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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19381/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Agrigento nei confronti dell'ALAIMO.

Il ricorrente era stato chiamato a rispondere del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica in quanto, presso la propria abitazione in [OSCURATO:PERSONA], via Garibaldi n. 215 (utenza di fornitura n. 903566574), al fine di trarne profitto, si impossessava di energia elettrica per un quantitativo non determinato, sottraendola ad ENEL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. senza corrispondere il relativo controvalore economico, con le aggravanti di aver commesso il fatto su cose destinate ad un pubblico servizio e con violenza sulle cose consistita nella effrazione delle viti di fissaggio e dei "tenoni" del misuratore matr. 00409631 e nella manomissione dello stesso in modo da determinare un abbattimento di circa il 74,22% nella misurazione dei valori di energia elettrica erogata in favore della propria abitazione.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo VALAIMO denuncia erronea applicazione degli artt. 359, 360 e 364 cod.proc.pen. poiché gli accertamenti del contatore sarebbero stati compiuti da operatori dell'ENEL, dunque dalla persona offesa dal reato, in sua assenza, senza rispettare le garanzie contemplate per gli accertamenti irripetibili dall'art. 360 cod.proc.pen.

Inoltre, il contatore sequestrato sarebbe stato poi affidato alla stessa ENEL che avrebbe proceduto in autonomia ad ulteriori accertamenti, senza che venisse nominato nella fase delle indagini preliminari un consulente tecnico indipendente.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 405 cod.proc.pen. in quanto, in mancanza di una perizia sul contatore, la sua penale responsabilità sarebbe rimasta indimostrata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché, come ha ormai più volte affermato questa Corte, l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Rv. 282286 - 01; Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021).

Invero, la norma di riferimento per valutare il regime di utilizzabilità degli atti in questione è l'art. 220 disp. att. cod.proc.pen., che estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale.

Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, è ricompreso l'art. 348 cod. proc. pen .

Pertanto vi è dunque che, nel caso di specie, i verificatori dell'Enel hanno legittimamente compiuto l'attività accertativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod.proc.pen., in relazione all'art. 348 cod.proc.pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 cod.proc.pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale".

Né l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente.

L'assistenza del difensore dell'interessato è essenziale appunto nei casi in cui l'operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni.

Il codice vigente consente l'assistenza del difensore, senza previo avviso, appunto alle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria, quali le perquisizioni, gli accertamenti sui luoghi o cose o persone, o l'apertura di plichi o di corrispondenza ex art. 356 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021 Rv. 282286 - 01; Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021).

Quanto alla seconda parte della doglianza, occorre poi osservare che, come evidenziato correttamente già nella sentenza di primo grado a fronte di analoga deduzione difensiva dell'imputato, il contatore oggetto di manomissione è stato sottoposto a sequestro, sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria, sino alla conclusione del giudizio di primo grado e il ricorrente avrebbe ben potuto farlo visionare da un proprio consulente per effettuare specifiche allegazioni di carattere difensivo rispetto al predetto accertamento.

2. Il secondo motivo è inammissibile per assoluta genericità di formulazione e manifesta infondatezza.

Nella prima parte, la censura del ricorrente - che comunque appare di carattere meramente ipotetico, esplorativo e aspecifico - resta assorbita da quanto già evidenziato in ordine alla possibilità dello stesso di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa quanto all'accertamento dello stato del contatore.

D'altra parte, il ricorrente introduce, ma senza accompagnarlo ad alcuna puntuale deduzione in fatto, il tema secondo il quale integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune (Sez. 5, n. 57749 del 15/11/2017, Rv. 271989 - 01).

Ora, a prescindere dalla non univocità dell'orientamento, argomentatamente superato da Sez. 5, n. 115 del 07/10/2021, dep. 2022, Rv. 282394 - 01 e dalla giurisprudenza successiva, resta il fatto che la premessa in fatto di tale conclusione, ossia la collocazione dell'allaccio abusivo e la stessa esistenza di un condominio, rappresentano circostanze, come detto, neppur dedotte e ancor meno correlate a specifiche risultanze processuali.

Nella seconda parte, l'ALAIMO, a fronte di due sentenze conformi, che si saldano dunque l'una con l'altra, e che hanno delineato in modo logico il percorso argomentativo che ha condotto, analizzato il compendio probatorio, all'affermazione della penale responsabilità dello stesso, assume con deduzioni generiche e assolutamente versate in fatto, e quindi inammissibili in questa sede, che non sarebbe stata accertata la responsabilità, senza confrontarsi in alcun modo con le statuizioni della sentenza impugnata.

Infatti, la decisione della Corte territoriale, con una motivazione che non appare affetta da vizi di logicità, a fronte degli accertamenti compiuti dagli operatori dell'ENEL, ha ricondotto i fatti alla responsabilità dell'imputato in quanto a beneficiare della manomissione è stata l'abitazione nella quale risiedeva anagraficamente e dimorava di fatto.

Si deve pertanto ribadire che il sindacato in sede di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30 aprile 1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Agrigento nei confronti dell'ALAIMO. Il ricorrente era stato chiamato a rispondere del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica in quanto, presso la propria abitazione in [OSCURATO:PERSONA], via Garibaldi n. 215 (utenza di fornitura n. 903566574), al fine di trarne profitto, si impossessava di energia elettrica per un quantitativo non determinato, sottraendola ad ENEL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. senza corrispondere il relativo controvalore economico, con le aggravanti di aver commesso il fatto su cose destinate ad un pubblico servizio e con violenza sulle cose consistita nella effrazione delle viti di fissaggio e dei "tenoni" del misuratore matr. 00409631 e nella manomissione dello stesso in modo da determinare un abbattimento di circa il 74,22% nella misurazione dei valori di energia elettrica erogata in favore della propria abitazione. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo VALAIMO denuncia erronea applicazione degli artt. 359, 360 e 364 cod.proc.pen. poiché gli accertamenti del contatore sarebbero stati compiuti da operatori dell'ENEL, dunque dalla persona offesa dal reato, in sua assenza, senza rispettare le garanzie contemplate per gli accertamenti irripetibili dall'art. 360 cod.proc.pen. Inoltre, il contatore sequestrato sarebbe stato poi affidato alla stessa ENEL che avrebbe proceduto in autonomia ad ulteriori accertamenti, senza che venisse nominato nella fase delle indagini preliminari un consulente tecnico indipendente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 405 cod.proc.pen. in quanto, in mancanza di una perizia sul contatore, la sua penale responsabilità sarebbe rimasta indimostrata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché, come ha ormai più volte affermato questa Corte, l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Rv. 282286 - 01; Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021). Invero, la norma di riferimento per valutare il regime di utilizzabilità degli atti in questione è l'art. 220 disp. att. cod.proc.pen., che estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale. Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, è ricompreso l'art. 348 cod. proc. pen . Pertanto vi è dunque che, nel caso di specie, i verificatori dell'Enel hanno legittimamente compiuto l'attività accertativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod.proc.pen., in relazione all'art. 348 cod.proc.pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 cod.proc.pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale". Né l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente. L'assistenza del difensore dell'interessato è essenziale appunto nei casi in cui l'operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni. Il codice vigente consente l'assistenza del difensore, senza previo avviso, appunto alle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria, quali le perquisizioni, gli accertamenti sui luoghi o cose o persone, o l'apertura di plichi o di corrispondenza ex art. 356 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021 Rv. 282286 - 01; Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021). Quanto alla seconda parte della doglianza, occorre poi osservare che, come evidenziato correttamente già nella sentenza di primo grado a fronte di analoga deduzione difensiva dell'imputato, il contatore oggetto di manomissione è stato sottoposto a sequestro, sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria, sino alla conclusione del giudizio di primo grado e il ricorrente avrebbe ben potuto farlo visionare da un proprio consulente per effettuare specifiche allegazioni di carattere difensivo rispetto al predetto accertamento. 2. Il secondo motivo è inammissibile per assoluta genericità di formulazione e manifesta infondatezza. Nella prima parte, la censura del ricorrente - che comunque appare di carattere meramente ipotetico, esplorativo e aspecifico - resta assorbita da quanto già evidenziato in ordine alla possibilità dello stesso di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa quanto all'accertamento dello stato del contatore. D'altra parte, il ricorrente introduce, ma senza accompagnarlo ad alcuna puntuale deduzione in fatto, il tema secondo il quale integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune (Sez. 5, n. 57749 del 15/11/2017, Rv. 271989 - 01). Ora, a prescindere dalla non univocità dell'orientamento, argomentatamente superato da Sez. 5, n. 115 del 07/10/2021, dep. 2022, Rv. 282394 - 01 e dalla giurisprudenza successiva, resta il fatto che la premessa in fatto di tale conclusione, ossia la collocazione dell'allaccio abusivo e la stessa esistenza di un condominio, rappresentano circostanze, come detto, neppur dedotte e ancor meno correlate a specifiche risultanze processuali. Nella seconda parte, l'ALAIMO, a fronte di due sentenze conformi, che si saldano dunque l'una con l'altra, e che hanno delineato in modo logico il percorso argomentativo che ha condotto, analizzato il compendio probatorio, all'affermazione della penale responsabilità dello stesso, assume con deduzioni generiche e assolutamente versate in fatto, e quindi inammissibili in questa sede, che non sarebbe stata accertata la responsabilità, senza confrontarsi in alcun modo con le statuizioni della sentenza impugnata. Infatti, la decisione della Corte territoriale, con una motivazione che non appare affetta da vizi di logicità, a fronte degli accertamenti compiuti dagli operatori dell'ENEL, ha ricondotto i fatti alla responsabilità dell'imputato in quanto a beneficiare della manomissione è stata l'abitazione nella quale risiedeva anagraficamente e dimorava di fatto. Si deve pertanto ribadire che il sindacato in sede di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30 aprile 1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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