertamento dell’acquisto per usucapione e all’ammissione deirelativi mezzi di prova.2. Con sentenza n. 389/2022, la Corte d’Appello di Milano – inparziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale –ritenuta applicabile al caso di specie la legge italiana ai sensi dell’art.51, comma 1, legge n. 218 del 1995 dal momento che i beni inquestione si trovavano nello Stato italiano, riqualificava l’azione comedi rivendicazione; negava l’applicabilità della regola del possesso valetitolo agli acquisti di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di buona fede, inquanto gli oggetti erano chiaramente classificabili come beni culturaliNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026dello Stato peruviano alla luce della normativa allora vigente, chesostanzialmente limitava la circolazione di beni culturali di provenienzadi altri Paesi; per otto dei tredici beni in contestazione (nn. 1, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 della perizia Gavazzi) riteneva raggiunta la prova richiestaai fini dell’acquisto per usucapione ordinaria ventennale, ordinandonela restituzione agli eredi [OSCURATO:PERSONA]; disponeva la restituzione in favore dellaRepubblica del Perù dei rimanenti cinque reperti (nn. 2, 3, 11, 12, 13della medesima perizia), non essendo maturato il ventennio utile ai finidell’usucapione.3. Avverso tale decisione la Repubblica del Perù propone ricorsoper cassazione affidandolo a cinque motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], SandroSegre, [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 826, comma 2, c.c.; 828, comma 2, c.c., 91 d.lgs. 22gennaio 2004, n. 42 e 1161, comma 2, c.c., nonché degli artt. 3 e 4Convenzione UNESCO di Parigi del 1970 e degli artt. 1 e 2 della legge30 ottobre 1975, n. 873 di ratifica ed esecuzione della Convenzionestessa, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.In tesi, la Corte d’Appello avrebbe dovuto escludere la possibilità diapplicare l’istituto dell’usucapione ventennale ai beni in esame, perchéi reperti archeologici di cui è causa sono da qualificarsi comeappartenenti al patrimonio culturale dello Stato del Perù, come taleindisponibile al pari del patrimonio culturale dello Stato italiano. Ilcarattere della indisponibilità di tali beni discenderebbe, a giudizio dellaricorrente, dagli obblighi internazionali in materia di protezione deiNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026patrimoni culturali di tutte le Nazioni (artt. 3 e 4 della ConvenzioneUnesco, ratificata sia dall’Italia con legge n. 873 del 1975, sia dal Perù),illecitamente importati nel nostro Paese in mancanza di specificaautorizzazione da parte del Governo peruviano, richiesta da unanormativa dello Stato d’origine in vigore già dal 1929 (legge peruvianan. 6634 del 19.06.1929).1.1. Il motivo è infondato.Premesso che ai sensi dell'art. 53 della legge 31 maggio 1995, n.218 si applica la legge del luogo ove è maturata l'usucapione, questaCorte ha già avuto modo di chiarire che il carattere di indisponibilità (e,quindi, di non usucapibilità) del bene mobile proveniente dalpatrimonio culturale e/o archeologico di altro Stato non deriva sic etsimpliciter dalla disciplina degli artt. 826 e 828 c.c., in quanto si trattadi disposizioni qualificative e precettive che ineriscono a categoriegiuridiche riconosciute come proprie da un ordinamento interno, nonnecessariamente coincidenti con quelle tipiche di un ordinamentostraniero (Sez. 1, Sentenza n. 12166 del 24/11/1995, Rv. 494798 -01).In conformità con questo orientamento, non si può escluderel’usucapione ventennale solo perché il bene, appartenente a uno Statoestero, sia qualificato indisponibile – secondo la categoria nazionale -al pari del patrimonio culturale italiano (sul tema della nonassoggettabilità al regime dell’usucapione dei beni, mobili o immobili,di interesse storico-artistico, cfr. ex multis: Sez. 2, Ordinanza n. 28792del 17/10/2023, Rv. 669196 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 14105 del23/05/2023, Rv. 667958 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 11032 del05/04/2022, Rv. 664376 – 02; Sez. 1, n. 4260 del 07/04/1992). Comemeglio si dirà in prosieguo, la possibilità di usucapire beni di interessestorico-artistico appartenenti a Stati stranieri non è esclusa, ma anzi èNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026implicitamente ammessa dalla convenzioni internazionali applicabiliratione temporis.Più precisamente, tenendo conto che le acquisizioni dei beni inquestione sono avvenute a cura del dante causa degli odierni resistentinegli anni 1975- 1996, le Convenzioni dalle quali trarre l’affermazionedel rispetto del principio di ordine pubblico internazionale (art. 16,comma 1, legge 31 maggio 1995, n. 218) - inteso quest’ultimo comeil complesso dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano, dirango costituzionale, integrati dai principi sovranazionali econvenzionali che tutelano