CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07446/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 14446/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grieco,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 663/2020 depositatail 29.1.2020.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleUditi per delega del difensore dei ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] e per delega del difensori della controricorrente l'avv.La società [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., premettendo di aver anticipato,nell’ambito dei lavori di ampliamento dell’autostrada A14 Bologna -Taranto, le somme relative alla risoluzione di quattro interferenze dimetanodotti con la rete autostradale (per intero le spese relative ai lavoridi spostamento della rete del gas dalla sede autostradale, e per l’80%quelle relative a lavori effettuati nella fascia di rispetto), chiedeva alTribunale di Roma di condannare la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonché laSnam S.p.a., cui era stato conferito il ramo d’azienda relativo al trasportodel gas, alla restituzione di quanto versato da essa attrice (€ 736.080,00oltre interessi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in conformità alla disciplina vigente inmateria e agli accordi negoziali stipulati con l’operatore del servizio didistribuzione del gas.Costituitasi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduceva l’inapplicabilità delleinvocate disposizioni legali e negoziali, atteso che i lavori per cui è causaavevano interessato impianti posti non sulla sede stradale in sensostretto, bensì nella cosiddetta fascia di rispetto, ovverosia su terreni diprivati esterni al confine stradale sui quali erano ubicate strutture dellarete del gas delle quali si era reso necessario lo spostamento a causadell’ampliamento dell’autostrada dovuto alla realizzazione della terzacorsia nel tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA]; articolava, inoltre, domandariconvenzionale tesa a ottenere la condanna dell’attrice al pagamento delsaldo del 20% dei lavori effettuati su tratti di metanodotto ubicati nellaNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026zona di rispetto, al quale andavano dedotti gli importi anticipati daAutostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori relativi alla sede autostradale, main realtà a suo carico, il tutto per un importo differenziale di €73.138,38oltre interessi moratori dal 2.5.2012 al saldo ex D. Lgs. n.231/2002.Nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Roma, con la sentenzan.25025/2015, accoglieva la domanda di parte attrice e rigettava lariconvenzionale.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. interponevano appello avverso lapredetta decisione. [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva al gravame.Con la sentenza n. 663/2020, la Corte d’Appello di Roma rigettaval’impugnazione, ritenendo corretta l’interpretazione del Giudice di primecure, secondo cui, in virtù delle quattro convenzioni intercorse tra le partinegli anni 1976, 1980, 1985 e 1997, relative a quattro diverseinterferenze interessate dalla realizzazione della terza corsia, nel caso diampliamenti o modificazioni dell’autostrada, ovvero di lavori di qualsiasigenere connessi alle necessità dell’esercizio autostradale, la [OSCURATO:SOCIETA]era tenuta ad eseguire a proprie spese le modificazioni e gli spostamentidelle opere che costituivano l’attraversamento, da intendersi riferito nonsolo alla sede autostradale vera e propria, ma anche alla cosiddetta fasciadi rispetto.Avverso tale pronuncia le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di dieci censure, e lasocietà [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, ha concluso per il rigetto del ricorso.Nell’imminenza della pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositatomemorie ex art. 378 c.p.c. ed [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito ilgiudicato esterno sopravvenuto formatosi in ordine alla sentenza dellaCorte d'Appello di Roma n. 307/2025 del 16.1.2025, inerente a domandedi rimborso per lavori sulla rete del gas resi necessari da ampliamentoNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell'autostrada A 14 nel tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA] e riferiti adinterferenze di cui alle convenzioni concluse con la SNAM il 6.11.1972 ed il3.10.1996.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D.n.1740/1933, 822 c.c., 5 e 37 della L. n. 59/1961 e 1372 c.c..[OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbe erroneamente sovrapposto laconvenzione stipulata inter partes nel 1997 – che prevedeva, per unsingolo attraversamento, l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di sopportare icosti di spostamento delle proprie reti nella fascia esterna alla proprietàautostradale nel caso di ampliamento della stessa – ai precedenti accordisottoscritti negli anni 1976, 1980 e 1985, ciascuno relativo ad un diversopattuito, essendo espressamente limitato al costo dei lavori dispostamento della rete del gas relativi a lavori interni al perimetroautostradale.2) Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.,sono dedotte la violazione degli articoli 1322, 1372, 1362, 1363 e 1364c.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c., del R.D.n.1740/1933, della L.n. 59/1961, della L. n. 729/1961, dellaL.n.765/1967, nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere laCorte distrettuale violato la disciplina sull’interpretazione contrattuale,ignorando, peraltro, la coerenza della lettera delle convenzioni del1976, 1980 e 1985 rispetto all’impianto normativo vigente alla data disottoscrizione dei predetti accordi.3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 1362 c.c., incombinato disposto con l’art. 12 delle Preleggi, nonché della violazionedegli art. 1372 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.. La Corte d’Appello avrebbeNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026erroneamente sovrapposto, con valenza retroattiva, l’art. 9 dellaconvenzione del 1997 all’art. 7 delle precedenti convenzioni, per di piùesorbitando dal dettato normativo di cui agli articoli 25 e seguenti delnuovo Codice della Strada, ratione temporis vigente, e dall’art. 822c.c..4) Con la quarta censura le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 822 e 832 c.c., 1031e 1058 c.c., nonché la falsa applicazione del R.D. n. 1740/1933, peravere la Corte territoriale violato i diritti di servitù di cui era titolare laSnam [OSCURATO:PERSONA] a seguito di procedure espropriative sulle fasce dirispetto stradale, ottenuti dai privati proprietari di tali aree e funzionalialla collocazione degli impianti.5) Con il quinto motivo le ricorrenti denunziano, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c., l’assoluta arbitrarietà della motivazione e, inrelazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 822 c.c., del R.D. n. 1740/1933, dellaL.n.59/1961, della L. n. 729/1961 e della L. n.765/1967.