CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08018/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 283/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Serafico n. 106 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]rl in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore e per essa doValue Spa in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; quale Procuratore di [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] 15; pec: -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei secondi due, in Roma via Crescenzio n. 58 pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 2483/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] di Cividale (di seguito Banca di Cividale) allegando crediti per scoperti di conto corrente nei confronti delle società unipersonali [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl, con socio unico e fideiussore [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio davanti al Tribunale di Treviso il Gambirasi e la moglie [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi degli artt. 2901 c.c. dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale con il quale i coniugi avevano trasferito nel fondo i beni di propri esclusiva del Gambirasi e quelli di proprietà di entrambi i coniugi; stipulato dai coniugi Gambirasio e Campagnol, ritenuto lesivo della garanzia del credito; istituitosi il contraddittorio con i convenuti e con [OSCURATO:PERSONA] SpA (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) che spiegò intervento volontario ex art. 105 cpc per sentir pronunciare anche nei propri confronti l’inefficacia dell’atto a tutela di un proprio credito nei confronti del Gambirasi, il Tribunale di Treviso, rigettòl’eccezione dei convenuti di difetto di legittimazione attiva della banca intervenuta, trattandosi di successione nel diritto controverso anteriore all’instaurazione del giudizio, negò rilievo ad altre distinte cause instaurate ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e delle due società garantite dalle fideiussioni e, considerata l’anteriorità del debito rispetto all’atto dispositivo di natura gratuita e ritenuta la sussistenza dell’eventus damni e della scientia damni, accolse sia la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di Cividale sia quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] la revocatoria ai beni di proprietà del debitore, con esclusione di detta qualità nella moglie [OSCURATO:PERSONA]; i coniugi Gambirasi e Campagnol proposero appello lamentando il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], l’inesistenza e non definitività dei crediti azionati in revocatoria al momento della costituzione del fondo patrimoniale, l’insussistenza dell’eventus damni, la mancata ammissione della CTU volta a provare la consistenza patrimoniale e la solvibilità della debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] e la nullità della fideiussione per contrasto con la legge antitrust; nel relativo giudizio si costituì [OSCURATO:PERSONA] srl, a mezzo del procuratore doValue SpA, quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’Appello di Venezia con sentenza pubblicata in data 30/9/2021 ha rigettato il gravame condannando gli appellanti alle spese sia in favore di Banca di Cividale sia in favore di [OSCURATO:SOCIETA];avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (per essa [OSCURATO:SOCIETA]); ciascuna delle due banche controricorrenti ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc- impugnano il capo di sentenza che, rilevando come [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del ramo d’azienda di [OSCURATO:PERSONA] SpA, si fosse costituita quale successore a titolo particolare nel diritto controverso nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere dichiarazione di estinzione delle fideiussioni nonché avesse svolto domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 113.220,08 ottenendo peraltro sentenza favorevole in altro giudizio proposto dal Gambirasi e dalla [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il relativo motivo di appello ritenendo non impugnata la motivazione del giudice di prime cure con cui era stata esclusa l’applicazione dell’art.111 cpc per essersi il credito della banca trasferito prima dell’inizio del processo. I ricorrenti deducono che, al momento dell’intervento di banca Carige nel giudizio in revocatoria,i giudizi proposti dal Gambirasi e dalle società debitrici era pendente e non ancora definito, il che rendeva applicabile al caso in esame l’art. 111 cpcsecondo cui se in pendenza di giudizio si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie; il motivo è infondato. ai fini dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, il trasferimento del diritto deve avvenire nel corso del processo, dopo il compimento dell’atto costitutivo di questo, coincidente con la notifica dell’atto di citazione che ne determina la pendenza (Cass., 2, n. 3341 del 7/4/1987; Cass., 5, n. 21/8/2023). Orbene, nel caso in esame questa condizione non si è realizzata, perché è incontestato tra le parti che il trasferimento del diritto sia avvenuto non nel corso del processo ma per cessione del ramo d’azienda, cioè per un evento del tutto antecedente l’inizio del giudizio sulla revocatoria; ne consegue che la sentenza nella parte in cui ha confermato la non applicazionenel caso di specie dell’art. 111 c.p.c. è pienamente conforme al consolidato indirizzo di questa Corte. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti contestano che la corte del merito non ha rilevato l’insussistenza dell’eventus damni per essere il credito dellebanche non definitivo e non ha qualificato la condotta tenuta dalle banche quale “abuso del processo”, perpetrato attraverso il cd. frazionamento del credito:entrambe le banche, infatti, da un lato sono state ammesse al passivo fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] e dall’altro hanno agito in revocatoria nei confronti dei fideiussori così da esporre al rischio di giudicati confliggenti; la corte del merito avrebbe dovuto conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui costituisce un “abuso del processo” la condotta del creditore che moltiplicando indebitamente le proprie iniziative a fronte dell’unicità del credito esercita l’azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale che costituisce il limite oltreché la ragione dell’attribuzione al suo titolare della potestas agendi; il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato .Quanto all’accertamento dei presupposti dell’azione revocatoria le censure hanno natura fattuale e sono volte ad evocare inammissibilmente un riesame da parte di questa Corte dei presupposti dell’azione;quanto al preteso frazionamento del credito la censura è palesemente infondata in quanto, come correttamente ritenuto dalla impugnata sentenza, l’obbligazione del fideiussore e le obbligazioni della società fallita sono autonome e distinte e il creditore conserva la facoltà di azionare in via autonoma la garanzia fideiussoria, fatti salvi il regresso del fideiussore ovvero la sua liberazione per la parte del credito già conseguita in sede fallimentare ; l’abuso del processo si configura nei soli casi in cui la condotta del creditore è volta ad ottenere più di uno strumento volto a garantirgli la soddisfazione della sua posizione creditoria: nel caso in esame l’insinuazione al passivo nei confronti della società fallita è un’azione svolta nei confronti del debitore, mentre la revocatoria del fondo patrimoniale costituisce una specifica azione a tutela del credito anche nei confronti delfideiussore; è pacifico che il creditore possa agire contestualmente nei confronti del fideiussore e della società debitrice senza incorrere in alcun abuso del processo, non essendovi alcun rischio di giudicati confliggenti. Con il terzo motivo di ricorso – presunta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 lett. a) L. n. 287 del 1990 con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c. – i ricorrenti lamentano che la impugnata sentenza ha rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni per la riproduzione di clausole del modello predisposto dall’ABI già dichiarate invalide con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia. Il motivo è infondato. La corte territoriale ha ritenuto che la nullità delle clausole lesive della libera concorrenza non si estendono all’intero contratto; tale estensione deve essere provata dalla parte interessata e gli appellanti non hanno né allegato né provato che le parti non avrebbero concluso i due contratti di fideiussione se privi delle clausole indicate come nulle, atteso che anche l’eventuale espunzione delle clausole n. 2, 6 e 8 per contrasto con la normativa concorrenziale non avrebbe in ogni caso alterato l’assetto di interessi contenuto nelle fideiussioni azionate in via monitoria dalla Banca di Cividale e confermate in primo grado, quanto al credito di Carige Italia. La dettastatuizione è invero conforme a l consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “E’ da escludere che dalla pronuncia di anti- concorrenzialità delle clausole ABI a monte discenda una nullità in toto delle fideiussioni a valle; al contempo l’accertata natura anticoncorrenziale delle predette clausole genera per le stesse una nullità relativa, che a quelle resta però circoscritta, senza travolgere l’intero contratto di garanzia” (Cass., 1, n. 24044 del 26/9/2019; Cass., n. 4175 del 2020 e Cass., n.28028 del 2021). Alla suesposta infondatezza di tutti i motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione,liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi € 6.200.00(di cui € 200 per esborsi), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per