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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 17472/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo e con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 81 cod. pen., e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di cui alli artt. 73, comma 1 e 4, DPR 309/90, in quanto il giudice, erroneamente, non ha ritenuto che i fatti in contestazione fossero avvinti dal vincolo della continuazione con i fatti di reato giudicati con sentenza n. 42077 del 2021 emessa dalla Corte di appello di Torino.

Considerato che con memoria ex art. 611 cod.proc.pen., il ricorrente ha articolato ulteriormente le doglianze.

Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al riconoscimento della continuazione sono infatti insindacabili in e in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a pagina 4 della sentenza impugnata, allo iato temporale esistente tra le condotte, lasso di tempo durante il quale il ricorrente è stato anche arrestato, sottoposto a custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari, ove ha continuato a delinquere allo scopo di procurarsi il danaro necessario per pagare un debito.

Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo e con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 81 cod. pen., e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di cui alli artt. 73, comma 1 e 4, DPR 309/90, in quanto il giudice, erroneamente, non ha ritenuto che i fatti in contestazione fossero avvinti dal vincolo della continuazione con i fatti di reato giudicati con sentenza n. 42077 del 2021 emessa dalla Corte di appello di Torino. Considerato che con memoria ex art. 611 cod.proc.pen., il ricorrente ha articolato ulteriormente le doglianze. Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al riconoscimento della continuazione sono infatti insindacabili in e in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a pagina 4 della sentenza impugnata, allo iato temporale esistente tra le condotte, lasso di tempo durante il quale il ricorrente è stato anche arrestato, sottoposto a custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari, ove ha continuato a delinquere allo scopo di procurarsi il danaro necessario per pagare un debito. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17472/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris