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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13143/2026

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vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 21 ottobre 2025 il Tribunale di Brescia, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazione promossa da PASHJA Gerardo avverso l'ordinanza emessa del Gip di Brescia cherigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata, con ordinanza del Gip di Brescia del 4 dicembre 2024, per il reato di detenzione e partecipazione ad un sodalizio transnazionale dedito al traffico di sostanze stupefacenti, misura in esecuzione dal 25 gennaio 2025 dopo che l'imputato era stato tratto in arresto mentre si trovava in Albania, con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella anche con l'ausilio del braccialetto elettronico.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia, sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione degli articoli 274, comma 1, lett. c), e 275 comma 3 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica, in ordine alla valutazione del c.d.

"tempo silente".

Argomenta, quanto alla valutazione del tempo decorso dall'epoca della commissione del fatto, che l'affermazione del Tribunale in ordine alla irrilevanza dello stesso in sede di appello cautelare, è illogica perché nel caso in discorso non vi è stata impugnazione della misura genetica ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., pertanto la valutazione richiesta, dapprima al Gip e successivamente al Tribunale della libertà, era quella congiunta del fattore "tempo silente" unitamente alla condotta tenuta in costanza di misura da parte di un soggetto incensurato; considerato che, anche quando, come nel caso in esame, si procede per i reati di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari tende ad affievolirsi laddove un considerevole arco temporale separi la consumazione del reato dall'intervento cautelare (si cita, Sezione 2, n. 6877 del 2024).

Né la richiesta di revoca importa acquiescenza in ordine alla illegittimità originaria dell'ordinanza.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 comma 3 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica, in ordine alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione del reato e alla sproporzione della misura in atto, oltre che del tutto assente con riguardo alla inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il rischio di recidivanza.

Si deduce il mancato rispetto del canone di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, affermato in assenza di elementi concreti, solo in virtù di un ragionamento congetturale e del richiamo astratto alla gravità del fatto e al ruolo verticisticò del ricorrente, laddove la Corte di legittimità insegna che occorre guardare alle modalità e circostanze del reato per determinare se il comportamento illecito sia occasionale o faccia parte di un più ampio schema comportamentale (si cita Sez. 2, n. 10.927 del 2024) e che, anche per i reati per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, un lungo arco temporale senza altre condotte di rilievo dell'indagato può essere un elemento indicativo del fatto che non sussistono esigenze cautelari (si citano sez. 5, n. 38141 del 2024; sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, RV 286202); lamenta inoltre la carenza motivazionale in ordine alle eventuali ragioni ostative all'applicazione degli arresti domiciliari, da eseguirsi in un'area territoriale diversa 2e lontana da quella in cui sono stati accertati i reati, con l'ausilio di dispositivi di controllo a distanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è meramente reiterativo di censure già disattese con congrue argomentazioni dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondato.

2.1. Il Tribunale del riesame, con motivazioni congrue in fatto e corrette in diritto, ha chiarito che non risultavano allegati elementi nuovi idonei a giustificare la sostituzione della misura in atto, a nulla rilevando il mero decorso del tempo.

In tal senso va richiamato il condivisibile orientamento secondo cui il c.d.

"tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2 - , Sentenza n. 47120 del 04/11/2021 Cc.

Rv. 282590 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 12807 del 19/02/2020 Cc.

Rv. 278999 — 01).

2.2. Né appare in grado di incidere sul consolidato principio esposto la circostanza che, nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, non si sarebbe formato un giudicato cautelare in quanto non è stato proposto riesame avverso la misura genetica.

Diversamente da quanto affermato, nella attuale fase l'unico "tempo" che può assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi.

Solo tale arco temporale, non quello precedente e già considerato dal Gip, d'altro canto, può a certe condizioni, essere qualificato come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.; il periodo per il quale si è protratta la restrizione, infatti, come autorevolmente evidenziato, "non può in generale essere ritenuto 'neutro' poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice" (così Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 1, n. 311905 del 28/02/2017, Elia, non massimala; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baidassarri, Rv. 268634).

Né del resto, il ricorrente essendosi limitato a sollecitare davanti al Gip prima e al Tribunale della libertà poi, una rivalutazione della intensità delle esigenze cautelari, risulta minimamente affermata la carenza genetica delle condizioni di applicabilità della misura (si veda Sez.

U, Sentenza n. 46201 del 31/05/2018 Cc.

Rv. 274092, che, peraltro pronunciandosi in materia di misure cautelari reali, ha affermato che «La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti»).

2.3. Tanto premesso, la questione dedotta nel ricorso circa il rilevo da attribuire al tempo c.d. silente, cioè al tempo intercorso tra la data di commissione delle condotte e quello di applicazione della misura, da valutarsi unitamente al tempo successivamente decorso fino alla presentazione dell'istanza di sostituzione, è inconferente.

Il caso di specie, infatti, si riferisce al procedimento che ha preso le mosse da una istanza di revoca della misura e non a un provvedimento applicativo della stessa.

In questa fase, quindi, una nuova valutazione sulla questione relativa al tempo trascorso dalle condotte, protrattesi, per quanto riguarda il reato associativo, dal 25 luglio 2020 al giugno 2023 in permanenza, al tempo c.d. silente sino al 25 gennaio 2025, data di applicazione della misura è preclusa.

Nell'attuale fase, non risulta alcun fatto sopravvenuto che consenta di ritenere che siano venute meno le originarie esigenze cautelari e che sia così superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la stessa difesa non ha allegato alcun elemento ulteriore idoneo a "scardinare" il precedente giudizio di attualità delle esigenze,

3. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

3.1. È priva di pregio, come già detto, l'argomentazione che si fonda sul mero decorso del tempo, tanto più che nel caso in esame quello che si pretende essere un lungo arco temporale, come rilevato dal Tribunale, è costituito, anche volendo prescindere dalla contestazione del reato associativo in permanenza, da nemmeno due anni, posto che il più grave reato è contestato come commesso almeno fino al 25 giugno 2023 e che la carcerazione del PASHJA è intervenuta il 25 gennaio 2025, mentre per quanto riguarda il decorso del tempo in regime custodiale, si tratta di 9 mesi, ampiamente entro il limite di durata massima della custodia, nel cui ambito esaurisce la sua valenza, non potendo considerarsi quale 4autonomo fattore di attenuazione delle esigenze cautelari (si veda, da ultimo, Sez. 4 - , Sentenza n. 17470 del 22/03/2024 Cc.

Rv. 286207 - 01).

Sono peraltro del tutto inconferenti le citazioni delle precedenti sentenze di questa Corte in cui si afferma la necessità di valutare la rilevanza del tempo silente anche per i reati per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, posto che le stesse si riferiscono al momento applicativo dell'ordinanza genetica, e non già alla fase successiva.

3.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato l'assenza di elementi in grado di escludere la ricorrenza delle esigenze cautelari ovvero l'inadeguatezza di misure meno afflittive, ancorando il giudizio di concretezza e attualità alle connotazioni del fatto, alla personalità del reo, al ruolo di primo piano svolto ed al contesto criminale di riferimento, con recessività del dato astrattamente favorevole, rappresentato dallo stato di incensuratezza; pronunciandosi esplicitamente anche con riguardo alla inadeguatezza del presidio domestico, con l'ausilio di dispositivi elettronici di controllo, attesa la perdurante possibilità di comunicazioni con terzi, in virtù della oggettiva difficoltà di monitorare le innumerevoli forme di contatti attuabili, misura fondata su capacità e volontà custodiale dell'indagato rispetto alle quali non vi sono elementi per svolgere una prognosi favorevole, a fronte di una personalità connotata da significativa professionalità criminale, pervicacia e abilità, avendo il gruppo capeggiato dal ricorrente già dimostrato di essere in grado di superare senza particolari difficoltà anche le limitazioni connesse alle misure intrannurarie, riuscendo, oltre che a proseguire l'attività anche dopo arresti e sequestri, compreso quello di un carico di ben 350 chili di cocaina, a far giungere a un sodale sottoposto a custodia cautelare in carcere un dispositivo cellulare che gli consentiva di proseguire i contatti e le attività illecite.

