CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nonostante la richiesta di trattazione orale, non si è presentato in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di opposizione avverso decreto penale di condanna del 17 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio perché rispondesse davanti al Tribunale di Viterbo del reato di omissione di denuncia di trasferimento del luogo di detenzione di una pistola e delle relative munizioni. 2. Revocato il decreto penale di condanna e celebrato il dibattimento con lo svolgimento di attività istuttoria, il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 29 novembre 2019, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di un mese di arresto. Il Tribunale riteneva accertato, sulla base degli atti acquisiti e della deposizione del maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA], che l'arma e le munizioni erano state sequestrate perché ritrovate, mediante perquisizione, nell'autofficina del [OSCURATO:PERSONA] anziché nel luogo indicato nella denuncia dallo stesso presentata, non seguita da comunicazioni di cessione o di trasferimento. 3. Avverso la sentenza di primo grado, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, dolendosi, tra l'altro, sia della valutazione in termini di validità della notifica del decreto che aveva disposto il giudizio di primo grado, sia della valutazione in termini di legittimità delle attività di perquisizione e di sequestro dell'arma. 4. Con sentenza del 25 gennaio 2022, deliberata senza previo dibattimento, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione del reato per prescrizione. Il giudice di appello riteneva insussistenti i requisiti per l'emissione di una sentenza assolutoria nel merito, in ragione della palese infondatezza delle censure proposte con l'atto di gravame. 5. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e lamentando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Secondo le doglianze difensive, i giudici di merito sarebbero incorsi in errore, nella parte in cui hanno ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica, al difensore dell'imputato, del decreto che dispose il giudizio di primo grado. Il ricorrente sostiene che dal sistema delle notifiche e comunicazioni telematiche emerga l'esito negativo della notifica del 7 dicembre 2016, e che all'udienza di primo grado del 15 dicembre 2018, di semplice smistamento, il magistrato incaricato della cognizione della causa, ritenendosi non competente, abbia trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale per la designazione di un altro magistrato, ordinando comunque la rinnovazione della notifica del decreto di citazione. Il ricorrente afferma che il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado e, conseguentemente, avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Il ricorrente precisa che a nulla potrebbe rilevare la presenza del difensore dell'imputato all'udienza del 15 dicembre 2018, poiché in quest'ultima fu compiuta attività finalizzata al mero rinvio. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazioni degli artt. 347, 352 e 191 cod. proc. pen. e dell'art. 41 T.U.L.P.S. Secondo quanto affermato nel ricorso, il verbale di perquisizione avente ad oggetto il rinvenimento della pistola sarebbe inutilizzabile. Il ricorrente sostiene che il maresciallo Scotti abbia condotto un'indagine a titolo personale, caratterizzata da accanimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dalla violazione della normativa processuale di riferimento. Il ricorrente sostiene, per un verso, che la notizia di reato non sia stata mai comunicata al Pubblico Ministero, in violazione di quanto stabilito dall'art. 347 cod. proc. pen.; per altro verso, che la perquisizione sia avvenuta in violazione dell'art. 14 Cost. e dell'art. 352 cod. proc. pen., il quale riconosce al solo Pubblico Ministero il potere di disporre la perquisizione e il sequestro, salva la possibilità per la Polizia giudiziaria di provvedervi autonomamente nei casi di necessità ed urgenza. Sebbene l'art. 41 T.U.L.P.S. riconosca alla polizia giudiziaria il potere di provvedere a tali attività, al tempo stesso la citata disposizione impone che ciò avvenga nell'immediatezza del ricevimento della notizia circa l'esistenza di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o abusivamente detenute. Il ricorrente sostiene che nel caso concreto, però, tale requisito fosse carente, poiché il maresciallo Scotti provvide alla perquisizione e al conseguente sequestro dell'arma a distanza di quattro giorni dal ricevimento della notizia di reato. Pertanto, secondo le doglianze difensive, in assenza di autorizzazione del Pubblico Ministero o degli altri citati requisiti, la perquisizione compiuta dal maresciallo Scotti dovrebbe essere ritenuta illegittima, con conseguente invalidità del successivo sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che sia stata erronea la mancata rilevazione della asserita nullità della notificazione, al difensore dell'imputato, del decreto che dispose il giudizio di primo grado, è manifestamente infondato, dunque inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel caso in cui il giudice d'appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato de plano - senza fissazione dell'udienza dibattimentale - l'estinzione del reato, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva e della nullità processuale della sentenza non impone nel giudizio di cassazione l'annullamento di questa, se risulti che il giudice di merito non potrebbe comunque ritenere sussistenti le condizioni per pronunciare, attraverso una operazione di mera constatazione, un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 51135 del 19/11/2014, Dondè, Rv. 261919-01). Tale principio è stato affermato anche nel caso di concorso con una nullità processuale di tipo assoluto e insanabile, con la precisazione che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, fissato dall'art. 129 cod. proc. pen., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761-01). 1.2. Alla luce di quanto esposto, non risulta che nel caso ora in esame il giudice di appello sia incorso in errore, attribuendo prevalenza alla causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione rispetto all'asserita nullità dedotta dalla difesa ed emettendo sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Il giudice di appello ha fornito congrua motivazione, evidenziando che non vi erano i presupposti per l'emissione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, in ragione della palese infondatezza delle censure avanzate con il gravame. Di conseguenza, pur nell'ipotesi in cui si ritenesse l'invalidità del decreto che dispose il giudizio di primo grado per omissione della notificazione, dovrebbe comunque affermarsi che l'attività processuale che sarebbe conseguita all'accertamento dell'ipotetica nullità non avrebbe potuto avere contenuto diverso dall'emissione di una sentenza di non doversi procedere a seguito di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Come si vedrà nell'esame del secondo motivo, il giudice di appello ha rilevato, con motivazione che non risulta viziata, la legittimità della perquisizione e del sequestro e la correttezza della sentenza di condanna emessa in primo grado. Né il ricorrente ha prospettato elementi persuasivi a sostegno di una valutazione in termini di possibilità di una pronuncia di proscioglimento nel merito.2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'invalidità della perquisizione e del sequestro compiuti, è manifestamente infondato, dunque inammissibile. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della valutazione di tempestività dell'adempimento dell'obbligo della Polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, le espressioni adoperate dalla legge - che ci si riferisca alla locuzione "senza ritardo" o all'avverbio "immediatamente", usati, rispettivamente, nell'art. 347, commi 1 e 3, cod. proc. pen. - pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro (Sez. 6, n. 18457 del 19/03/2007, Orlandi, Rv. 236501-01). È stato inoltre statuito che la disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell'art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue che, poiché dette attività di perquisizione e sequestro non presuppongono l'esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018, Gangemi, Rv. 272925-01). La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che l'eventuale vizio della perquisizione eseguita ad iniziativa dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. - sanzionabile in ogni caso con provvedimenti penali e/o disciplinari - non ha riflessi sul sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato (Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01). 2.2. In ragione di quanto esposto, la sentenza ora impugnata non risulta affetta da inosservanza di norme processuali, nella parte in cui il giudice di appello, ritenute infondate le doglianze avanzate con l'atto di appello circa la legittimità delle attività di perquisizione e sequestro, ha emesso sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. I giudici di merito hanno fornito congrua motivazione circa la legittimità dell'attività compiuta dall'operante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 T.U.L.P.S. Infatti, tale disposizione attribuisce alla Polizia giudiziaria, in via speciale, il potere di procedere ad attività immediata di perquisizione e di sequestro, sulla base di indizi di esistenza di armi, munizioni o materiali esplodenti non denunciati o abusivamente detenuti. Ciò ha portato i giudici di merito a ritenere, con motivazione che non risulta viziata, la correttezza dell'operato della Polizia giudiziaria, che agì senza una preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, sulla base di quanto disposto dall'art. 41 T.U.L.P.S. Di conseguenza, i giudici di merito hanno escluso la sussistenza dei requisiti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento nel merito. Né risulta fondata la doglianza difensiva circa un'asserita violazione dell'obbligo di immediata comunicazione della notizia di reato, poiché l'attività della Polizia giudiziaria fu svolta sulla base di indizi e non di una notizia di reato, come affermato sul punto dal giudice di primo grado. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione del ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame