CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08129/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2021 ORDINANZA sul ricorso n. 16938\2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del curatore, rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 11 presso [OSCURATO:SOCIETA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso i quali elettivamente domicilia in Roma alla via Barberini n. 36 - controricorrente - avverso il decreto n. 2620/2015, depositato il 22 maggio 2015, del Tribunale di Lecce; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con decreto n. 2620 del 2.7.2015, il Tribunale di Lecce ammetteva in via chirografaria, al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il credito di C 87.782,40 vantato da [OSCURATO:PERSONA]-Benz Italia (di seguito MBI) s.p.a. in forza di un contratto di concessione di vendita di autoveicoli a marchio SMART stipulato con la società poi fallita il 1°.1.2004. Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale, premesso che il credito di MBI non era contestato né nell'esistenza né nell'ammontare, rigettava l'eccezione formulata dal Fallimento, di compensazione di tale credito con un controcredito risarcitorio della fallita derivante da abuso di posizione dominante, in quanto sfornita di prova. In particolare, il giudice del merito rilevava: che la compensazione non poteva fondarsi sull'avvenuta, mera proposizione di una domanda di mediazione; che, secondo la stessa prospettazione dell'opposto, l'ipotetica asimmetria contrattuale che avrebbe condotto all'abuso da parte di MBI si era verificata ab origine, con la pretesa di investimenti decisamente sproporzionati rispetto ai valori espressi dal marchio commercializzato, cui [OSCURATO:PERSONA] si era adeguata per rispettare gli iniziali standards di vendita delle autovetture; che ciò, tuttavia, era avvenuto in virtù di libere scelte imprenditoriali che si erano rivelate successivamente errate, alla luce degli sviluppi del relativo mercato; che la fallita, una volta resasi conto che le prospettive di fatturato ipotizzate dalla casa madre erano irraggiungibili, ben avrebbe potuto sottrarsi alle richieste di MBI, le quali, lungi dall'essersi manifestate solo in un tempo successivo, erano chiare ed evidenti fin dall'inizio del rapporto, in tal senso deponendo l'analisi degli atti e della documentazione prodotta dal curatore; che, in definitiva, [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto evitare di stipulare un contratto di concessione di vendita ritenuto altamente sproporzionato in suo danno e contrattare con altri a condizioni migliori. Avverso tale decreto il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, degli artt. 1175, 1218, 1241, 1242, 1375, 2043, 2697 e 2702 cod. civ., e degli artt. 2, 3, 19, 24 e 42 Cost. 1.1. Osserva, in primo luogo, di non aver mai sostenuto che la domanda di mediazione costituisse una prova del proprio controcredito, prova che era invece fondata sulla documentazione depositata nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe trascurato di considerare che la società in bonis aveva elaborato le proprie prospettive di fatturato solo ed esclusivamente sulla base delle fuorvianti informazioni provenienti da MBI, che l'avevano indotta a sottoscrivere il contratto di concessione nell'ambito di una precisa strategia finalizzata a creare vincoli economico-giuridici e le avevano poi impedito di rifiutare le successive imposizioni della casa madre; ogni tentativo di reazione, infatti, avrebbe comportato l'interruzione dei rapporti commerciali e dunque la perdita dell'intero capitale investito. A dire del Fallimento, benché fosse stato evidenziato come l'eccedenza degli investimenti richiesti si fosse palesata solo dopo che gli stessi erano stati effettuati dalla concessionaria, e quindi solo dopo l'avvio dell'attività commerciale, il giudice di merito avrebbe escluso in modo del tutto aprioristico la rilevanza delle condotte poste in essere dalla casa madre successivamente alla stipulazione del contratto, ritenendo colpevole [OSCURATO:PERSONA] semplicemente per aver stipulato un contratto di concessione, la cui convenienza avrebbe dovuto valutare ex ante. Al contrario, secondo il ricorrente, l'abuso del diritto e di dipendenza economica si realizzano attraverso una pluralità di condotte che il contraente forte, violando i principi di correttezza e buona fede, può porre in essere sia al momento della stipulazione del contratto, sia nel corso della sua esecuzione.1.2. Il motivo è inammissibile. 1.3. Per una parte la censura investe una statuizione del giudice del merito priva di autonoma valenza decisoria, avendo il Tribunale, nell'operare una superflua distinzione fra "eccezione preliminare di compensazione" e "eccezione riconvenzionale volta a provare l'esistenza di un controcredito risarcitorio", inteso semplicemente statuire che il Fallimento non aveva fornito alcuna prova a sostegno dell'unica eccezione (di compensazione) proposta, che non poteva essere accolta in ragione della mera proposizione di una domanda di mediazione né poteva ritenersi fondata sulla base della documentazione allegata dall'opposto. 1.4. Quanto, poi, alla restante parte della censura, nella quale si lamenta il travisamento della corretta nozione di abuso del diritto e del fenomeno dell'abuso di dipendenza economica, deve osservarsi che con essa il ricorrente mira unicamente a contrapporre la propria autonoma valutazione dei fatti a quella già operata dal Tribunale: la doglianza si risolve, infatti, nell'integrale richiamo dell'atto di costituzione del curatore nel giudizio di opposizione, seguita dal rilievo, meramente assertivo, che le circostanze ivi descritte "dimostrano inequivocabilmente" che l'abuso v'è stato. Il motivo si dilunga, poi, nel richiamo di precedenti giurisprudenziali di questa Corte in materia, ma non chiarisce in qual modo, e per quali ragioni, il giudice del merito abbia violato i principi in essi enunciati, limitandosi, ancora una volta, ad affermare che la violazione (peraltro attribuita alla casa madre anziché all'organo giudicante) "è evidente". 1.5. Va aggiunto che il motivo risulterebbe inammissibile anche nel caso in cui lo si volesse qualificare come volto alla denuncia di un vizio di motivazione, laddove lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto "che [OSCURATO:PERSONA] aveva elaborato le proprie prospettive di fatturato solo ed esclusivamente sulla base delle fuorvianti informazioni provenienti dalla casa madre" e che "l'eccedenza degli investimenti si era palesata solo dopo l'avvio dell'attività commerciale" e si duole della mancata valutazione delle prove documentali nonché della mancata ammissione di quelle orali, atteso che non specifica da quali, fra gli innumerevoli documenti versati in atti, emergerebbero i fatti (in tesi decisivi) non considerati dal giudice del merito e non riproduce i capitoli di prova testimoniale non ammessi. 1.6. Non risulta, in definitiva, in alcun modo chiarito quali siano le circostanze allegate in causa, di cui il tribunale avrebbe omesso l'esame, che dimostrerebbero l' eccessivo squilibrio del contratto (che andrebbe desunto dalla reale assenza di alternative economiche sul mercato) e lo scopo ab origine perseguito dalla casa madre di appropriarsi del margine di profitto di [OSCURATO:PERSONA], o che risulterebbero idonee a smentire l'accertamento del giudice del merito circa l'irrilevanza delle condotte successive di MBI, siccome tenute in esecuzione di un rapporto contrattuale chiaro fin dall'inizio («per come si evince dalla stessa analisi degli atti e della documentazione di parte convenuta»: cfr. pag. 3 del decreto). 1.7. Per contro, il rinvio indeterminato compiuto dal ricorrente a tutta la documentazione prodotta in sede di opposizione (pag. 24 del ricorso) costituisce evidente espressione dell'intento di investire questa Corte dell'intero riesame del fatto e, dunque, di ricondurre il presente giudizio di legittimità ad un non consentito nuovo giudizio di merito. 2. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati unitamente in quanto connessi, lamentano l'assenza, la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione resa dal tribunale e la conseguente nullità del decreto impugnato. 2.1. I motivi sono infondati. 2.2. Quanto alla doglianza riguardante l'apparenza motivazionale, questa Corte ha più volte statuito che «La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.» (cfr. tra le altre Cass. n. 13248 del 20/06/2020); nel caso in esame il decreto impugnato supera ampiamente il test del minimo costituzionale, in quanto affronta in modo sintetico, ma esaustivo, i fatti e le questioni poste dalle parti a fondamento delle rispettive posizioni e dà conto, con argomentazioni comprensibili e coerenti rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di rigettare l'eccezione di compensazione. 2.3. Il decreto è inoltre esente dalla lamentata contraddizione motivazionale, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione «in quanto basata, sostanzialmente, sulla avvenuta mera proposizione di una domanda di mediazione», giacché, come già rimarcato in precedenza (par. 1.3) tale rilievo è privo di autonoma valenza decisoria. 3. Il quarto motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e cioè la mancata considerazione, da parte del giudice del merito, delle condotte della casa madre antecedenti o coeve alla formazione del contratto (da ravvisarsi nelle fuorvianti indicazioni fornite in ordine alle prospettive di fatturato) e successive alla stipulazione (consistenti nelle modifiche contrattuali in pejus, imposizione di targets ed ulteriori investimenti e nella variazioni degli sconti). 3.1. Il motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità, risolvendosi nell'apodittica affermazione dell'esistenza di tali condotte, priva della specifica indicazione del dato, testuale o extratestuale, dal quale esse emergerebbero e dell'illustrazione della loro decisività ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione, e nel richiamo indistinto a numerosi documenti versati in atti, attraverso il quale il ricorrente pretende, ancora una volta, di investire questa Corte dell'intero riesame del merito della controversia. 4. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in C 7.200,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stess