CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 36575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Rilevato che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato trattato il procedimento n. 7665/2021 R.G.N.R., relativo anche al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 15/06/2020; rilevato che con il ricorso era stato articolato un solo motivo relativo al reato contestato al capo 19; rilevato che per un mero errore materiale, nel dispositivo inserito nel ruolo di udienza predisposto all'esito della camera di consiglio, è stato annotato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata senza tuttavia chiarire che l'annullamento in questione era limitato solo al reato contestato al capo 19 e non anche a quelli di cui ai capi 17 e 18 per i quali l'imputato aveva riportato condanna; letto l'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto necessario procedere alla correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza nel senso che dopo le parole "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" devono essere aggiunte le seguenti "limitatamente al reato contestato al capo 19"; P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo inserito nel ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo al procedimento n. 7665/2021, nel senso che dopo le parole "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" siano aggiunte le seguenti "limitatamente al reato contestato al capo 19. Manda alla Cancelleria per le annotazioni Così deciso in Roma, il 28 g