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe arbitrariamente sostenuto la necessitàdi estendere retroattivamente il contenuto dell’art. 9 della convenzione del1997 ai precedenti accordi, per risolvere i contrasti interpretativi,integrando ex post una disciplina convenzionale pregressa e compiuta,tramite il richiamo ad un atto successivo e afferente ad un diverso6) Con la sesta doglianza si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1°,n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 1371 c.c., per avere la Corteterritoriale, in violazione del principio dell’equo contemperamento degliinteressi delle parti, posto a carico della Snam oneri relativi allospostamento di condotte esterne alla rete stradale, esorbitanti e nonprevisti dalle prime tre convenzioni stipulate inter partes.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/20267) Con il settimo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., la violazione del Codice della Strada del 1992, la violazionedegli articoli 3, 25, 27, 28 del D.lgs. n. 285/1992, nonché dell’art. 1367c.c., per avere il Giudice di seconde cure applicato retroattivamenteuna clausola (l’art. 9 della convenzione del 1997) afferente ad undiverso attraversamento, nonché illegittima, poiché basata sullaviolazione della disciplina vigente nel 1997, (ovverosia quella di cui agliarticoli 3, 25, 27 e 28 del D.lgs. n. 285/1992, che prevedevano l’oneredella SNAM di farsi carico di tutte le spese di spostamento della retegas provocate da ampliamento autostradale sia se relative a lavori sullasuperficie autostradale, sia su lavori effettuati nella fascia di rispetto),ma non alla data della sottoscrizione delle anteriori convenzioni del1976, 1980 e 1985, oltre che dell’art. 822 c.c. sul demanioautostradale, al quale erano connessi i poteri concessori attribuiti alproprietario della strada.8) Con l’ottava censura, le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1delle Preleggi, del Codice della Strada del 1992, degli articoli 3, 25, 27e 28 del D.lgs. n. 285/1992, la falsa applicazione del Regolamento delCodice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/1992, la mancataapplicazione degli articoli 4 e 5, allegato E) della L. n. 2248/1865 e laviolazione degli articoli 24 e 113 Cost., per non avere la Corte d’Appelloaccertato d’ufficio che la convenzione del 1997 era stata sottoscritta daAutostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] al di fuori delle potestà conferite dalla leggeal proprietario della strada [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua concessionaria, edunque, in carenza di potere e in violazione di legge.9) Con il nono motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., si deduce la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D. n.1740/1933e 1372 c.c., per non avere la Corte distrettuale rilevato che laresistente aveva correttamente riferito che i rapporti patrimoniali tra leNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026parti trovavano disciplina nell’accordo del 1997 limitatamente allarisoluzione di una delle interferenze e al versamento dei relativi oneri.10) Con la decima doglianza le ricorrenti censurano, ai sensi dell’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione gli articoli 6 e 12 del R.D.n.1740/1933, degli articoli 5 e 5 bis del D.lgs. n. 190/2002, recepitodagli articoli 170 e 171 del D.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 1372c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto sussistereuna volontà derogatoria delle parti, relativamente agli oneri per lavorirelativi alla rete gas da eseguire in fascia di rispetto per la risoluzionedelle interferenze in caso di ampliamento autostradale, rispetto aquanto pattuito con le convenzioni del 1976, 1980 e 1985.Preliminarmente va esclusa la fondatezza dell'eccezione di giudicatoesterno sopravvenuto sollevata da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] nellamemoria ex art. 378 c.p.c. in relazione alla sentenza della Corte d'[OSCURATO:PERSONA] n. 307/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della quale é stato documentato ilpassaggio in giudicato con la certificazione della cancelleria.Va premesso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora ilgiudicato esterno si sia formato dopo la notifica del ricorso percassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti dallaparte regolarmente costituitasi, fino all'udienza di discussione (vedi exmultis Cass. 30.5.2022 n. 17379; Cass. 1.6.2015 n. 11365), per cui laproduzione della citata sentenza della Corte d'Appello di Roma n.307/2025e della certificazione di passaggio in giudicato deve ritenersi ritualmenteeffettuata dalla controricorrente con il deposito della memoria ex art. 378c.p.c. in vista dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA].L'eccezione di giudicato esterno é però infondata per un duplice ordine diragioni.Anzitutto quella sentenza ha riguardato la questione dell'onere dei costi dispostamento della rete del gas dovuti ad ampliamento dell'autostrada A14 nel tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA] e non nel tratto Senigallia – AnconaNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Sud che qui viene in rilievo, ma soprattutto si é basata sull'interpretazionedelle convenzioni concluse da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] con la SNAM il6.11.1972 ed il 3.10.1996 per interferenze della rete gas diverse da quelleche sono oggetto di questa causa, oggetto delle convenzioni del28.9.1976, 24.2.1980, del 1985 e del 15.7.1997, e sulla normativavigente al momento della firma della convenzione del 1996 (art. 65 delregolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e sull'applicazioneretroattiva di quest'ultima alle interferenze regolate dalla convenzione del1972. Va poi osservato che ciascuna convenzione sulle interferenze nonsolo si riferisce ad attraversamenti autostradali di diversa tipologia eregola autonomamente la ripartizione dei costi di spostamento della retegas connessi alle richieste di ampliamento della rete autostradaleprovenienti dal concessionario sulla base delle normative ratione temporisapplicabili, ma prevede anche un canone una tantum per la concessionedella servitù di attraversamento autostradale parametrato alle disposizioniconvenzionali e normative applicabili, sicché sussiste già una diversità tra ifatti oggetto di quell'accertamento, rispetto ai fatti oggetto di questogiudizio.Le stesse sezioni unite di questa Corte, sempre in materia