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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 03726/2026

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18310/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.( quale incorporante di Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con sede in Torino, allaPiazza [OSCURATO:PERSONA] n. 156, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domicilia. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Maratea (PZ) , alla v ia Santavenere n. 40, in persona della su a legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Cosenza, alla via Panebianco n. 682. -controricorrente- avverso la sentenza, n. cron. 574/2025, della CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdepositata in data 03/06/2025 .

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,con attribuzione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene antistatarioex art. 93 c . p . c.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene antistatario exart. 93 c.p.c.

Così deciso in Roma,il 18 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18310/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.( quale incorporante di Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con sede in Torino, allaPiazza [OSCURATO:PERSONA] n. 156, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domicilia. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Maratea (PZ) , alla v ia Santavenere n. 40, in persona della su a legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Cosenza, alla via Panebianco n. 682. -controricorrente- avverso la sentenza, n. cron. 574/2025, della CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdepositata in data 03/06/2025 . Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,con attribuzione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene antistatarioex art. 93 c . p . c. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene antistatario exart. 93 c.p.c. Così deciso in Roma,il 18 febbraio 20
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