Orbene a fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche, l'indagato nel ricorso che in questa sede ci occupa, si è sostanzialmente limitato a manifestare una "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità di concessione di 'una misura meno afflittiva senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. 5 P.Q.MIl Co -efis- ore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], ri O APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21 ottobre 2025 il Tribunale di Brescia, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazione promossa da PASHJA Gerardo avverso l'ordinanza emessa del Gip di Brescia cherigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata, con ordinanza del Gip di Brescia del 4 dicembre 2024, per il reato di detenzione e partecipazione ad un sodalizio transnazionale dedito al traffico di sostanze stupefacenti, misura in esecuzione dal 25 gennaio 2025 dopo che l'imputato era stato tratto in arresto mentre si trovava in Albania, con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella anche con l'ausilio del braccialetto elettronico.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia, sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione degli articoli 274, comma 1, lett. c), e 275 comma 3 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica, in ordine alla valutazione del c.d. "tempo silente". Argomenta, quanto alla valutazione del tempo decorso dall'epoca della commissione del fatto, che l'affermazione del Tribunale in ordine alla irrilevanza dello stesso in sede di appello cautelare, è illogica perché nel caso in discorso non vi è stata impugnazione della misura genetica ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., pertanto la valutazione richiesta, dapprima al Gip e successivamente al Tribunale della libertà, era quella congiunta del fattore "tempo silente" unitamente alla condotta tenuta in costanza di misura da parte di un soggetto incensurato; considerato che, anche quando, come nel caso in esame, si procede per i reati di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari tende ad affievolirsi laddove un considerevole arco temporale separi la consumazione del reato dall'intervento cautelare (si cita, Sezione 2, n. 6877 del 2024). Né la richiesta di revoca importa acquiescenza in ordine alla illegittimità originaria dell'ordinanza. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 comma 3 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica, in ordine alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione del reato e alla sproporzione della misura in atto, oltre che del tutto assente con riguardo alla inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il rischio di recidivanza. Si deduce il mancato rispetto del canone di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, affermato in assenza di elementi concreti, solo in virtù di un ragionamento congetturale e del richiamo astratto alla gravità del fatto e al ruolo verticisticò del ricorrente, laddove la Corte di legittimità insegna che occorre guardare alle modalità e circostanze del reato per determinare se il comportamento illecito sia occasionale o faccia parte di un più ampio schema comportamentale (si cita Sez. 2, n. 10.927 del 2024) e che, anche per i reati per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, un lungo arco temporale senza altre condotte di rilievo dell'indagato può essere un elemento indicativo del fatto che non sussistono esigenze cautelari (si citano sez. 5, n. 38141 del 2024; sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, RV 286202); lamenta inoltre la carenza motivazionale in ordine alle eventuali ragioni ostative all'applicazione degli arresti domiciliari, da eseguirsi in un'area territoriale diversa 2e lontana da quella in cui sono stati accertati i reati, con l'ausilio di dispositivi di controllo a distanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è meramente reiterativo di censure già disattese con congrue argomentazioni dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Il Tribunale del riesame, con motivazioni congrue in fatto e corrette in diritto, ha chiarito che non risultavano allegati elementi nuovi idonei a giustificare la sostituzione della misura in atto, a nulla rilevando il mero decorso del tempo. In tal senso va richiamato il condivisibile orientamento secondo cui il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2 - , Sentenza n. 47120 del 04/11/2021 Cc. Rv. 282590 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 12807 del 19/02/2020 Cc. Rv. 278999 — 01). 2.2. Né appare in grado di incidere sul consolidato principio esposto la circostanza che, nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, non si sarebbe formato un giudicato cautelare in quanto non è stato proposto riesame avverso la misura genetica. Diversamente da quanto affermato, nella attuale fase l'unico "tempo" che può assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi. Solo tale arco temporale, non quello precedente e già considerato dal Gip, d'altro canto, può a certe condizioni, essere qualificato come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.; il periodo per il quale si è protratta la restrizione, infatti, come autorevolmente evidenziato, "non può in generale essere ritenuto 'neutro' poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice" (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 1, n. 311905 del 28/02/2017, Elia, non massimala; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baidassarri, Rv. 268634). Né del resto, il ricorrente essendosi limitato a sollecitare davanti al Gip prima e al Tribunale della libertà poi, una rivalutazione della intensità delle esigenze cautelari, risulta minimamente affermata la carenza genetica delle condizioni di applicabilità della misura (si veda Sez. U, Sentenza n. 46201 del 31/05/2018 Cc. Rv. 274092, che, peraltro pronunciandosi in materia di misure cautelari reali, ha affermato che «La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti»). 2.3. Tanto premesso, la questione dedotta nel ricorso circa il rilevo da attribuire al tempo c.d. silente, cioè al tempo intercorso tra la data di commissione delle condotte e quello di applicazione della misura, da valutarsi unitamente al tempo successivamente decorso fino alla presentazione dell'istanza di sostituzione, è inconferente. Il caso di specie, infatti, si riferisce al procedimento che ha preso le mosse da una istanza di revoca della misura e non a un provvedimento applicativo della stessa. In questa fase, quindi, una nuova valutazione sulla questione relativa al tempo trascorso dalle condotte, protrattesi, per quanto riguarda il reato associativo, dal 25 luglio 2020 al giugno 2023 in permanenza, al tempo c.d. silente sino al 25 gennaio 2025, data di applicazione della misura è preclusa. Nell'attuale fase, non risulta alcun fatto sopravvenuto che consenta di ritenere che siano venute meno le originarie esigenze cautelari e che sia così superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la stessa difesa non ha allegato alcun elemento ulteriore idoneo a "scardinare" il precedente giudizio di attualità delle esigenze, 3. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. 3.1. È priva di pregio, come già detto, l'argomentazione che si fonda sul mero decorso del tempo, tanto più che nel caso in esame quello che si pretende essere un lungo arco temporale, come rilevato dal Tribunale, è costituito, anche volendo prescindere dalla contestazione del reato associativo in permanenza, da nemmeno due anni, posto che il più grave reato è contestato come commesso almeno fino al 25 giugno 2023 e che la carcerazione del PASHJA è intervenuta il 25 gennaio 2025, mentre per quanto riguarda il decorso del tempo in regime custodiale, si tratta di 9 mesi, ampiamente entro il limite di durata massima della custodia, nel cui ambito esaurisce la sua valenza, non potendo considerarsi quale 4autonomo fattore di attenuazione delle esigenze cautelari (si veda, da ultimo, Sez. 4 - , Sentenza n. 17470 del 22/03/2024 Cc. Rv. 286207 - 01). Sono peraltro del tutto inconferenti le citazioni delle precedenti sentenze di questa Corte in cui si afferma la necessità di valutare la rilevanza del tempo silente anche per i reati per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, posto che le stesse si riferiscono al momento applicativo dell'ordinanza genetica, e non già alla fase successiva. 3.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato l'assenza di elementi in grado di escludere la ricorrenza delle esigenze cautelari ovvero l'inadeguatezza di misure meno afflittive, ancorando il giudizio di concretezza e attualità alle connotazioni del fatto, alla personalità del reo, al ruolo di primo piano svolto ed al contesto criminale di riferimento, con recessività del dato astrattamente favorevole, rappresentato dallo stato di incensuratezza; pronunciandosi esplicitamente anche con riguardo alla inadeguatezza del presidio domestico, con l'ausilio di dispositivi elettronici di controllo, attesa la perdurante possibilità di comunicazioni con terzi, in virtù della oggettiva difficoltà di monitorare le innumerevoli forme di contatti attuabili, misura fondata su capacità e volontà custodiale dell'indagato rispetto alle quali non vi sono elementi per svolgere una prognosi favorevole, a fronte di una personalità connotata da significativa professionalità criminale, pervicacia e abilità, avendo il gruppo capeggiato dal ricorrente già dimostrato di essere in grado di superare senza particolari difficoltà anche le limitazioni connesse alle misure intrannurarie, riuscendo, oltre che a proseguire l'attività anche dopo arresti e sequestri, compreso quello di un carico di ben 350 chili di cocaina, a far giungere a un sodale sottoposto a custodia cautelare in carcere un dispositivo cellulare che gli consentiva di proseguire i contatti e le attività illecite. Orbene a fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche, l'indagato nel ricorso che in questa sede ci occupa, si è sostanzialmente limitato a manifestare una "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità di concessione di 'una misura meno afflittiva senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. 5 P.Q.MIl Co -efis- ore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], ri O APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 6
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