CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2015
Cassazione n. 34008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19594/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (SPSBTN51E12E955.1), -ricorrente- contro COMUNE di CARDITO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2947/2015 depositata il 24/03/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'avviso di accertamento i.c.i. n. 164 del 2010, relativo a 4 immobili di sua proprietà, per l'anno 2005. 2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale tributaria, accogliendo parzialmente il ricorso, ha ridotto del 50% il valore accertato e rideterminato i valori delle particelle 395, 78 e 70. 3.L'appello del contribuente è stato rigettato. Nella sentenza impugnata si legge che "tutte le eccezioni formulate nell'atto di appello dal difensore del contribuente sono state oggetto di esame da parte dei primi giudici, i quali hanno dato convincente risposta ...proprio accogliendo in parte le argomentazioni prospettate dalla difesa del contribuente vi è stata la riduzione al 50% del valore accertato, così come operato con sentenza della CTP, contro la quale l'appellante non ha opposto alcun elemento tale da determinare una diversa decisione". 4.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. 5.Fissata all'udienza pubblica del 3 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri, e del difensore del ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE1.11 ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., degli artt. 23, 24 e 32 d.lgs. n. 546 del 1992, 7 I. n. 212 del 2000, 3 della I. n. 241 del 1990, atteso che la memoria difensiva del Comune dell'Il giugno 2013, depositata tardiva mente, contiene una inammissibile rettifica e nuova motivazione dell'atto impugnato in ordine al valore venale di comune commercio ed alle rendite catastali; 2) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., degli artt. 53 Cost., 1 e 5 d.lgs. n. 504 del 1992, 31, comma 20, della I. n. 289 del 2002, 7 della I. n. 212 del 2000, 3 della I. n. 241 del 1990, in quanto il Comune, nella qualificazione dell'area come edificabile e nella determinazione del valore, non ha tenuto conto del diniego di concessione edilizia, che esclude una effettiva e prossima possibilità edificatoria; 3) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 2948 cod.civ., 1, comma 161, I. n. 296 del 2006, 23, 24, 32 d.lgs. n. 546 del 1992, tenuto conto che l'integrazione della motivazione dell'atto impugnato, avvenuta con la memoria difensiva dell'il giugno 2013, da parte del Comune, non può comportare il superamento della decadenza ormai intervenuta; 4) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., dell'art. 3 della I. n. 241 del 1990 e 7 della I. n. 212 del 2000, non essendo stati oggetto di valutazione l'assoluta carenza di indicazione, da parte del Comune, di criteri di valutazione usati e il mancato rispetto del contraddittorio endo-procedimentale. 2. In ordine al primo motivo, avente ad oggetto l'inammissibilità della motivazione postuma, che, secondo la prospettazione difensiva dal ricorrente, sarebbe stata effettuata dall'Amministrazione finanziaria, con la memoria del giugno 2013, occorre premettere che, l'atto impositivo deve contenere "ah origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione (v., tra le tante, in tema di imposta di registro, Sez. 5, n. 11284 del 07/04/2022, Rv. 664342 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, non si ricade nell'ipotesi di motivazione postuma dell'atto impugnato. In proposito deve ricordarsi che, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente ran ed il quantum dell'imposta, per cui il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Sez. 5, n. 26431 dell'8/11/2017, Rv. 646218 - 01). Le deduzioni della memoria difensiva del Comune del giugno 2013 non incidono affatto su tali elementi essenziali della motivazione e, cioè, sulla individuazione degli estremi soggettivi ed oggettivi del credito tributario e dei criteri di quantificazione dello stesso, ma integrano piuttosto un'ammissione della sussistenza di errori di calcolo nella quantificazione della propria pretesa e conseguentemente un parziale riconoscimento della fondatezza delle contestazioni del ricorrente, che non arreca alcun pregiudizio al diritto di difesa di quest'ultimo, al contrario, facilitandone l'esercizio. In definitiva, nella presente fattispecie, si versa non nell'ipotesi di motivazione postuma dell'atto impugnato, ma piuttosto in quella diversa di riduzione della pretesa tributaria da parte dell'Amministrazione: riduzione considerata ammissibile. Si è, difatti, affermato che, in tema di domanda ed eccezione nel processo tributario, è liberamente consentita all'Ente impositore, nel corso del giudizio e anche con la proposizione di una richiesta subordinata, la rettifica della pretesa impositiva che comporti una riduzione dell'onere richiesto al contribuente, senza necessità di emanare un nuovo provvedimento impositivo, necessario, invece, allorché la rettifica comporti un aumento del predetto onere (Sez. 5, n. 19367 del 7/07/2021, Rv. 661877 - 01). A ciò si aggiunga che la riduzione del tributo dovuto è conseguita non alla memoria del Comune, ma piuttosto all'accoglimento parziale, da parte del giudice, del ricorso originario del ricorrente (accoglimento parziale a cui il Comune si era dimostrato remissivo con la memoria del giugno 2013). In conclusione il motivo in esame è infondato e va rigettato 3.Dal rigetto del primo motivo consegue anche il rigetto del terzo motivo, con cui si è dedotta la decadenza della pretesa impositiva con riferimento al momento non dell'adozione dell'atto impugnato, ma piuttosto della memoria del giugno 2013, che, tuttavia, non si traduce, come già evidenziato, in un nuovo atto impositivo. 4.In ordine al secondo motivo, con cui si è lamentato che la sentenza di appello non ha tenuto conto dell'impossibilità edificatoria, all'epoca dei fatti, dell'area oggetto della pretesa, va ribadito che, in tema di ICI, la determinazione dell'imposta presuppone l'accertamento della natura edificabile del terreno, da effettuarsi in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, che ne decretano l'edificabilità, con la conseguenza che il giudice tributario, in sede di commisurazione del valore venale e, dunque, di determinazione della base imponibile, è tenuto a valutare l'inclusione dell'area nel piano regolatore generale e negli strumenti urbanistici adottati (Sez. 5, n. 1465 del 23/01/2020, Rv. 656672 - 01). Il giudice di appello ha deciso conformemente a tale regola, avendo rigettato l'appello del contribuente, diretto alla qualificazione del suolo come agricolo, in quanto "dalla documentazione esibita...si evince inequivocabilmente che il suolo di cui all'accertamento insiste in zona di espansione edificatoria". Il diniego della concessione edilizia presentata, che può dipendere da molteplici ragioni, non è, difatti, sufficiente ad escludere radicalmente la potenzialità edificatoria dell'area, da valutarsi alla luce degli strumenti urbanistici generali, potendo incidere al più sulla quantificazione del concreto valore, alla luce di tutte le circostanze specifiche del caso concreto. Né il ricorrente ha allegato o dimostrato che il diniego della concessione edilizia è stato motivato proprio dall'inserimento dell'area in zona agricola. 5.Con il quarto motivo si sono lamentati la violazione dell'obbligo del contraddittorio endo-procedimentale e la carenza di motivazione. La censura in esame è inammissibile. In primo luogo la censura è formulata con riferimento all'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., senza, tuttavia, individuare alcun fatto decisivo (inteso come circostanza di fatto), ma rinviando piuttosto ad asserite violazioni di legge ed all'omesso esame delle censure già formulate. A ciò si aggiunga che il ricorso risulta sul punto confuso, in quanto riferito in parte all'atto originario ed in parte all'asserita rettifica. Invero, sebbene l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osti alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determini l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. 6 - 5, n. 26310 del 07/11/2017, Rv. 646419 - 01), nel caso di specie, tuttavia, proprio il confuso riferimento all'atto originario ed all'asserita rettifica non consentono di comprendere e la mancata individuazione delle eventuali doglianze trascurate non consentono di individuare con chiarezza il tipo di vizio denunciato. 6.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte vittoriosa. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell'articolo 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di