di concessioni,hanno riconosciuto l'inopponibilità del giudicato esterno per diversità dipetitum e di causa petendi in relazione perfino ad una precedente definitadomanda di rimborso di lavori sui medesimi impianti ma eseguiti in unperiodo anteriore nell'ambito dello stesso rapporto concessorio (Cass. sez.un. 5.3.2026 n. 5012; Cass. sez. un. 5.3.2026 n. 5011).In secondo luogo va evidenziato che la giurisprudenza della sezionetributaria di questa Corte, proprio in materia di interferenze autostradalied applicazione della Tosap, ha avuto modo di rimarcare ripetutamenteche le questioni di interpretazione giuridica relative a convenzioni regolantiinterferenze autostradali sono per loro natura sottratte al giudicatoesterno perché su di esse non c'é un accertamento vincolante di fatti, maNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026la restituzione di una ricostruzione tecnico-giuridica del compendionormativo di riferimento, nucleo decisionale quest'ultimo a tal puntocoessenziale e caratterizzante della giurisdizione da non ammetterepreclusioni esterne da parte di decisioni di altri, pur se rese tra le stesseparti (Cass. 24.12.2024 n. 34267 punti 3.1, 3.2 e 3.3; Cass. 13.12.2024n. 32403; Cass. 13.12.2024 n. 32404; Cass. 13.12.2023 n. 32408; Cass.23.3.2023 n. 8417; Cass. 7.4.2022 n. 11331; Cass. 7.7.2021 n. 19215).In effetti l'operazione di interpretazione di un negozio giuridico, basata suldato testuale della regolamentazione dei rapporti della singolaconvenzione per ciascuna interferenza e sulla normativa ratione temporisapplicabile alla sottoscrizione della singola convenzione, non consente diritenere la vincolatività del giudicato su di essa per l'interpretazione diconvenzioni distinte firmate sotto la vigenza di altra normativa anche ovele stesse si riferiscano al rapporto fra le stesse parti.Mutati quindi sia il sostrato negoziale, che le normative applicabili (inparticolare si consideri l'entrata in vigore dell'art. 65 del regolamento dicui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, che atecnicamente ha esteso la nozionedi pertinenza dell'art. 28 del del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 285 (Codice dellaStrada) alle fasce di rispetto, il giudicato invocato dalla controricorrentenon può ritenersi vincolante in questo giudizio.Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione d'inammissibilità delricorso sollevata dalla Procura Generale relativamente ai primi nove motividi ricorso, vertenti sull'interpretazione delle convenzioni:a) del 28.9.1976 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressivakm 297+695 in Comune di [OSCURATO:PERSONA];b) del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa all'interferenza del metanodotto alla progressivakm 211+778 in Comune di [OSCURATO:PERSONA];c) del 1985 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressiva km207+717 in Comune di Montemarciano;Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026d) del 15.7.1997 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressivakm 212+310 in Comune di Chiaravalle.Assume la Procura Generale che tali motivi sarebbero volti solo acontrapporre un'autonoma interpretazione delle ricorrenti, tesa a fargravare su di esse soltanto i costi di modifica della rete del gasconseguenti all'ampliamento autostradale richiesto nel 2008 dallacontroparte per lavori da effettuarsi sull'area autostradale demanialericompresa tra i cigli autostradali, pertinenze comprese, e non sulla piùesterna zona di rispetto, all'interpretazione seguita dai giudici di primo e disecondo grado, che hanno invece posto a carico delle ricorrenti tutte lespese di spostamento e modifica della rete gas relative alle elencateinterferenze conseguenti al richiesto ampliamento autostradale, aprescindere dalla loro collocazione all'interno del perimetro autostradale, onella fascia di rispetto. Si assume che in questo modo sarebbe richiesta aquesta Corte una valutazione preclusa in sede di legittimità e riservata aigiudici di merito, che avrebbero fornito un'interpretazione plausibile delleindicate convenzioni, anche se non necessariamente la più plausibile.L'eccezione é infondata, in quanto le ricorrenti, pur puntando ad ottenerein prospettiva un'interpretazione delle convenzioni diversa da quellaseguita in primo ed in secondo grado, hanno mosso censure puntuali allamotivazione della sentenza impugnata sulla base degli elementi di fattogià accertati per la violazione di criteri ermeneutici e parametri normativispecifici, che vanno esaminate nel merito.Deve invece condividersi l'affermata necessità di procedere, ai finidell'organicità della trattazione, ad un esame congiunto dei primi novemotivi di ricorso, che ruotano tutti, a volte ripetendosi, su vizi del percorsointerpretativo seguito dalla Corte d'Appello di Roma nell'interpretazione-integrazione delle convenzioni concluse da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] perl'Italia [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026La sentenza di secondo grado ha riconosciuto alle pagine 6 e 7, in base aldato testuale, che l'art. 7 delle convenzioni del 28.9.1976, del 24.2.1980 edel 1985, relative alle interferenze sopra specificate alle lettere a), b) e c),obbligava la SNAM a farsi carico delle modificazioni e spostamenti deimetanodotti che attraversavano la rete autostradale conseguentiall'ampliamento autostradale del tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA] dell’A 14voluto da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] per la sola parte in cui ricadevanosulla proprietà autostradale; l'art. 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e1985 indicava, infatti, che “La SNAM dichiara di riconoscere alla Società ildiritto di prescrivere, in qualunque tempo, quelle modificazioni ospostamenti che ritenesse opportuni a suo esclusivo giudizio nelle opereche costituiscono l'attraversamento, per ampliamenti o modificazioni degliimpianti autostradali, o per lavori di qualsivoglia altra natura connessi allenecessità dell'esercizio autostradale. Conseguentemente la SNAM siobbliga ad effettuare a sua cura e spese, tali modificazioni e spostamenti,ancorché comportino la ricostruzione del tratto del metanodotto, inSocietà, rinunciando fin da ora a qualsiasi diritto o pretesa di compenso oindennità di sorta. Se trascorso detto termine la SNAM non avesseottemperato alle ingiunzioni di cui sopra, la Società provvederàdirettamente a tutte maggiori spese della SNAM stessa”.La sentenza impugnata ha poi riconosciuto che il solo art. 9 dellaconvenzione del 15.7.1997, relativa all'interferenza sopra indicata allalettera d), estendeva gli oneri della SNAM anche alle modificazioni espostamenti del metanodotto conseguenti ad ampliamento autostradaleche richiedessero opere di attraversamento non solo della proprietàautostradale, ma eventualmente anche opere ulteriori, e quindi ricadentinella fascia di rispetto delle autostrade.Il citato articolo 9 della convenzione del 1997, come desumibile dallapagina 7 della sentenza impugnata, stabiliva, infatti, che “Quando inNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026qualsiasi tempo, per ampliamenti e/o modificazioni dell'autostrada e dellesue pertinenze o per lavori di qualsiasi altra natura connessi alla necessitàdell'esercizio autostradale, occorresse apportare variazioni o spostamentidelle opere di attraversamento, intendendosi per queste ultime non soloquelle poste sulla proprietà autostradale ma anche quelle ulteriorieventualmente interessate dai richiamati ampliamenti o modificazioni, laSocietà potrà richiedere al Concessionario di intervenire nel sensoindicato. Conseguentemente il Concessionario si obbliga ad effettuare, asua cura e spese, tali modificazioni e spostamenti, ancorché comportino laricostruzione delle opere in attraversamento nel termine che gli saràindicato con avviso scritto dalla Società, rinunciando fin da ora a qualsiasidiritto o pretesa di compenso o indennità di sorta. Se trascorso dettotermine il Concessionario non avesse ottemperato alle ingiunzioni di cuisopra, la Società provvederà direttamente a tutte maggiori spese dellostesso”.La Corte d'Appello ha poi ritenuto che tale ultima disposizioneconvenzionale del 1997, che differiva dal testo degli articoli 7 delleconvenzioni del 1976, 1980 e 1985, perché per la prima volta indicava cheper opere di attraversamento dovevano intendersi non solo quelle postesulla proprietà autostradale, ma anche quelle ulteriori eventualmenteinteressate dai richiamati ampliamenti o modificazioni, abbia fornitol'interpretazione autentica della nozione di opere di attraversamento giàimpiegata, ma in senso più restrittivo, nelle convenzioni del 1976, 1980 e1985.Il giudice di secondo grado ha esteso, quindi, con efficacia retroattiva,anche a quelle convenzioni, l'obbligo del gestore della rete del gas di farsicarico in via esclusiva degli oneri economici delle modificazioni espostamenti di tale rete, conseguenti all'ampliamento autostradale,ricadenti sulla proprietà autostradale, previsto nelle prime tre convenzioni,anche a quelli ricadenti nella cosiddetta zona di rispetto delle autostrade.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026La Corte distrettuale ha ritenuto che tale “chiarimento” della nozione diopere di attraversamento si sarebbe reso evidentemente necessario, nellaconvenzione del 1997, per superare i contrasti interpretativi tra le partirispetto al testo delle precedenti convenzioni, nell'ambito di accordi definiticome di identico contenuto, ed ha considerato giustificata l'efficaciaretroattiva della convenzione del 1997 sotto questo profilo in quanto eraevidente che gli interventi di ampliamento, o modificazione dell'autostradae delle sue pertinenze non richiedevano solo interventi sulla rete del gasubicata sotto la rete autostradale, espressamente regolati dalleconvenzioni del 1976, 1980 e 1985, ma anche interventi sulla rete gasricadenti nella fascia di rispetto.Colmata quindi, attraverso l'interpretazione unitaria delle convenzioni del1976, 1980, 1985 e 1997, la lacuna della disciplina relativaall'individuazione del soggetto gravato dall'onere delle spese diampliamento e modificazione della rete del gas per la parte ubicata nellafascia di rispetto, e riconosciuto che la disciplina economica di tali speseera comunque rimessa all'accordo convenzionale delle parti, che cosìinteso doveva ritenersi esaustivo, la Corte distrettuale ha escluso larilevanza dei richiami compiuti dalle appellanti ai mutamenti normativiintervenuti tra gli articoli 25 e 26 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 ([OSCURATO:PERSONA]) e l'art. 65 del regolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992n.495, che aveva dato attuazione al Codice della Strada, reputandoperaltro trattarsi di norme non inderogabili pattiziamente, ed ha ritenutoegualmente irrilevante il richiamo delle appellanti agli articoli 170 e 171del D. Lgs. n. 163/2006 sulla risoluzione delle interferenze frainfrastrutture di pubblico interesse, trattandosi di normativa successivarispetto alle convenzioni oggetto di causa, non inderogabile, checomunque non regolava l'onere delle spese relative alle interferenze,rimesso alla disciplina dell'accordo convenzionale delle parti.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ritiene la Corte che il giudice di secondo grado abbia anzitutto violato ilcriterio dell'interpretazione letterale dell'art. 1362 c.c., che imponeva diricostruire la comune intenzione delle parti tenendo conto prioritariamentedel senso letterale delle parole, e valutando anche il comportamentoesecutivo successivo delle parti. Tale valutazione, infatti, andava fatta inriferimento all'esecuzione delle singole convenzioni concluse, e ciò sia inrelazione alle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, che in relazione a quelladel 1997, senza trasformarle artificiosamente in un unico contratto.Non poteva la sentenza impugnata considerare sbrigativamente le quattroconvenzioni, relative alla costituzione di distinte servitù, come regolanti lamedesima fattispecie nell'ambito di accordi di contenuto sostanzialmenteidentico, e considerarle come se si trattasse di un unico contratto e dellasua esecuzione (vedi fine pagina 7 – inizio pagina 8) al fine di valorizzare,in funzione integrativa e non interpretativa, il comportamento tenuto moltianni dopo ed in un contesto normativo mutato dalle parti con lasottoscrizione della convenzione del 1997 relativa ad una specifica edistinta interferenza.L'art. 1362 c.c., infatti, richiama il comportamento anche successivo dellemedesime parti stipulanti allo scopo di pervenire alla ricostruzione diquanto esse abbiano effettivamente voluto e disposto, e non al fine dimodificarne le disposizioni, perché l'operazione ermeneutica va compiutatenendo presente il confine - che non deve essere superato - fra laricostruzione di quanto le parti hanno effettivamente voluto e la surrettiziamodifica dei precedenti accordi, tramite comportamenti successiviantitetici (vedi in tal senso Cass. 23.5.2014 n.11533).Ulteriore violazione del criterio dell'art. 1362 c.c. é stata commessadall'impugnata sentenza nell'interpretare l'art. 9 della convenzione del1997, sopra richiamato, come se contenesse anche l'interpretazioneautentica degli articoli 7 delle distinte convenzioni del 1976, 1980 e 1985.