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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29739/2026

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per le indagini preliminari delTribunale di Bari;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Bari ha applicato, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aGiovanni [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di associazione a delinquere finalizzata allacommissione di delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblicae il subappalto illecito (capo 1), per plurimi delitti di corruzione per atto contrarioai doveri di ufficio (capo 6, 7 e 11) e un delitto di turbata libertà degli incanti (capo12), la pena di tre anni e nove mesi di reclusione, sostituita con la pena delladetenzione domiciliare per la medesima durata.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, altresì, dichiarato l’imputatointerdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e incapace a contrattarecon la pubblica amministrazione per la durata di tre anni, lo ha condannato alpagamento delle spese processuali, della costituzione e di rappresentanza dellaparte civile A.S.L.

Bari e a quelle di mantenimento in carcere.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, da ultimo, ha ordinato, ai sensi dell’art.322-ter, secondo comma, cod. pen., la confisca per equivalente della somma di46.000 euro.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha propostoricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento parziale quantoalla confisca disposta.Proponendo un unico motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art.125, comma 3, cod. proc. pen., dell’art. 240-bis cod. pen. e dell’art. 111, settimocomma, Cost., e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordineall’applicazione della confisca.Il difensore ha premesso che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari hadeterminato, ai sensi dell’art. 322-ter, secondo comma, cod. pen., la confisca perequivalente del profitto del reato di corruzione attiva lucrato dall’imputato in46.000 euro, nella misura della metà della somma versata, unitamente aiconcorrenti, in favore dei pubblici ufficiali.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, a pag. 52 della motivazione dellasentenza impugnata, ha, tuttavia, aggiunto che nei confronti del ricorrente è statodisposto il sequestro preventivo a titolo impeditivo della somma di euro 21.865,00e che «a norma dell’art. 323 co. 3 c.p.p. in caso di condanna, gli effetti delsequestro preventivo permangono qualora sia stata disposta la confisca dei benisequestrati...».Ad avviso del ricorrente, nel provvedimento impugnato manca lamotivazione volta ad indicare le ragioni per cui l’ulteriore importo di €. 21.865,00debba essere ritenuto riconducibile al reato contestato e, perciò, oggetto diconfisca.Non sussisterebbe, infatti, alcuna prova del fatto che tale somma sia stataimpiegata per finalità delittuose, né tantomeno che la stessa fosse di derivazioneillecita.Il ricorrente, peraltro, nell’ammettere parzialmente l’addebito, ha dichiaratoche quella somma di danaro era il frutto di risparmi, che, in quel momento, eranodestinati a pagare i dipendenti e i fornitori della propria azienda.3.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivoproposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamenteinfondato.2.

Proponendo un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepitol’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., dell’art. 240-bis cod. pen.e dell’art. 111, settimo comma, Cost., e la mancanza e la manifesta illogicità dellamotivazione relativa all’applicazione della confisca della somma di euro €.21.865,00.3.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto trae origine daun’interpretazione errata della sentenza impugnata.3.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ordinato la confisca perequivalente della somma di euro 46.00,00 nei confronti [OSCURATO:PERSONA], quale profitto delreato di corruzione attiva.Il giudice ha determinato questo importo in conformità al disposto dell’art.322-ter, secondo comma, cod. pen., che impone, quando non sia possibile laconfisca diretta del profitto lucrato dal corruttore, di considerare nella confisca perequivalente il profitto «non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date opromesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altrisoggetti indicati nell’articolo 322 bis, secondo comma».La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, rilevato che «La “clausola disalvezza” contenuta nella parte finale del comma 2 dell’art. 322 ter …non significache il legislatore ha inteso parificare, anche ai fini dell’operatività della confiscaper equivalente su beni nella disponibilità del corrotto, i casi di consegna ai casi dimera promessa del prezzo, ma ha la sola finalità di facilitare la individuazione delquantum da assoggettare a confisca per equivalente laddove l’entità del profitto,effettivamente esistente e conseguito dal corruttore, non sia agevolmentedeterminabile: clausola giustificata da una sorta di presunzione, rispondente allalogica economica di qualsivoglia affare corruttivo, per cui è possibileragionevolmente ritenere che, ai fini della confisca, il profitto, se sussistente manon facilmente determinabile, non possa, comunque, essere inferiore al prezzodato o promesso al corrotto» (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, Giancone, nonmassimata sul punto).3.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, dunque, determinato il profittodel reato lucrato dal ricorrente in metà del prezzo della corruzione versato inciascun episodio delittuoso contestato (22.500 in relazione al capo 6), 20.000 euroin relazione al capo 7) e 3.500 euro in relazione al capo 11), in quanto in ciascunreato contestato [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto l’illecita remunerazione per il pubblicoufficiale unitamente ad un altro correo, e, dunque, nell’ammontare totale di46.000,00 euro.Questa determinazione dell’ammontare della confisca per equivalente è,peraltro, incontestato.3.3.

