CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG • ( udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 08/06/2022 la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della sentenza irrevocabile del tribunale di Roma del 18/06/2013 che l'aveva condannato per la rapina aggravata ai danni di una gioielleria commessa Il/04/2011in Arce (capo a) e per altra rapina aggravata commessa il 12/04/2011 ai danni di una gioielleria di Castelliri (capo c) e reati ad essa collegati (capi d ed e) 2. Con l'istanza di revisione il [OSCURATO:PERSONA] deduceva quali elementi di prova nuova il memoriale già prodotto in grado d'appello, ma non valutato in alcuna delle sentenze, nel quale l'imputato aveva indicato un soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]) come somigliante al rapinatore ripreso dalla videosorveglianza e proprietario di un'auto Suzuki anch'essa ripresa da detto impianto, e la consulenza tecnica del 27/12/2021 che aveva accertato che detto [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva all'ignoto soggetto ripreso dalle telecamere di sorveglianza e che l'auto Suzuki bianca pure in quel contesto filmata recava la targa di cui erano parzialmente identificati i numeri e lettere G- 3- 9- 1. Secondo il richiedente tali prove valevano ad escludere la sua colpevolezza almeno sotto il profilo del ragionevole dubbio., 3. Lamenta il [OSCURATO:PERSONA] con due distinti ricorsi, uno a firma [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a firma [OSCURATO:PERSONA] che presentano argomenti sovrapponibili, che le valutazioni effettuate dalla Corte territoriale si pongono in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità elaborata in tema di revisione, in quanto eludono il compito proprio dei giudici, non potendo consistere la manifesta infondatezza in una anticipazione dell'apprezzamento di merito, come avvenuto nella fattispecie in esame; l'impugnata ordinanza sarebbe pervenuta alla declaratoria di inammissibilità senza il contraddittorio delle parti procedendo ad una valutazione non sommaria dei requisiti di inammissibilità della domanda esplorando prove nuove. Deduce anche mancanza di valutazione del vero contenuto delle deduzioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili.2. Il ricorrente lamenta in sostanza che la Corte territoriale ha travalicato i limiti connessi al giudizio di manifesta infondatezza ex art. 634 c.p., della proposta richiesta di revisione basata su nuove prove. Al riguardo deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l'inammissibilità deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l' esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato ( cfr. N. 2437 del 2010 Rv. 245770 - 01, N. 18818 del 2013 Rv. 255477 - 01, N. 15403 del 2014 Rv. 260563 - 01, N. 20022 del 2014 Rv. 259779 - 01, N. 11453 del 2015 Rv. 263162 - 01; N 19684 del 2021 Rv 281422). Si è così precisato che la valutazione, anche se non sommaria, ma diffusamente argomentata, non può però mai comportare un approfondimento valutativo tale da dar luogo ad un'anticipazione del giudizio di merito proprio della fase rescissoria, perché in tal caso finirebbe per risultare inevitabilmente superficiale ed illogica, in quanto fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita. Si può pertanto concludere che nella giurisprudenza è riscontrabile "l'uniforme affermazione della regola secondo cui il controllo preliminare della manifesta infondatezza della richiesta non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al giudizio di revisione, destinato all'assunzione e alla valutazione delle nuove prove nel contraddittorio delle parti". Il vizio designa l'evidente inidoneità della domanda ad accedere al giudizio di revisione per l'evidente manifesta distonia tra il petitum perseguito e le allegazioni poste a base della richiesta e che costituiscono parte integrante di essa. L'allegazione dimostrativa costituisce, appunto, la ragione del petitum, cosicché la domanda, mentre, per un verso, deve davvero penetrare in medias res, per un altro verso, non può fondarsi su allegazioni sprovviste di univocità e, dunque, già in astratto, inidonee a conseguire il risultato proscioglitivo previsto dall' art. 631 c.p.p. avuto riguardo proprio al procedimento probatorio seguito dal giudice di merito, senza però che possano assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti derivandone un'indebita sovrapposizione tra momenti procedinnentali che il legislatore ha inteso differenziare. 3. Deve però aggiungersi che se è vero che l'allegazione di nuove prove non è di per sè sufficiente a giustificare l'accoglimento della richiesta di revisione, la cui ammissibilità è pur sempre subordinata, a norma dell'art. 634 cod. proc. pen., alla esclusione della sua manifesta infondatezza e, quindi, a un apprezzamento 2 ,Y prognostico positivo circa il possibile esito del giudizio di revisione, è pur vero che tale prognosi implica la necessità di una comparazione tra le prove da acquisire e quelle già acquisite, che non può essere compiuta in termini di pura astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale del caso concreto e non può pertanto, prescindere dal rilievo dì evidenti segni di inconferenza e o inaffidabilità della prova nuova, che siano però riscontrabili ictu ocu/i. (Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, dep. 06/12/2013, Rv. 257496; Sez. 6 n. n. 20022 del 30/01/2014 dep. 14/05/2014 Rv. 259779). In sintesi la delibazione preliminare circa l'ammissibilità della domanda di revisione deve, per quel che concerne la valutazione della sussistenza di ciascuna delle ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., arrestarsi all'obbiettivo riscontro della presenza, nell'allegazione difensiva, di specifiche situazioni riconducibili a quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e della ingiustizia della sentenza irrevocabile. 4. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, in quanto si è limitata ad un'astratta valutazione circa l'attitudine del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna resa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] senza procedere ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, limitandosi ad affermare l'evidente manifesta distonia tra il petitum perseguito e le allegazioni poste a base della richiesta essendo le allegazione dimostrative sprovviste di decisività e, dunque, già in astratto, inidone a conseguire il risultato proscioglitivo previsto dall' art. 631 c.p.p. avuto riguardo proprio al procedimento probatorio seguito dal giudice di merito. La Corte d'appello, premesso che solamente la natura realmente innovativa di elementi emersi, legittima il giudizio di revisione ha ritenuto che non costituisse prova nuova il memoriale con il quale l'imputato aveva solo rappresentato i suoi sospetti a carico di un altro soggetto così come non costituiva prova nuova la consulenza tecnica. Al riguardo ha rilevato che, come già argomentato nelle sentenze di condanna, le video riprese utilizzate dal consulente riguardavano i filmati della Gioielleria di Rapone, dunque contesti di attività del tutto distinti e diversi da quelli delle due rapine per le quali vi è stata condanna. [OSCURATO:PERSONA] era stato infatti assolto dalla rapina alla gioielleria di Rapone (capo b) e non vi era prova, anzi andava escluso per quanto rilevato dalla sentenza d'appello del 23/04/2019, che avesse partecipato al sopralluogo presso la gioielleria del Patriarca sita a [OSCURATO:PERSONA].Ha altresì evidenziato che le sentenze di condanna si erano basate su un granitico quadro probatorio rispetto al quale i prospettati elementi si presentavano del tutto remissivi, marginali e in sostanza irrilevanti. 5. Può quindi affermarsi che il percorso motivazionale del provvedimento impugnato appare del tutto conforme al compito del giudice di merito in sede di delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione e dà conto in maniera coerente e logica degli evidenti segni di inconferenza e inaffidabilità delle prove nuove sulla base di un vaglio delibativo solo "ictu ocu/i" espresso. 6. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spe