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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05884/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. 13-33620/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché con i due originari motivi proposti si sollecita una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito ed un differente apprezzamento dei fatti, senza efficacemente esplicitare critica specifica all'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata; mentre con il motivo aggiunto successivamente al deposito della impugnazione, il difensore dell'imputato eccepisce, senza averne interesse, l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello alla parte civile presente nel giudizio di primo grado.

1.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione della legge penale processuale e vizio di motivazione per travisamento della prova che sostiene l'accertamento della responsabilità per il delitto di furto con strappo commesso in concorso dall'imputato, non avendo la Corte apprezzato l'inconciliabilità logica tra l'identificazione dell'imputato operata dall'agente della polizia giudiziaria e l'abbigliamento dello stesso imputato descritto nel verbale di sequestro redatto nella immediatezza del fatto, ove sono descritti diversamente gli abiti indossati dal possessore del ciclomotore provento di delitto.

La Corte di merito, in perfetta consonanza a quanto già in motivazione indicato dal giudice di primo grado, ha diffusamente argomentato in ordine alla corretta identificazione dell'imputato quale autore (in concorso con ignoto) del delitto di furto con strappo contestato (commesso alle 19.30 circa), valorizzando in proposito inequivoci passi della testimonianza resa in primo grado dall'agente operante, quali la particolare caratteristica dei pantaloni indossati, il tipo di scarpe calzate e la corporatura del soggetto osservato dallo stesso agente pochi minuti dopo i fatti, mentre era alla guida del ciclomotore filmato mentre si compiva il delitto a breve distanza dal luogo del commesso reato.

La Corte ha altresì evidenziato che gli abiti e le scarpe indicate nel verbale di sequestro (ore 00.30 del giorno successivo, a circa cinque ore dal fatto) possono anche essere diversi da quelli indossati dall'imputato al momento del primo riconoscimento, giacché l'imputato non fu fermato subito, mentre fu visto (pochi momenti dopo il fatto), a volto scoperto, mentre viaggiava a bordo dello stesso ciclomotore con gli stessi indumenti indossati dall'autore dello strappo.

Con tali argomenti il motivo di ricorso non si confronta, insistendo nel denunziare vizi che non si evincono dalla lettura della puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado.

1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizi di motivazione, per illogicità manifesta e contraddittorietà testuale in ordine alla riconosciuta integrazione del concorso nel delitto di ricettazione, pur in mancanza di prova della provenienza da delitto del ciclomotore trovato nel possesso dell'imputato; nel giudizio di merito non è stato approfondito l'aspetto relativo alla verifica della effettiva corrispondenza del numero di telaio del ciclomotore usato per commettere il delitto e quello oggetto di furto, ben potendo il detto numero essere stato alterato.

Il motivo, tuttavia, non si confronta con le puntuali argomentazioni spese nel merito circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di 13-33620/2020 legittimità.

La Corte di merito, conformemente alla motivazione di primo grado, ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte -tutte (numero di telaio corrispondente al ciclomotore rubato e numero di targa, corrispondente invece a diverso motociclo intestato a soggetto con lo stesso cognome dell'imputato) convergenti verso la ricezione, il possesso e l'uso di un bene che reca precisi segni identificativi atti a testimoniarne la titolarità in capo a soggetto identificato che ne aveva denunziato il furto- si manifesta la responsabilità per il fatto contestato ed il dolo generico (consapevolezza della provenienza da delitto), che può assumere anche la forma eventuale (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324).

La ricezione non giustificata delle res in sequestro induce quindi la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale) nell'agente della provenienza da delitto di quanto ricevuto, trattandosi di beni che recano le tracce di identificazione che possono condurre alla identità del legittimo intestatario.

Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza (Sez. 2, n. 42052, del 19/6/2019, Rv. 277609; Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108; Sez. 4, n. 4170, del 12/12/2006, Rv. 235897).

1.3. Con il terzo motivo aggiunto a quelli originariamente proposti e con questi non connesso (il che sarebbe già di per sé bastevole a delibarne la inammissibilità per difetto di correlazione ai motivi principali, in violazione della norma che prescrive a pena di inammissibilità la tempestività del deposito dei motivi di ricorso) si deduce violazione della legge processuale per avere la Corte proceduto alla celebrazione del giudizio di secondo grado omettendo la citazione della parte civile che aveva partecipato al giudizio di primo grado.

Neppure tale motivo si sottrae alla scure della inammissibilità, per evidente difetto di interesse alla proposizione della eccezione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: per proporre impugnazione occorre avervi interesse).

