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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09608/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23145/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] AsCenzi; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 220/2020, depositata il 18 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio avanti il Tribunale di Cosenza la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento del terreno condotto in affitto, posto in prossimità del [OSCURATO:PERSONA], a suo dire determinato dalle inondazioni verificatesi nei mesi di maggio 2013 e giugno 2013 e imputabile pertanto alla convenuta responsabile della gestione del bacino idroelettrico ivi esistente.

Instaurato il contraddittorio il tribunale rigettò la domanda e tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro.

2. Questa ha invero ritenuto difettare la prova del nesso di causa tra l'esondazione del [OSCURATO:PERSONA] e l'allagamento dei terreni, considerato che dalle tabelle estratte dal sistema di acquisizione dei livelli medi giornalieri dell'invaso risultava che la massima quota di gestione era stata raggiunta il 3 giugno 2013 con un valore di 1.270,82 al di sotto della quota massima di regolazione.

Ha soggiunto che dalla c.t.u. espletata in primo grado era piuttosto emerso che i terreni condotti in affitto dall'appellante avevano carattere pianeggiante, con pendenze modeste, che sugli stessi vi era una rete di canali di scolo a cielo aperto e che in condizioni di quota molto vicina a quella di massimo invaso risultava impedito il normale drenaggio dei terreni in questione; ciò in quanto le acque drenate dalla rete superficiale e sotterranea pervengono al canale collettore principale, che le recapita al canale di scarico delle acque provenienti dalla stazione di pompaggio del bacino del [OSCURATO:PERSONA] (diga Poverella) gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il quale a sua volta sfocia nel [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, in condizioni di acque alte nel Lago, il deflusso dei canali risulta impedito.

«È evidente dunque — si conclude in sentenza — come da un canto nessuna esondazione risulta essersi verificata e come, dall'altro, nessuna negligenza risulta ascrivibile a parte convenuta, mero gestore dell'impianto, e che - sempre secondo il consulente - [questa, n.d.r.] ha ottemperato a quanto previsto nel Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga di Trepidò».

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a unico motivo, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ..

Rileva che la gestione in conformità alla concessione non può valere a sollevare da responsabilità per procurati danni da responsabilità aquiliana né esonerare chicchessia dall'adozione delle relative cautele e che il c.t.u., alla pag. 13 della propria relazione, aveva espressamente riferito le cause delle inondazioni al riversamento delle acque del lago Ampollino.

Afferma quindi che la decisione impugnata appare «contraddittoria e quindi ingiusta se non proprio incomprensibile perché in totale ribaltamento rispetto alle risultanze di causa».

2. La censura è inammissibile, sotto vari profili.

2.1. Lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, essa impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

2.2. Pur leggendola in tale prospettiva (ancorché certamente diversa da quella chiaramente evocata nell'intestazione) essa risulta anzitutto aspecifica, ai sensi dell'art. 366 num. 4 cod. proc. civ., non confrontandosi con l'ampia motivazione della sentenza, che quella stessa relazione di c.t.u. richiama in termini ben più estesi, da essa ricavando una descrizione della dinamica causale più dettagliata di quella evocata in ricorso e idonea a giustificare la valutazione di oggettiva non imputabilità dell'evento a fatto della convenuta.

2.3. La censura di vizio motivazionale si muove comunque al di fuori del paradigma dettato dalla citata norma, come modificata dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte — nel rigoroso rispetto, nella specie mancante, delle previsioni di cui all'art. 366, comma primo, num. 6, e all'art. 369, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. — insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053-8054; Cass. 22/09/2014, n. 19881).

Nel caso di specie tale specificazione manca, rivelandosi piuttosto la doglianza nel suo complesso diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito e compiutamente esaminati dai giudici a quibus.

2.4. A fortiori inammissibile è la denuncia, cui sembra alludere il motivo nella sua ultima parte, di motivazione apparente o incomprensibile e quindi mancante (peraltro riferibile ad una ancora terza tipologia di vizio cassatorio, ben diversa e incompatibile con quelle sopra considerate, ossia ad un error in procedendo per omissione di attività del giudice: artt. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. e 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.).

Una nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. (error in procedendo denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.,) può ammettersi solo in quattro casi: — quando la motivazione manchi del tutto finanche «sotto l'aspetto materiale e grafico»; — quando contenga un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»; — quando sia «perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; — quando, infine, sia puramente apparente.

Si tratta di acquisizioni risalenti nella giurisprudenza di legittimità, significativamente ribadite nella esegesi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134.

Di tale riformulazione si è detto, infatti, come noto, che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», e che «pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053).

Nella specie non è certamente ravvisabile alcuna di tali ipotesi limite.

