CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32284/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha ridotto la pena agli stessi inflitta per i reati di furto aggravato rispettivamente ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (Inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione anche con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art.129 cod. proc. pen., per mancanza della condizione di procedibilità) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 5 e 6); nonché privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Considerato che l'inammissibilità dei motivi di ricorso non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della modifica normativa introdotta con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso (Sez. U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere es