Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10689/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 2.7.2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato a cinque reati (una estorsione e quattro evasioni) oggetto di altrettante sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sulla base della considerazione che, a parte una certa contiguità cronologica (i fatti sono stati commessi nell'arco di quasi due anni) e la parziale medesinnezza dell'indole dei reati, non ricorre, né è stato rappresentato, alcun elemento sintomatico di un unico disegno criminoso; Considerato che il ricorso ripropone i medesimi elementi (omogeneità e contiguità temporale) già disattesi dal giudice dell'esecuzione, senza tuttavia chiarire sulla base di quali elementi si possa ritenere la sussistenza di un originario programma delittuoso e senza confrontarsi criticamente con la motivazione nient'affatto illogica o contraddittoria che ha adeguatamente giudicato estemporanei i delitti commessi (in particolare, le quattro evasioni); [OSCURATO:PERSONA], invece, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui per l'applicazione della disciplina del reato continuato non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 2.7.2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato a cinque reati (una estorsione e quattro evasioni) oggetto di altrettante sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sulla base della considerazione che, a parte una certa contiguità cronologica (i fatti sono stati commessi nell'arco di quasi due anni) e la parziale medesinnezza dell'indole dei reati, non ricorre, né è stato rappresentato, alcun elemento sintomatico di un unico disegno criminoso; Considerato che il ricorso ripropone i medesimi elementi (omogeneità e contiguità temporale) già disattesi dal giudice dell'esecuzione, senza tuttavia chiarire sulla base di quali elementi si possa ritenere la sussistenza di un originario programma delittuoso e senza confrontarsi criticamente con la motivazione nient'affatto illogica o contraddittoria che ha adeguatamente giudicato estemporanei i delitti commessi (in particolare, le quattro evasioni); [OSCURATO:PERSONA], invece, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui per l'applicazione della disciplina del reato continuato non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 10689/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris