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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 39661/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo in merito al trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando la gravità del fatto in ragione delle modalità dello spaccio e del quantitativo della sostanza stupefacente quale indici negativi di valutazione; ritenuto, quanto al secondo motivo, che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo, oltre che alle modalità del fatto, con specifico riferimento al carattere abituale dell'attività di spaccio, considerata in modo non illogico indice di una maggiore capacità a delinquere e della prognosi sfavorevole formulata sulla probabile reiterazione del reato. ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo in merito al trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando la gravità del fatto in ragione delle modalità dello spaccio e del quantitativo della sostanza stupefacente quale indici negativi di valutazione; ritenuto, quanto al secondo motivo, che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo, oltre che alle modalità del fatto, con specifico riferimento al carattere abituale dell'attività di spaccio, considerata in modo non illogico indice di una maggiore capacità a delinquere e della prognosi sfavorevole formulata sulla probabile reiterazione del reato. ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 I
Sentenza Cassazione n. 39661/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris