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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 16121/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24994/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 24 giugno 2021 n. 1049; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA], essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all'esecuzione, che il Tribunale di Agrigento rigettò con sentenza 1° marzo 2018.

2. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA], ma il gravame fu rigettato dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza 24 giugno 2021 n. 1049.

Oggetto:opposizione all’esecuzione La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivie illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo è tardivo: la sentenza impugnata infatti è stata notificata il 29 giugno 2021, sicché il termine per impugnarla è scaduto il 28 agosto 2021, mentre il ricorso per Cassazione è stato proposto il 27 settembre 2021.

1.1. Avendo ad oggetto una opposizione all'esecuzione, ovviamente, non s’applica al presente giudizio l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.300, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24994/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 24 giugno 2021 n. 1049; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA], essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all'esecuzione, che il Tribunale di Agrigento rigettò con sentenza 1° marzo 2018. 2. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA], ma il gravame fu rigettato dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza 24 giugno 2021 n. 1049. Oggetto:opposizione all’esecuzione La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivie illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo è tardivo: la sentenza impugnata infatti è stata notificata il 29 giugno 2021, sicché il termine per impugnarla è scaduto il 28 agosto 2021, mentre il ricorso per Cassazione è stato proposto il 27 settembre 2021. 1.1. Avendo ad oggetto una opposizione all'esecuzione, ovviamente, non s’applica al presente giudizio l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.300, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
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