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Premesso che trattandosi di una disposizione contrattuale e non di unanorma d'interpretazione autentica per sua natura retroattiva, va detto cheper poter considerare l'art. 9 come modificativo in senso estensivo allafascia di rispetto autostradale della nozione di attraversamentoconseguente ad ampliamento autostradale utilizzata nelle antecedenticonvenzioni del 1976, 1980 e 1985, sarebbe stata necessaria laconfigurabilità della convenzione del 1997 come un vero e proprio negoziodi accertamento, caratterizzato dall'identità di oggetto rispetto alleconvenzioni precedenti e dalla manifestazione espressa della volontà dieliminare l'incertezza su una situazione giuridica preesistente (vedi in talsenso Cass. 24.8.2012 n. 14618) intendendo la nozione diriferita, al pari che nella convenzione del 1997, anche alle modifiche edagli spostamenti della rete del gas e relative infrastrutture conseguentiall'ampliamento autostradale ricadenti nella fascia di rispetto, anziché nelsolo perimetro autostradale.Nella specie, però, la convenzione del 1997 non presentava testualmenteper quanto riportato nell'impugnata sentenza gli elementi costitutivi propridel negozio atipico di accertamento, avendo un oggetto distinto rispettoalle precedenti convenzioni del 1976, 1980 e 1985, riferite ad altreinterferenze della stessa autostrada A 14 Bologna – Taranto, e noncontenendo alcuna espressa manifestazione della volontà delle parti dieliminare una pregressa situazione giuridica di incertezza circa ilsignificato da attribuire alla nozione di attraversamento e circa la connessasorte delle spese sostenute per la sua modifica a seguito dell'ampliamentoautostradale richiesto dal concessionario nelle convenzioni di molti anniprecedenti.La sentenza impugnata per giustificare l'operazione d'interpretazione-integrazione compiuta, alla fine di pagina 7, ha poi sostenuto che il“chiarimento” contenuto nell'art. 9 della convenzione del 1997 sulNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026significato da attribuire al termine “attraversamento” impiegato già nelleconvenzioni del 1976, 1980 e 1985 si sarebbe evidentemente resonecessario per superare contrasti interpretativi rispetto al testo delleclausole delle precedenti convenzioni, asseritamente regolanti lamedesima fattispecie nell'ambito di accordi sostanzialmente di identicocontenuto. Sul punto però la motivazione é meramente apparente (vediquinto motivo), dal momento che la convenzione modificativa delladisciplina dei costi degli attraversamenti risale al 1997 ed é pacifico (vedipagina 2 del ricorso e 3 del controricorso) che l'informazione della SNAMda parte della concessionaria [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] circa la necessitàdi allargamento dell'autostrada A 14 Bologna – Taranto per larealizzazione della terza corsia nel tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA], conconseguente necessità di modifiche e spostamenti delle reti del gasinterferenti é avvenuta solo il 15.2.2008, oltre dieci anni dopo la firmadella convenzione del 1997, sicché le dispute fra le parti circa laripartizione degli oneri di spostamento delle reti del gas, che avevanoottenuto le concessioni delle servitù con le convenzioni del 1976, 1980 e1985, conseguenti all'ampliamento per la terza corsia ed inerenti allafascia di rispetto, nel 1997 non erano iniziate e neppure risultavanoipotizzabili.Il riferimento fatto poi dall'impugnata sentenza, al primo capoverso dipagina 8 seconda parte, alla circostanza che in caso di ampliamentoautostradale possano rendersi necessari modificazioni o spostamenti dellecondotte del gas sia nel tratto di attraversamento dell'autostrada, che neitratti delle fasce di rispetto in cui sono collocate, non abilita di per sé amodificare il contenuto testuale dell'art. 7 delle convenzioni del 1976,1980 e 1985 sulla base del diverso contenuto testuale dell'art. 9 dellaconvenzione del 1997, e non assurge ad autonoma ragione giustificativadell'operata integrazione delle tre convenzioni più risalenti, per cui inproposito va respinta la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c., in quantoNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026la Corte distrettuale non ha posto a fondamento della propria decisione undato di comune esperienza non rientrante nell'ambito del notorio, comeinvece sostenuto nel ricorso.La sentenza impugnata, con l'interpretazione-integrazione operata, oltre aviolare, nei termini indicati, il criterio relativo alla ricostruzione dellacomune intenzione delle parti sulla base del dato letterale e delcomportamento anche successivo delle stesse, riferito però all'esecuzionedelle singole convenzioni ex art. 1362 c.c., ha inoltre violato il criteriodell'interpretazione complessiva delle clausole delle convenzioni del 1976,1980 e 1985 fissato dall'art. 1363 c.c. (secondo motivo), il criterio dell'art.1364 c.c. (secondo motivo) ed il criterio dell'art. 1371 c.c. (sesto motivo).Le tre convenzioni suddette, infatti, sono state sottoscritte da Autostradeper l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di concessionaria della costruzione ed eserciziodell'[OSCURATO:PERSONA] – Taranto (A 14) sulla base della convenzionestipulata con ANAS il 18.9.1968, e con esse sono state costituite servitù disi legge che la SNAM ha chiesto di attraversare l'Autostrada, e poi si parladi condutture sotterranee convoglianti il metano attraverso l'Autostrada,mentre per la fascia di rispetto voluta dalla legge, ma di proprietà privatae non demaniale, regolata con l'attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia SPAdel solo potere di imposizione di interventi modificativi a tutela dellasicurezza della circolazione autostradale e dell'esigenza di deposito dimateriali e di apertura di cantieri sempre per la gestione e manutenzioneautostradale, ossia per interessi pubblici ritenuti prevalenti rispettoall'interesse pubblico alla gestione del gas, non risultano attribuiti adAutostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] poteri concessori, essendo solo utilizzabili leprocedure espropriative per pubblica utilità tanto dal concessionario,quanto dalla SNAM, che a sua volta cura l'interesse pubblico alla gestionedella rete del gas.