A pag. 52 della sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminariha, inoltre, affrontato il tema della sorte delle somme di danaro, rinvenute pressol’abitazione del ricorrente e sottoposte a sequestro preventivo nel corso delleindagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari nella motivazione ha chiarito che, perquanto risulta dalle intercettazioni, solo parte delle somme rinvenute e sequestrateai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sonodi sua spettanza (e, segnatamente, l’importo di euro 21.865,00).Per tale somma il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha rilevato che «a normadell’art. 323, comma 3, c.p.p., in caso di condanna, gli effetti del sequestropreventivo permangono qualora sia stata disposta la confisca dei benisequestrati».[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con questo inciso, ha, dunque, chiaritoche la somma di euro 21.865,00, già sottoposta a sequestro preventivo e diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], deve essere confiscata ai sensi dell’art. 322-ter, secondocomma, cod. pen., cod. pen., posto che non è stata indicata alcuna diversa causagiuridica di ablazione.Alla pag. 52 della sentenza impugnata, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari ha inteso affrontare il tema della destinazione delle somme di danaroancora in sequestro e non già quello della determinazione di “ulteriori” profitti daconfiscare, come sostiene il difensore del ricorrente.Sul piano esecutivo, dunque, la somma di euro 21.865,00 rinvenuta esequestrata presso l’abitazione del ricorrente, in quanto confiscata per equivalentecon il provvedimento impugnato, va decurtata dal profitto del reato determinatoin euro 46.000,00, in quanto ne costituisce una parte, e non già aggiuntaall’ammontare dello stesso, come ritiene il ricorrente.3.4.

Avendo il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ordinato la confisca perequivalente di tali somme, le argomentazioni del difensore, volte a dimostrarne laprovenienza lecita sono manifestamente infondate.La confisca per equivalente, infatti, prescinde dalla dimostrazione delladerivazione causale del bene rispetto al reato o dalla natura del bene sottopostoad ablazione (ex plurimis: Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024 (dep. 2025), Massini,Rv. 287756 – 02).4.

Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 16/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per le indagini preliminari delTribunale di Bari;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Bari ha applicato, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aGiovanni [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di associazione a delinquere finalizzata allacommissione di delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblicae il subappalto illecito (capo 1), per plurimi delitti di corruzione per atto contrarioai doveri di ufficio (capo 6, 7 e 11) e un delitto di turbata libertà degli incanti (capo12), la pena di tre anni e nove mesi di reclusione, sostituita con la pena delladetenzione domiciliare per la medesima durata.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, altresì, dichiarato l’imputatointerdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e incapace a contrattarecon la pubblica amministrazione per la durata di tre anni, lo ha condannato alpagamento delle spese processuali, della costituzione e di rappresentanza dellaparte civile A.S.L. Bari e a quelle di mantenimento in carcere.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, da ultimo, ha ordinato, ai sensi dell’art.322-ter, secondo comma, cod. pen., la confisca per equivalente della somma di46.000 euro.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha propostoricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento parziale quantoalla confisca disposta.Proponendo un unico motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art.125, comma 3, cod. proc. pen., dell’art. 240-bis cod. pen. e dell’art. 111, settimocomma, Cost., e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordineall’applicazione della confisca.Il difensore ha premesso che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari hadeterminato, ai sensi dell’art. 322-ter, secondo comma, cod. pen., la confisca perequivalente del profitto del reato di corruzione attiva lucrato dall’imputato in46.000 euro, nella misura della metà della somma versata, unitamente aiconcorrenti, in favore dei pubblici ufficiali.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, a pag. 52 della motivazione dellasentenza impugnata, ha, tuttavia, aggiunto che nei confronti del ricorrente è statodisposto il sequestro preventivo a titolo impeditivo della somma di euro 21.865,00e che «a norma dell’art. 323 co. 3 c.p.p. in caso di condanna, gli effetti delsequestro preventivo permangono qualora sia stata disposta la confisca dei benisequestrati...».Ad avviso del ricorrente, nel provvedimento impugnato manca lamotivazione volta ad indicare le ragioni per cui l’ulteriore importo di €. 21.865,00debba essere ritenuto riconducibile al reato contestato e, perciò, oggetto diconfisca.Non sussisterebbe, infatti, alcuna prova del fatto che tale somma sia stataimpiegata per finalità delittuose, né tantomeno che la stessa fosse di derivazioneillecita.Il ricorrente, peraltro, nell’ammettere parzialmente l’addebito, ha dichiaratoche quella somma di danaro era il frutto di risparmi, che, in quel momento, eranodestinati a pagare i dipendenti e i fornitori della propria azienda.3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivoproposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamenteinfondato.2. Proponendo un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepitol’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., dell’art. 240-bis cod. pen.e dell’art. 111, settimo comma, Cost., e la mancanza e la manifesta illogicità dellamotivazione relativa all’applicazione della confisca della somma di euro €.21.865,00.3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto trae origine daun’interpretazione errata della sentenza impugnata.3.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ordinato la confisca perequivalente della somma di euro 46.00,00 nei confronti [OSCURATO:PERSONA], quale profitto delreato di corruzione attiva.Il giudice ha determinato questo importo in conformità al disposto dell’art.322-ter, secondo comma, cod. pen., che impone, quando non sia possibile laconfisca diretta del profitto lucrato dal corruttore, di considerare nella confisca perequivalente il profitto «non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date opromesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altrisoggetti indicati nell’articolo 322 bis, secondo comma».La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, rilevato che «La “clausola disalvezza” contenuta nella parte finale del comma 2 dell’art. 322 ter …non significache il legislatore ha inteso parificare, anche ai fini dell’operatività della confiscaper equivalente su beni nella disponibilità del corrotto, i casi di consegna ai casi dimera promessa del prezzo, ma ha la sola finalità di facilitare la individuazione delquantum da assoggettare a confisca per equivalente laddove l’entità del profitto,effettivamente esistente e conseguito dal corruttore, non sia agevolmentedeterminabile: clausola giustificata da una sorta di presunzione, rispondente allalogica economica di qualsivoglia affare corruttivo, per cui è possibileragionevolmente ritenere che, ai fini della confisca, il profitto, se sussistente manon facilmente determinabile, non possa, comunque, essere inferiore al prezzodato o promesso al corrotto» (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, Giancone, nonmassimata sul punto).3.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, dunque, determinato il profittodel reato lucrato dal ricorrente in metà del prezzo della corruzione versato inciascun episodio delittuoso contestato (22.500 in relazione al capo 6), 20.000 euroin relazione al capo 7) e 3.500 euro in relazione al capo 11), in quanto in ciascunreato contestato [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto l’illecita remunerazione per il pubblicoufficiale unitamente ad un altro correo, e, dunque, nell’ammontare totale di46.000,00 euro.Questa determinazione dell’ammontare della confisca per equivalente è,peraltro, incontestato.3.3. A pag. 52 della sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminariha, inoltre, affrontato il tema della sorte delle somme di danaro, rinvenute pressol’abitazione del ricorrente e sottoposte a sequestro preventivo nel corso delleindagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari nella motivazione ha chiarito che, perquanto risulta dalle intercettazioni, solo parte delle somme rinvenute e sequestrateai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sonodi sua spettanza (e, segnatamente, l’importo di euro 21.865,00).Per tale somma il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha rilevato che «a normadell’art. 323, comma 3, c.p.p., in caso di condanna, gli effetti del sequestropreventivo permangono qualora sia stata disposta la confisca dei benisequestrati».[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con questo inciso, ha, dunque, chiaritoche la somma di euro 21.865,00, già sottoposta a sequestro preventivo e diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], deve essere confiscata ai sensi dell’art. 322-ter, secondocomma, cod. pen., cod. pen., posto che non è stata indicata alcuna diversa causagiuridica di ablazione.Alla pag. 52 della sentenza impugnata, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari ha inteso affrontare il tema della destinazione delle somme di danaroancora in sequestro e non già quello della determinazione di “ulteriori” profitti daconfiscare, come sostiene il difensore del ricorrente.Sul piano esecutivo, dunque, la somma di euro 21.865,00 rinvenuta esequestrata presso l’abitazione del ricorrente, in quanto confiscata per equivalentecon il provvedimento impugnato, va decurtata dal profitto del reato determinatoin euro 46.000,00, in quanto ne costituisce una parte, e non già aggiuntaall’ammontare dello stesso, come ritiene il ricorrente.3.4. Avendo il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ordinato la confisca perequivalente di tali somme, le argomentazioni del difensore, volte a dimostrarne laprovenienza lecita sono manifestamente infondate.La confisca per equivalente, infatti, prescinde dalla dimostrazione delladerivazione causale del bene rispetto al reato o dalla natura del bene sottopostoad ablazione (ex plurimis: Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (dep. 2025), Massini,Rv. 287756 – 02).4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.  P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 16/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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