CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 1/02/2021 dal Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]! Gabriel, imputato del reato previsto dall'art. 186, commi 2 lett.c) e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Padova il 23 giugno 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Secondo la difesa, la Corte territoriale ha replicato con motivazione manifestamente illogica alle deduzioni difensive tendenti a evidenziare l'insufficienza della prova testimoniale a dimostrare che alla guida fosse l'imputato, nonché a mettere in luce la contraddittorietà della sentenza di primo grado, posto che il teste aveva ammesso di non essere in grado di identificare il conducente. La Corte ha ritenuto dimostrato che l'imputato fosse alla guida dell'autovettura con motivazione apodittica e priva della disamina delle censure su un punto decisivo. Con un secondo motivo deduce assoluta carenza di motivazione o, in subordine, manifesta illogicità della motivazione determinata da grave travisamento della prova. La difesa aveva evidenziato che, nel verbale di accertamenti urgenti redatto nell'immediatezza, non fosse stata barrata la casella relativa all'avviso ex art.114 disp. att. cod. proc. pen. e mancasse la firma del conducente, ma la Corte ha replicato con motivazione apparente limitandosi ad affermare che «risulta dagli atti che all'imputato, prima di procedere all'alcoltest, sono stati fatti i rituali avvisi», senza specificare quale fosse la relativa fonte di prova. 3. All'odierna udienza, a trattazione orale su istanza della difesa, sono comparsi il Procuratore generale e il difensore del ricorrente, che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. 4. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il giorno 23/06/2017 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.24427501) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione, con trasmissione degli atti al Prefetto di Padova ai sensi dell'art.224 cod. strada. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Padova. Così dec