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Dovendosi quindi interpretare le clausole delle convenzioni del 1976, 1980e 1985 le une per mezzo delle altre ai sensi dell'art. 1363 c.c., la Corted'Appello non avrebbe potuto interpretare la nozione di “attraversamento”utilizzata all'art. 7 di tali convenzioni, specificamente ed espressamenteriferita al solo attraversamento autostradale e non alle fasce di rispettoesterne all'area demaniale, senza considerare che nelle convenzioniAutostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] aveva operato come concessionaria di ANAS,proprietaria del solo demanio autostradale, per regolare gliinerenti allo spostamento della rete del gas ricadente su quell'area, e nonper regolare i costi degli spostamenti e delle modifiche della rete del gasricadenti sulla proprietà privata nella cosiddetta zona di rispettoautostradale, anche se a loro volta potenzialmente indotti dalla richiesta diampliamento dell'autostrada manifestata dalla concessionaria alla SNAM.Peraltro nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, sulla base delleregolamentazione pattizia introdotta, comprensiva anche dell'accollo allaSNAM delle sole spese per modifica e spostamento della rete del gasricadente all'interno dell'area demaniale e conseguenti alle richieste diampliamento autostradale provenienti da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA], éstato determinato il canone una tantum dovuto dalla SNAM per lacostituzione in suo favore della servitù di attraversamento dell'autostrada,sicché l'imposizione a quest'ultima, sulla base dell'operazioned'interpretazione-integrazione compiuta dalla Corte distrettuale, di costiaggiuntivi non previsti per le modifiche e gli spostamenti delle reti del gas,conseguenti all'ampliamento autostradale voluto da [OSCURATO:PERSONA] per l'ItaliaSPA, ricadenti però nella fascia di rispetto, non realizzerebbe l'equocontemperamento fra gli interessi delle parti richiesto dall'art. 1371 c.c.per i contratti a titolo oneroso, sbilanciando le convenzioni del 1976, 1980e 1985 a favore della concedente.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Nell'operazione d'interpretazione-integrazione compiuta dalla Cortedistrettuale va poi ravvisata anche la violazione del criterio interpretativodell'art. 1364 c.c..Ed invero, pur ammettendo che il termine “attraversamento” riferito alleopere sulla rete del gas che si rendano necessarie per gli ampliamenti e lemodifiche degli impianti autostradali possa essere considerato comeun'espressione di carattere generale, non necessariamente ricollegata allasola area demaniale autostradale ricompresa tra i cigli autostradali, comeindicato espressamente all'art. 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985,lo stesso non può essere esteso fino a ricomprendere, sulla base deldiverso dato testuale dell'art. 9 della convenzione del 1997, anche leopere sulla rete del gas che si rendano necessarie per gli ampliamenti e lemodifiche degli impianti autostradali e che ricadano invece nella zona dirispetto delle autostrade e non su area demaniale.A norma dell'art. 1364 c.c., infatti, le espressioni usate nel contratto perquanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sonoproposte di statuire (Cass. 18.5.2018 n. 12367; Cass. n. 18760/2005;Cass. n. 6351/1981), per cui avendo la convenzione del 1997 ad oggettoun'interferenza della rete gas rispetto all'autostrada A 14 Bologna –Taranto diversa rispetto alle interferenze regolate dalle convenzioni del1976, 1980 e 1985, l'art. 9 della convenzione del 1997 si riferiva ad unoggetto distinto rispetto a quello delle precedenti convenzioni e nonpoteva essere utilizzato retroattivamente per interpretare l'espressionegenerale in questione nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 solo perchénel fornire la nozione di “attraversamento” non conteneva limitazioni dicarattere temporale, riferendosi palesemente tale nozione alla stessaconvenzione del 1997 nella quale era inserita in ragione dell’oggettospecifico della convenzione senza alcun bisogno di specificazioni temporali.Ove pertanto la Corte distrettuale malgrado il dato testuale delleconvenzioni del 1976, 1980 e 1985, avesse nutrito ancora dubbi in ordineNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026all'individuazione della parte tenuta a farsi carico delle spese di modifica espostamento delle reti del gas conseguenti al richiesto ampliamentodell'autostrada nella fascia di rispetto sulla base di quelle convenzioni, nonessendo colmabile la lacuna sul piano interpretativo nel rispetto dei criteriermeneutici contrattuali violati degli articoli 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c.,avrebbe dovuto fare ricorso all'integrazione di quelle convenzioni ai sensidell'art. 1374 c.c., anzitutto in base al parametro della normativa vigenteall'epoca della sottoscrizione delle singole convenzioni.Infondate invece sono le censure dei primi nove motivi nella parte in cuilamentano la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D. n. 1740/1933, 822 e832, 1031 e 1058 c.c., degli articoli 5 e 37 della L. n. 59/1961, degliarticoli 1322, 1372 e 1379 c.c., della L. n. 765/1967, degli articoli 3, 25,27, 28 del D. Lgs. n. 285/1992 e del principio di conservazione delcontratto dell'art. 1367 c.c. (primo motivo, quarto e settimo motivo), inquanto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la disciplinadella ripartizione fra le parti degli oneri economici relativi alle opere sullarete del gas che si sono rese necessarie per gli ampliamenti e le modifichedegli impianti autostradali, richieste da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] nel2008, sia stata rimessa dalle varie normative succedutesi nel tempo allesingole convenzioni pattuite dalle parti per le varie interferenze, negandol'esistenza di norme inderogabili.Infondato poi é l'ottavo motivo del ricorso, con il quale si lamenta laviolazione degli articoli 3, 25, 27 e 28 del D. Lgs. n. 285/1992 ([OSCURATO:PERSONA]) e la falsa applicazione dell'art. 65 di cui al D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 495 (regolamento di attuazione del Codice della Strada), nonché laviolazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione, e ci si duole dellamancata disapplicazione ex articoli 4 e 5 della L.n.2248/1865 allegato E)dell'art. 65 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. Talenorma, nel dettare la nozione di attraversamento stradale trasversale, viha ricompreso gli attraversamenti che interessano in tutto o in parte laNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026sezione della sede stradale, ma anche delle fasce di rispetto, mentre l'art.25 del Codice della Strada, nel ribadire la necessità dello strumento dellaconcessione per l'attraversamento con condutture delle strade, giàcontemplato dagli articoli 6 e 12 del R.D. n. 1740/1933, l'aveva riferitasolo agli attraversamenti delle sedi stradali e delle relative pertinenze,senza menzionare le fasce di rispetto.Nel rilevare che verosimilmente proprio i mutamenti normativi intervenutitra le prime tre convenzioni, quelle del 1976, 1980 e 1985, e quella del1997, hanno orientato le parti nel ripartire diversamente gli onerieconomici relativi alle opere sulla rete del gas che si sono rese necessarieper gli ampliamenti e le modifiche degli impianti autostradali, richieste daAutostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] nel 2008, nell'ultima convenzione rispetto alleconvenzioni precedenti, va affermata l'infondatezza dell'ottavo motivo.Per la convenzione del 1997, infatti, i suddetti oneri economici sono staticorrettamente posti a carico della SNAM sulla base della previsionepattizia specifica dell'art. 9, che per quell'interferenza ha esteso l'onere delgestore della rete del gas alle spese degli interventi sulla stessa dovuti adampliamento autostradale anche se ricadenti nella zona di rispetto e nonsull'area autostradale, senza che tale pattuizione contrattuale possaconsiderarsi nulla per violazioni di norme imperative, nella specie nonconfigurabili nell'art. 25 del Codice della Strada.L'ultimo motivo del ricorso, concernente l'asserita violazione dellanormativa in materia di interferenze tra infrastrutture (articoli 170 e 171del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163) é inammissibile per difetto di interesse.La sentenza impugnata, infatti, a pagina 9, secondo e terzo capoverso, harespinto il terzo motivo di appello, incentrato sull'asserita violazione dellacitata normativa sia perché sopravvenuta alle convenzioni oggetto dicausa, sia perché essa ha rimesso in primis all'accordo convenzionale frale parti interessate la regolamentazione dell'onere delle spese per leinterferenze tra infrastrutture e le appellanti non avevano spiegato perchéNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026la suddetta normativa, pur riguardando interessi patrimoniali di privati,dovesse essere considerata inderogabile.Orbene le ricorrenti, mentre hanno censurato tale statuizione sotto ilprofilo che il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 era comunque entrato in vigorequando il 15.2.2008 [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] ha comunicato alla SNAMla necessità di ampliare l'autostrada A 14 Bologna – Taranto con larealizzazione della terza corsia nel tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA], conconseguente necessità di modifiche e spostamenti delle reti del gasinterferenti, non hanno mosso alcun rilievo alla motivazione addotta dalgiudice di secondo grado nella parte in cui ha respinto il terzo motivo diappello osservando che il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 aveva comunquerimesso all'accordo convenzionale fra le parti interessate laregolamentazione dell'onere delle spese per le interferenze trainfrastrutture, e che non era stato addotto alcun argomento perdimostrare che la disciplina degli articoli 170 e 171 di quel decreto,inerente ad interessi patrimoniali di privati, fosse inderogabile.Va quindi richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte,secondo la quale il motivo di ricorso é inammissibile per difetto diinteresse se la statuizione impugnata sia sorretta da una doppia ratiodecidendi ed il motivo ne censuri una sola, giacché la ratio decidendi noncensurata sarebbe sufficiente a sorreggere la statuizione anche se ilmotivo proposto fosse fondato (vedi in tal senso ex multis Cass. sez. lav.5.5.2025 n.11755; Cass. 14.2.2012 n. 2108; Cass. n. 22753/2011; Cass.n.12372/2006).La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello diRoma in diversa composizione, che non potendo interpretare leconvenzioni relative alle interferenze autostradali del 1976, 1980 e 1985in violazione dei criteri degli articoli 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c., ovenon ritenga sufficiente il dato testuale di quelle convenzioni perindividuare la disciplina pattuita relativa al rimborso degli oneri diNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026spostamento della rete del gas in fascia di rispetto conseguenti allarichiesta di ampliamento del concessionario autostradale, dovrà farericorso all'integrazione delle convenzioni ex art. 1374 c.c. facendoapplicazione della normativa vigente alla data di sottoscrizione dellesingole convenzioni.Sulle spese processuali anche del giudizio di legittimità provvederà, inbase all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua nellaCorte d'Appello di Roma in diversa composizione.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:InterferenzeautostradaliLorenzo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] PUVincenzo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereStefano [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCristina [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 14446/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grieco,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 663/2020 depositatail 29.1.2020.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleUditi per delega del difensore dei ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] e per delega del difensori della controricorrente l'avv.La società [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., premettendo di aver anticipato,nell’ambito dei lavori di ampliamento dell’autostrada A14 Bologna -Taranto, le somme relative alla risoluzione di quattro interferenze dimetanodotti con la rete autostradale (per intero le spese relative ai lavoridi spostamento della rete del gas dalla sede autostradale, e per l’80%quelle relative a lavori effettuati nella fascia di rispetto), chiedeva alTribunale di Roma di condannare la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonché laSnam S.p.a., cui era stato conferito il ramo d’azienda relativo al trasportodel gas, alla restituzione di quanto versato da essa attrice (€ 736.080,00oltre interessi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in conformità alla disciplina vigente inmateria e agli accordi negoziali stipulati con l’operatore del servizio didistribuzione del gas.Costituitasi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduceva l’inapplicabilità delleinvocate disposizioni legali e negoziali, atteso che i lavori per cui è causaavevano interessato impianti posti non sulla sede stradale in sensostretto, bensì nella cosiddetta fascia di rispetto, ovverosia su terreni diprivati esterni al confine stradale sui quali erano ubicate strutture dellarete del gas delle quali si era reso necessario lo spostamento a causadell’ampliamento dell’autostrada dovuto alla realizzazione della terzacorsia nel tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA]; articolava, inoltre, domandariconvenzionale tesa a ottenere la condanna dell’attrice al pagamento delsaldo del 20% dei lavori effettuati su tratti di metanodotto ubicati nellaNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026zona di rispetto, al quale andavano dedotti gli importi anticipati daAutostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori relativi alla sede autostradale, main realtà a suo carico, il tutto per un importo differenziale di €73.138,38oltre interessi moratori dal 2.5.2012 al saldo ex D. Lgs. n.231/2002.Nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Roma, con la sentenzan.25025/2015, accoglieva la domanda di parte attrice e rigettava lariconvenzionale.