A ben vedere nemmeno la prospettazione della censura la delinea; la contraddittorietà e la "incomprensibilità" sono dedotte in rapporto ad elementi esterni alla motivazione, quel che viene denunciato essendo dunque non l'incomprensibilità della motivazione ma la sua capacità persuasiva o congruità rispetto al materiale istruttorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 0 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23145/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] AsCenzi; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 220/2020, depositata il 18 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio avanti il Tribunale di Cosenza la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento del terreno condotto in affitto, posto in prossimità del [OSCURATO:PERSONA], a suo dire determinato dalle inondazioni verificatesi nei mesi di maggio 2013 e giugno 2013 e imputabile pertanto alla convenuta responsabile della gestione del bacino idroelettrico ivi esistente. Instaurato il contraddittorio il tribunale rigettò la domanda e tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro. 2. Questa ha invero ritenuto difettare la prova del nesso di causa tra l'esondazione del [OSCURATO:PERSONA] e l'allagamento dei terreni, considerato che dalle tabelle estratte dal sistema di acquisizione dei livelli medi giornalieri dell'invaso risultava che la massima quota di gestione era stata raggiunta il 3 giugno 2013 con un valore di 1.270,82 al di sotto della quota massima di regolazione. Ha soggiunto che dalla c.t.u. espletata in primo grado era piuttosto emerso che i terreni condotti in affitto dall'appellante avevano carattere pianeggiante, con pendenze modeste, che sugli stessi vi era una rete di canali di scolo a cielo aperto e che in condizioni di quota molto vicina a quella di massimo invaso risultava impedito il normale drenaggio dei terreni in questione; ciò in quanto le acque drenate dalla rete superficiale e sotterranea pervengono al canale collettore principale, che le recapita al canale di scarico delle acque provenienti dalla stazione di pompaggio del bacino del [OSCURATO:PERSONA] (diga Poverella) gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il quale a sua volta sfocia nel [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, in condizioni di acque alte nel Lago, il deflusso dei canali risulta impedito. «È evidente dunque — si conclude in sentenza — come da un canto nessuna esondazione risulta essersi verificata e come, dall'altro, nessuna negligenza risulta ascrivibile a parte convenuta, mero gestore dell'impianto, e che - sempre secondo il consulente - [questa, n.d.r.] ha ottemperato a quanto previsto nel Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga di Trepidò». 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a unico motivo, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ.. Rileva che la gestione in conformità alla concessione non può valere a sollevare da responsabilità per procurati danni da responsabilità aquiliana né esonerare chicchessia dall'adozione delle relative cautele e che il c.t.u., alla pag. 13 della propria relazione, aveva espressamente riferito le cause delle inondazioni al riversamento delle acque del lago Ampollino. Afferma quindi che la decisione impugnata appare «contraddittoria e quindi ingiusta se non proprio incomprensibile perché in totale ribaltamento rispetto alle risultanze di causa». 2. La censura è inammissibile, sotto vari profili. 2.1. Lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, essa impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. 2.2. Pur leggendola in tale prospettiva (ancorché certamente diversa da quella chiaramente evocata nell'intestazione) essa risulta anzitutto aspecifica, ai sensi dell'art. 366 num. 4 cod. proc. civ., non confrontandosi con l'ampia motivazione della sentenza, che quella stessa relazione di c.t.u. richiama in termini ben più estesi, da essa ricavando una descrizione della dinamica causale più dettagliata di quella evocata in ricorso e idonea a giustificare la valutazione di oggettiva non imputabilità dell'evento a fatto della convenuta. 2.3. La censura di vizio motivazionale si muove comunque al di fuori del paradigma dettato dalla citata norma, come modificata dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte — nel rigoroso rispetto, nella specie mancante, delle previsioni di cui all'art. 366, comma primo, num. 6, e all'art. 369, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. — insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054; Cass. 22/09/2014, n. 19881). Nel caso di specie tale specificazione manca, rivelandosi piuttosto la doglianza nel suo complesso diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito e compiutamente esaminati dai giudici a quibus. 2.4. A fortiori inammissibile è la denuncia, cui sembra alludere il motivo nella sua ultima parte, di motivazione apparente o incomprensibile e quindi mancante (peraltro riferibile ad una ancora terza tipologia di vizio cassatorio, ben diversa e incompatibile con quelle sopra considerate, ossia ad un error in procedendo per omissione di attività del giudice: artt. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. e 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.). Una nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. (error in procedendo denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.,) può ammettersi solo in quattro casi: — quando la motivazione manchi del tutto finanche «sotto l'aspetto materiale e grafico»; — quando contenga un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»; — quando sia «perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; — quando, infine, sia puramente apparente. Si tratta di acquisizioni risalenti nella giurisprudenza di legittimità, significativamente ribadite nella esegesi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. Di tale riformulazione si è detto, infatti, come noto, che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», e che «pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053). Nella specie non è certamente ravvisabile alcuna di tali ipotesi limite. A ben vedere nemmeno la prospettazione della censura la delinea; la contraddittorietà e la "incomprensibilità" sono dedotte in rapporto ad elementi esterni alla motivazione, quel che viene denunciato essendo dunque non l'incomprensibilità della motivazione ma la sua capacità persuasiva o congruità rispetto al materiale istruttorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 0 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
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