diritti fondamentali - sono la ConvenzioneUNESCO di Parigi del 1970 (ratificata in Italia con la legge n. 873/1975,contenente la disciplina degli oggetti della natura in questione rubati oillecitamente esportati, ratificata anche dal Perù il 24.10.1979),soprattutto art. 3 («Sono considerati illeciti l’importazione,l’esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuatiin contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtùdella presente Convenzione»), art. 7, lett. b) ii) (che impone allo Statoestero richiedente la restituzione dei beni il versamento di un equoindennizzo all’acquirente in buona fede o che detiene legalmente laproprietà di detto bene in quanto non in contrasto con le disposizioniinterne dello Stato richiedente); la [OSCURATO:PERSONA] di Parigi del1972 (ratificata nell'ordinamento italiano con la legge 6 aprile 1977, n.184, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione delpatrimonio culturale e naturale mondiale”, firmata a Parigi il 23novembre 1972; ratificata anche dal Perù il 24 febbraio 1982),soprattutto artt. 4, 5 lett. d, 6, che impongono specifici obblighi agliStati aderenti in materia di tutela del patrimonio culturale.Proprio per effetto dell’adesione dello Stato italiano alle citateConvenzioni internazionali, in difetto di prova contraria sono daNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026considerarsi illeciti l'importazione ed il trasferimento di proprietà di beniculturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Statipartecipanti in virtù della stessa Convenzione (Cass. Sez. 2, n. 5349del 18.02.2022, punto 8).Tuttavia, non è esclusa in assoluto l’usucapibilità dei beni di cui sidiscute, il cui acquisto a titolo originario resta regolato dall’art. 1161c.c., a mente del quale la proprietà dei beni mobili si acquista con ilpossesso continuato per dieci anni ovvero, se il possessore è in malafede, per venti anni, come già riconosciuto, in presenza delle condizionidi legge, dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n.11465 del 30/04/2021, Rv. 661096 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26633del 18/10/2019, Rv. 655654 – 01)L'usucapione non è esclusa dal menzionato art. 7 lett. b) ii) dellaConvenzione di Parigi del 1970 che, al contrario, ove prevede l’impegnodegli Stati aderenti ad adottare misure appropriate per recuperare erestituire su richiesta dello Stato d’origine parte della Convenzionequalsiasi bene culturale rubato e importato, a condizione che lo Statorichiedente versi un equo indennizzo alla persona acquirente in buonafede o che detiene legalmente la proprietà di tale bene, implica la liceitàdel trasferimento e dell’acquisto in capo al privato, facendo peròprevalere in ogni caso l’eventuale richiesta di restituzione da parte delloStato di provenienza.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 1161, comma 2, c.c. e 1163 c.c.,nonché dell’art. 2697, comma 1, c.c., con riferimento all’articolo 360,comma 1, n. 3) c.p.c.Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello di Milano avrebbedovuto altresì escludere il perfezionamento dell’acquisto ai sensidell’art. 1161, comma 2, c.c., in quanto il possesso non era statoNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026esercitato pubblicamente per vent’anni, in conformità a quantoprevisto dall’art. 1163 c.c., atteso che il luogo di esposizione dei benidi cui è causa, come confermato dalle testimonianze, non erasufficiente a garantire a chiunque, fuori dalla cerchia familiare e socialedel sig. [OSCURATO:PERSONA], di prendere atto del possesso per eventualmentecontestarlo.3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,con riferimento all’articolo 360, comma 1, n. 5) c.p.c.Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso dianalizzare le domande istruttorie di controparte dalle quali sarebbepure emerso l’acquisto “clandestino” da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, icapitoli della prova per testi, riportati alla pag. 3 della sentenzaimpugnata, erano stati articolati dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] nel senso di volerdimostrare che i reperti di cui è causa erano rimasti ininterrottamentenell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, dopo di lui, dei suoi familiari. Osservala ricorrente che si tratta di un fatto decisivo per il giudizio, che avrebbedovuto essere considerato dalla Corte territoriale ai fini della provadella sussistenza dei vizi del possesso ad usucapionem di cui all’art.1163 c.c., trattandosi di circostanze dalle quali era certamentepossibile desumere argomenti di prova ai fini della decisione, nel sensodella clandestinità del possesso.4. Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza per vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e per violazionedegli articoli 115 c.p.c. e 116 c.p.c., con riferimento all’articolo 360,comma 1, n. 4) c.p.c.Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale si è limitataall’individuazione dei beni di cui gli appellati avrebbero dimostrato ilpossesso ultraventennale, senza però motivare in merito alla ritenutaNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026insussistenza di vizi del possesso impeditivi del decorso del termine perl’usucapione, che il giudice dell’appello era tenuto ad accertare in virtùdell’art. 1163 c.c.; circostanza da cui deriverebbe anche la violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere posto a fondamento delladecisione la clandestinità del possesso introdotto dalla controparte findal primo grado di giudizio e poi riproposto nel secondo grado.La ricorrente contesta il fatto che la Corte d’appello abbia omessoogni verifica in motivazione in merito alle circostanze in base alle qualirisultava dimostrato che il possesso dei beni oggetto di causa fossestato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] in modo non violento e nonclandestino, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1163 c.c.,verifica che non poteva mancare e che anzi avrebbe dovuto essereancor più scrupolosa alla luce del fatto che dagli atti di causa risultavaesattamente il contrario.5. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto tutti contestano la mancanza dei requisitidi legge ai fini dell’usucapione ventennale di beni mobili, e tutti sonofondati per le ragioni che seguono.Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che aifini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito nonagli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparireproprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato edesercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno adun'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti, e non solo dalprecedente possessore o da una limitata cerchia di persone cheabbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazieal proprio particolare rapporto con quest'ultimo (Sez. 2, Ordinanza n.11465 del 30/04/2021, Rv. 661096 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26633Numero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026del 18/10/2019, Rv. 655654 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17881 del23/07/2013, Rv. 627345 - 01).Nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello milanese – inaccoglimento dell’appello incidentale formulato dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] –escludeva l’ipotesi dell’acquisto ex art. 1153 c.c., per superamentodella presunzione di buona fede dell’acquirente dovuto dalla particolarenatura dei beni acquistati dal dante causa, ma riteneva che per ottodei tredici beni acquisiti dai [OSCURATO:PERSONA] (come indicati alla pag. 13 dellasentenza) fosse intervenuta l’usucapione (prima in favore di SilvioSegre e , quindi, ai suoi eredi), poiché la data di acquisto del possesso,dichiarata dagli stessi attori, risultava essere anteriore al ventennio (v.sentenza pag. 13, 2o capoverso). Manca, tuttavia, in motivazionel’accertamento dell’esclusione dei vizi del possesso ai sensi e per glieffetti dell’art. 1163 c.c., a mente del quale «Il possesso acquistato inmodo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dalmomento in cui la violenza o la clandestinità è cessata». Tanto più che,come rilevato nel terzo mezzo di gravame, gli stessi eredi Segreavevano sottolineato la destinazione riservata, familiare e nonpubblica, dei beni acquisiti dal dante causa (v. sentenza pag. 3, primi8 righi).La sentenza merita pertanto di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio l’accertamento di tutti i requisiti delpossesso ad usucapionem degli otto beni rispetto ai quali era stato giàverificato il decorso del ventennio.6. Il quinto motivo riguarda la possibilità di decidere la causa nelmerito ai sensi dell’articolo 384, comma 2, c.p.c. con eventualecorrezione della motivazione.In caso di accoglimento del ricorso la ricorrente chiede la decisionedella causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e che siaNumero registro generale 21074/2022Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 19278/2026Data pubblicazione 11/06/2026disposta la restituzione dei beni alla Repubblica del Perù, intervenendo- ove la Corte lo ritenga opportuno - anche sulla motivazioneconcernente l’accertamento del giudice di appello.6.1. Avendo il Collegio accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ilquinto si dichiara assorbito.7. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti.La causa è rinviata alla medesima Corte d’Appello in diversacomposizione, la quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo, terzo e quartomotivo del ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il quinto;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che decideràanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 4 marzo 2026.Il PresidenteGIUSEPPE FORTUNATO
Sentenza Cassazione n. 19278/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris