CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23136/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15034/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona de l legale r appresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e DELL'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]( indirizzo digitale di posta elettronica : [OSCURATO:EMAIL] ) e do- miciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]:accertamento ex art.41 d.P.R. n.600/73 – II.DD. e IVA–nullità procura AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia t ributaria di secondo gradodella Sicilia n. 403 / 7 /202 3 depositata in data 1 3 / 1 /202 3 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Corte di giustizia t ributaria di secondo grado della Siciliaè stato rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. diGiordano Antonio C . avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Caltanissetta n. 999 / 2/ 1 8 che ha rigettato il ricorso introduttivo del la contribuente , volto ad ottenere l’annulla- mento dell’avviso di accertamento n. TYQ02C700325 per II.DD. e IVArelative all’anno di imposta 2013. L’avviso veniva emesso ex art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quantoper tale anno d'imposta la società ometteva l'invio del Mod. Unico. Il ricorso per cassazione rende noto che nell'arco dell'anno 2014 i due soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aira dichiara vano il reddito di partecipazione alla società per euro14.965 ciascuno derivante dal reddito d’impresa. Lasocietà avviava un procedimento di accertamento con adesione e presentava la documentazione contabile attestante il reale reddito tassabileed il diritto di detrazione degli ulteriori costi anche ai fini IVA. Chiedeva, per l'effetto, la considerazione dei costi effettiva- mentesostenuti ed il riconoscimento della detraibilità dell'IVA sulle speseregistrate in contabilità, senza esito positivo. Tantoil giudice di prime cure quanto quello di appello confermavano l’operatodell’Amministrazione finanziaria. In particolare, il giudice di secondo grado non accoglieva l’istanza di riunione dell’appello pro- postodalla società con quelli proposti dai due soci avverso altrettanti avvisi di accertamento ai fini IRPEF originati dall’accertamento del redditodi impresa in capo alla società da loro partecipata . Avversola sentenza d’appello la società e i due soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aira propongono un unicoricorso in C assazione , affidato a due motiv i , cui replica l’Agen- ziadelle Entrate con controricorso . Consideratoche: 1.In via pre liminare alla disamina delle censure, dev’essere d’ufficio verificatoil requisito dell ’ esistenza e specificità della procura alle liti inrelazione al proposto ricorso per Cassazione. 1.1. Il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c od . p roc . c iv ., non richiede la contestualità del relativoconferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, es- sendoa tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, mate- rialmenteo mediante strumenti informatici, al ricorso e che il confe- rimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso,come si evince da Cass. Sez. un. n. 2075, del 19/01/2024. Inoltre,la sentenza delle Sez. Un. n. 2077 emessa in pari data ha ancheprecisato che , i n caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificatoe depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.)con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella"busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una co- pia,digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, consottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma di- gitaledal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c od . p roc . civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso . In tal caso, la procurastessa è da ritener si valida in difetto di espressioni che uni- vocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di pro- porrericorso per cassazione. 1.2.Sempre ai fini della specificità, la Corte ha da tempo chiarito (v. Cass. 11/09/2014 n. 19226, Cass. 07/01/2016 n. 58, Cass.26/06/2017,n. 15895) che , in base al citato art. 365 cod. proc. civ. , la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e neces- sariaper la proposizione del ricorso per cassazione dev'essere con- feritacon specifico riferimento alla fase di legittimità e dopo la pub- blicazionedella sentenza impugnata. 2.Nel caso in esame , nell’intestazione del ricorso si rende noto che laprocura è stata conferita in calce all’atto e, quanto alla posizione diVincenzo Dell’Aira, con atto allegato. Orbene, il Collegio constata chein calce al ricorso depositato telematicamente nel fascicolo d’uf- ficionon vi è alcuna procura alle liti , ma solo una doppia attestazione di conformità con riferimento agli atti depositati in primo e in se- condogrado. I noltre, la procura allegata rilasciata da Dell’[OSCURATO:PERSONA]- cenzoed effettivamente depositata nel fa scicolo telematico fa riferi- mento ad una sentenza di appello , la n.400 /7 /2023 , diversa da quellaoggetto del presente giudizio, che è la sentenza della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia n. 403/ 7 /2023 depo- sitatain data 13/1/2023 . 3.La rilevata inammissibilità per assenza e difetto di specificità della procuranon può essere superata con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art. 182, comma 2, c od . p roc . c iv . (cfr.Cass.15895 del 26.6.2017 ) . Infatti, con riferimento alla società LI- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., ossia l’unico tra i ricorrentiin cassazione che fosse parte del processo di appello , e al socio [OSCURATO:PERSONA], neppure parte del processo di appello, si vertein tema di procura del tutto mancante e, in quanto tale, insu- scettibiledi sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di am- missibilità senza il quale il ricorso per Cassazione non può essere qualificato come tale ex artt. 83, comma 3, e 365 cod. proc. civ. . Conriferimento al socio Dell’[OSCURATO:PERSONA] , a sua volta non parte del processo di appello, la procura reperita agli atti fa espressamente riferimentoa una sentenza diversa da quella impugnata e , dunque , nonsussiste il requisito della specificità benché s ia stata telematica- mente depositata nel presente processo unitamente al ricorso per Cassazione.Né può considerarsi esistente un mero errore materiale, trattandosidi sentenza per ripresa ad imposizione diversa da IVA e IRAPadottata a conclusione di un separato processo di appello in- cardinatodal socio persona fisica e non riunito con quello separata- mente radicato dall’appello della società avverso la sentenza della CTPn.999/2/18. Ciò esclude l'espletamento di un'attività istruttoria in quanto le ri- chiamate previsioni di legge preved ono la necessità di produrre, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'attodel suo deposito ( cfr. Cass. n. 20016 del 6 . 10 . 2016) . 4. A l difetto di procura consegue la condanna alle spese del difen- sore,alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legitti- mitàsecondo il quale «qualora il ricorso per cassazione sia stato pro- postodal difensore in assenza di procura speciale da parte del sog- getto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l'attività svolta nonriverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva respon- sabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento dellespese del giudizio» ( cfr. Cass. Sez. Un. n. 10706 del 10 . 5 . 2006 ;Cass.n. 11551 del 4 . 6 . 2015 ; Cass. n. 58 del 07 . 1 . 2016) . P.Q.M. LaCorte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.300 per compensi,oltre s pese prenotate a debito. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co