L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione della parte civile, presente nel giudizio di primo grado, integra infatti una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata (Sez. 4, n. 47288, del 19/10/2014, Rv. 261071; Sez. 4, n. 3462, del 21/11/2007, Rv. 238744; entrambe riferite al difetto di citazione del responsabile civile, che vanta almeno una posizione processuale di cointeressenza al verdetto rispetto all'imputato, il principio pertanto vale a fortiori per la parte antagonista al soggetto pretermesso).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 13-33620/2020

3. La natura non particolarmente complessa delle questioni dedotte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. 13-33620/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché con i due originari motivi proposti si sollecita una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito ed un differente apprezzamento dei fatti, senza efficacemente esplicitare critica specifica all'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata; mentre con il motivo aggiunto successivamente al deposito della impugnazione, il difensore dell'imputato eccepisce, senza averne interesse, l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello alla parte civile presente nel giudizio di primo grado. 1.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione della legge penale processuale e vizio di motivazione per travisamento della prova che sostiene l'accertamento della responsabilità per il delitto di furto con strappo commesso in concorso dall'imputato, non avendo la Corte apprezzato l'inconciliabilità logica tra l'identificazione dell'imputato operata dall'agente della polizia giudiziaria e l'abbigliamento dello stesso imputato descritto nel verbale di sequestro redatto nella immediatezza del fatto, ove sono descritti diversamente gli abiti indossati dal possessore del ciclomotore provento di delitto. La Corte di merito, in perfetta consonanza a quanto già in motivazione indicato dal giudice di primo grado, ha diffusamente argomentato in ordine alla corretta identificazione dell'imputato quale autore (in concorso con ignoto) del delitto di furto con strappo contestato (commesso alle 19.30 circa), valorizzando in proposito inequivoci passi della testimonianza resa in primo grado dall'agente operante, quali la particolare caratteristica dei pantaloni indossati, il tipo di scarpe calzate e la corporatura del soggetto osservato dallo stesso agente pochi minuti dopo i fatti, mentre era alla guida del ciclomotore filmato mentre si compiva il delitto a breve distanza dal luogo del commesso reato. La Corte ha altresì evidenziato che gli abiti e le scarpe indicate nel verbale di sequestro (ore 00.30 del giorno successivo, a circa cinque ore dal fatto) possono anche essere diversi da quelli indossati dall'imputato al momento del primo riconoscimento, giacché l'imputato non fu fermato subito, mentre fu visto (pochi momenti dopo il fatto), a volto scoperto, mentre viaggiava a bordo dello stesso ciclomotore con gli stessi indumenti indossati dall'autore dello strappo. Con tali argomenti il motivo di ricorso non si confronta, insistendo nel denunziare vizi che non si evincono dalla lettura della puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado. 1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizi di motivazione, per illogicità manifesta e contraddittorietà testuale in ordine alla riconosciuta integrazione del concorso nel delitto di ricettazione, pur in mancanza di prova della provenienza da delitto del ciclomotore trovato nel possesso dell'imputato; nel giudizio di merito non è stato approfondito l'aspetto relativo alla verifica della effettiva corrispondenza del numero di telaio del ciclomotore usato per commettere il delitto e quello oggetto di furto, ben potendo il detto numero essere stato alterato. Il motivo, tuttavia, non si confronta con le puntuali argomentazioni spese nel merito circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di 13-33620/2020 legittimità. La Corte di merito, conformemente alla motivazione di primo grado, ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte -tutte (numero di telaio corrispondente al ciclomotore rubato e numero di targa, corrispondente invece a diverso motociclo intestato a soggetto con lo stesso cognome dell'imputato) convergenti verso la ricezione, il possesso e l'uso di un bene che reca precisi segni identificativi atti a testimoniarne la titolarità in capo a soggetto identificato che ne aveva denunziato il furto- si manifesta la responsabilità per il fatto contestato ed il dolo generico (consapevolezza della provenienza da delitto), che può assumere anche la forma eventuale (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324). La ricezione non giustificata delle res in sequestro induce quindi la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale) nell'agente della provenienza da delitto di quanto ricevuto, trattandosi di beni che recano le tracce di identificazione che possono condurre alla identità del legittimo intestatario. Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza (Sez. 2, n. 42052, del 19/6/2019, Rv. 277609; Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108; Sez. 4, n. 4170, del 12/12/2006, Rv. 235897). 1.3. Con il terzo motivo aggiunto a quelli originariamente proposti e con questi non connesso (il che sarebbe già di per sé bastevole a delibarne la inammissibilità per difetto di correlazione ai motivi principali, in violazione della norma che prescrive a pena di inammissibilità la tempestività del deposito dei motivi di ricorso) si deduce violazione della legge processuale per avere la Corte proceduto alla celebrazione del giudizio di secondo grado omettendo la citazione della parte civile che aveva partecipato al giudizio di primo grado. Neppure tale motivo si sottrae alla scure della inammissibilità, per evidente difetto di interesse alla proposizione della eccezione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: per proporre impugnazione occorre avervi interesse). L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione della parte civile, presente nel giudizio di primo grado, integra infatti una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata (Sez. 4, n. 47288, del 19/10/2014, Rv. 261071; Sez. 4, n. 3462, del 21/11/2007, Rv. 238744; entrambe riferite al difetto di citazione del responsabile civile, che vanta almeno una posizione processuale di cointeressenza al verdetto rispetto all'imputato, il principio pertanto vale a fortiori per la parte antagonista al soggetto pretermesso). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 13-33620/2020 3. La natura non particolarmente complessa delle questioni dedotte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2022. Il Consigliere estensore
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