CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 05677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21.1.2020, con cui il Tribunale di Messina aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui art. 678 cod. pen., commesso in Messina il 15.12.2015, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed C 150 di ammenda; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione per aver il secondo giudice omesso di valutare la documentazione depositata dalla difesa, pur senza ritenerne la falsità, ma solo perché depositata all'udienza avanti il Tribunale del riesame e non nel contesto del sequestro; - con il secondo motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della decisione di non disporre l'esame dei testi Ruggeri e Squiccerino, soggetti destinatari del materiale sequestrato; - con il terzo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 678 cod. pen., in relazione all'accertamento del fatto costituito dalla materiale ricezione dei giochi pirotecnici per un tempo assai limitato (quindici minuti) che non integra la condotta di tenere in deposito di cui alla norma incriminatrice; ritenuto che i tre motivi di ricorso convergono nel riproporre la tesi difensiva volta a sostenere, da una parte, che il materiale pirotecnico sequestrato era riferibile a tre distinti soggetti, ciascuno, dunque, acquirente di un quantitativo rientrante nei limiti entro i quali non è richiesta licenza e, dall'altra, che la condotta dell'imputato, che si era limitato a ricevere il materiale, non integrava quella - tiene in deposito - sanzionata penalmente; ritenuto che, quanto ai soggetti destinatari del materiale pirotecnico, le sentenze di merito, dato atto che la documentazione fiscale prodotta riguardava la vendita di quel materiale a tre distinti soggetti, hanno ritenuto che si trattasse di un espediente per dissimulare l'acquisto unitario effettuato dalla associazione presieduta dall'imputato, osservando che il materiale era stato ordinato congiuntamente, era stato consegnato presso la sede dell'associazione e che il riferimento del soggetto acquirente era costituito, in tutti i documenti, dall'utenza telefonica del Virzì; ritenuto che la difesa, dunque, con i motivi primo e secondo, ripropone la ricordata lettura alternativa, senza alcuna critica alla struttura della motivazione posta a giustificazione del giudizio in ordine alla unitarietà dell'acquisto e alla riferibilità di esso al solo Virzì; ritenuto che, quanto alla condotta dell'imputato, dall'accertamento dell'unico soggetto acquirente deriva la qualificazione della condotta come detenzione in deposito, e non come precaria ricezione per conto di altri soggetti, prospettazione che il terzo motivo ripropone senza alcuna critica motivazionale specifica e nei limiti del sindacato consentito nel giudizio di legittimità ; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese tèJ s.A9 Aar processuali e della somma di euro tremila [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 13 nchi V