CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che il motivo è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 3 e 4 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato in base al materiale rinvenuto nell'abitazione e al comportamento tenuto al momento dell'irruzione degli operanti nell'abitazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere es ensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 24 FE