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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22567/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: DI ME0 ANTONIETTA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 30 settembre 2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ritenuta la propria competenza e ravvisata la sussistenza dei presupposti di legge, ha accolto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con istanza del 4 luglio 2022, tra i reati oggetto delle due sentenze di condanna indicate di seguito: 1) sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12 febbraio 2019, irrevocabile il 15 giugno del 2021; 2) sentenza del Tribunale di Napoli del 17 maggio 2018, riformata soltanto in relazione alla pena dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28 aprile 2020, irrevocabile il 16 giugno 2021.

2. Avverso detta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la competenza a decidere sull'istanza di rideterminazione della pena apparterrebbe alla Corte d'appello di Napoli, quale giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (sentenza emessa in data 28 aprile 2020, irrevocabile il 16 giugno 2021).

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

L'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. dispone che, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Il comma 2 della stessa norma, a sua volta, nel regolare il rapporto tra giudice di primo e di secondo grado, dispone che "quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello".

Nel caso in esame, la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 17 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, è stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza emessa in data 28 aprile 2020, irrevocabile il 16 giugno 2021.

La sentenza di appello, infatti, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali ed a quelle di parte civile.

Neanche si può ritenere che la competenza della Corte d'appello del giudice dell'esecuzione dipenda dal tipo di pronuncia emessa nei confronti di altri coimputati (Sez. 1, Sentenza n. 33062 del 14/07/2011, confl. comp. in proc.

Salvati, Rv. 250831: La competenza del giudice d'appello in fase esecutiva nei procedimenti con pluralità di imputati, opera non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata riformata, ma anche rispetto a quelli il cui appello sia stato dichiarato inammissibile; Sez. 1, Sentenza n. 10415 del 16/02/2010, PG in proc.

Guarnieri, Rv. 246395: per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata), perché, in realtà, la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28 aprile 2020 ha accolto solo in punto di determinazione della pena (principale o accessoria) i ricorsi di alcuni dei coimputati.

Pertanto, la sentenza citata nel ricorso non è idonea ad incardinare la Corte d'appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione ed a privare il Tribunale di Napoli della competenza a provvedere sull'istanza.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: DI ME0 ANTONIETTA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 settembre 2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ritenuta la propria competenza e ravvisata la sussistenza dei presupposti di legge, ha accolto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con istanza del 4 luglio 2022, tra i reati oggetto delle due sentenze di condanna indicate di seguito: 1) sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12 febbraio 2019, irrevocabile il 15 giugno del 2021; 2) sentenza del Tribunale di Napoli del 17 maggio 2018, riformata soltanto in relazione alla pena dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28 aprile 2020, irrevocabile il 16 giugno 2021. 2. Avverso detta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la competenza a decidere sull'istanza di rideterminazione della pena apparterrebbe alla Corte d'appello di Napoli, quale giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (sentenza emessa in data 28 aprile 2020, irrevocabile il 16 giugno 2021). 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. dispone che, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Il comma 2 della stessa norma, a sua volta, nel regolare il rapporto tra giudice di primo e di secondo grado, dispone che "quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello". Nel caso in esame, la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 17 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, è stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza emessa in data 28 aprile 2020, irrevocabile il 16 giugno 2021. La sentenza di appello, infatti, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali ed a quelle di parte civile. Neanche si può ritenere che la competenza della Corte d'appello del giudice dell'esecuzione dipenda dal tipo di pronuncia emessa nei confronti di altri coimputati (Sez. 1, Sentenza n. 33062 del 14/07/2011, confl. comp. in proc. Salvati, Rv. 250831: La competenza del giudice d'appello in fase esecutiva nei procedimenti con pluralità di imputati, opera non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata riformata, ma anche rispetto a quelli il cui appello sia stato dichiarato inammissibile; Sez. 1, Sentenza n. 10415 del 16/02/2010, PG in proc. Guarnieri, Rv. 246395: per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata), perché, in realtà, la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28 aprile 2020 ha accolto solo in punto di determinazione della pena (principale o accessoria) i ricorsi di alcuni dei coimputati. Pertanto, la sentenza citata nel ricorso non è idonea ad incardinare la Corte d'appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione ed a privare il Tribunale di Napoli della competenza a provvedere sull'istanza. Ne consegue il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così
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