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. interponevano appello avverso lapredetta decisione. [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva al gravame.Con la sentenza n. 663/2020, la Corte d’Appello di Roma rigettaval’impugnazione, ritenendo corretta l’interpretazione del Giudice di primecure, secondo cui, in virtù delle quattro convenzioni intercorse tra le partinegli anni 1976, 1980, 1985 e 1997, relative a quattro diverseinterferenze interessate dalla realizzazione della terza corsia, nel caso diampliamenti o modificazioni dell’autostrada, ovvero di lavori di qualsiasigenere connessi alle necessità dell’esercizio autostradale, la [OSCURATO:SOCIETA]era tenuta ad eseguire a proprie spese le modificazioni e gli spostamentidelle opere che costituivano l’attraversamento, da intendersi riferito nonsolo alla sede autostradale vera e propria, ma anche alla cosiddetta fasciadi rispetto.Avverso tale pronuncia le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di dieci censure, e lasocietà [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, ha concluso per il rigetto del ricorso.Nell’imminenza della pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositatomemorie ex art. 378 c.p.c. ed [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito ilgiudicato esterno sopravvenuto formatosi in ordine alla sentenza dellaCorte d'Appello di Roma n. 307/2025 del 16.1.2025, inerente a domandedi rimborso per lavori sulla rete del gas resi necessari da ampliamentoNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell'autostrada A 14 nel tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA] e riferiti adinterferenze di cui alle convenzioni concluse con la SNAM il 6.11.1972 ed il3.10.1996.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D.n.1740/1933, 822 c.c., 5 e 37 della L. n. 59/1961 e 1372 c.c..[OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbe erroneamente sovrapposto laconvenzione stipulata inter partes nel 1997 – che prevedeva, per unsingolo attraversamento, l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di sopportare icosti di spostamento delle proprie reti nella fascia esterna alla proprietàautostradale nel caso di ampliamento della stessa – ai precedenti accordisottoscritti negli anni 1976, 1980 e 1985, ciascuno relativo ad un diversopattuito, essendo espressamente limitato al costo dei lavori dispostamento della rete del gas relativi a lavori interni al perimetroautostradale.2) Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.,sono dedotte la violazione degli articoli 1322, 1372, 1362, 1363 e 1364c.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c., del R.D.n.1740/1933, della L.n. 59/1961, della L. n. 729/1961, dellaL.n.765/1967, nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere laCorte distrettuale violato la disciplina sull’interpretazione contrattuale,ignorando, peraltro, la coerenza della lettera delle convenzioni del1976, 1980 e 1985 rispetto all’impianto normativo vigente alla data disottoscrizione dei predetti accordi.3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 1362 c.c., incombinato disposto con l’art. 12 delle Preleggi, nonché della violazionedegli art. 1372 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.. La Corte d’Appello avrebbeNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026erroneamente sovrapposto, con valenza retroattiva, l’art. 9 dellaconvenzione del 1997 all’art. 7 delle precedenti convenzioni, per di piùesorbitando dal dettato normativo di cui agli articoli 25 e seguenti delnuovo Codice della Strada, ratione temporis vigente, e dall’art. 822c.c..4) Con la quarta censura le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 822 e 832 c.c., 1031e 1058 c.c., nonché la falsa applicazione del R.D. n. 1740/1933, peravere la Corte territoriale violato i diritti di servitù di cui era titolare laSnam [OSCURATO:PERSONA] a seguito di procedure espropriative sulle fasce dirispetto stradale, ottenuti dai privati proprietari di tali aree e funzionalialla collocazione degli impianti.5) Con il quinto motivo le ricorrenti denunziano, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c., l’assoluta arbitrarietà della motivazione e, inrelazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 822 c.c., del R.D. n. 1740/1933, dellaL.n.59/1961, della L. n. 729/1961 e della L. n.765/1967.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe arbitrariamente sostenuto la necessitàdi estendere retroattivamente il contenuto dell’art. 9 della convenzione del1997 ai precedenti accordi, per risolvere i contrasti interpretativi,integrando ex post una disciplina convenzionale pregressa e compiuta,tramite il richiamo ad un atto successivo e afferente ad un diverso6) Con la sesta doglianza si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1°,n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 1371 c.c., per avere la Corteterritoriale, in violazione del principio dell’equo contemperamento degliinteressi delle parti, posto a carico della Snam oneri relativi allospostamento di condotte esterne alla rete stradale, esorbitanti e nonprevisti dalle prime tre convenzioni stipulate inter partes.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/20267) Con il settimo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., la violazione del Codice della Strada del 1992, la violazionedegli articoli 3, 25, 27, 28 del D.lgs. n. 285/1992, nonché dell’art. 1367c.c., per avere il Giudice di seconde cure applicato retroattivamenteuna clausola (l’art. 9 della convenzione del 1997) afferente ad undiverso attraversamento, nonché illegittima, poiché basata sullaviolazione della disciplina vigente nel 1997, (ovverosia quella di cui agliarticoli 3, 25, 27 e 28 del D.lgs. n. 285/1992, che prevedevano l’oneredella SNAM di farsi carico di tutte le spese di spostamento della retegas provocate da ampliamento autostradale sia se relative a lavori sullasuperficie autostradale, sia su lavori effettuati nella fascia di rispetto),ma non alla data della sottoscrizione delle anteriori convenzioni del1976, 1980 e 1985, oltre che dell’art. 822 c.c. sul demanioautostradale, al quale erano connessi i poteri concessori attribuiti alproprietario della strada.8) Con l’ottava censura, le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1delle Preleggi, del Codice della Strada del 1992, degli articoli 3, 25, 27e 28 del D.lgs. n. 285/1992, la falsa applicazione del Regolamento delCodice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/1992, la mancataapplicazione degli articoli 4 e 5, allegato E) della L. n. 2248/1865 e laviolazione degli articoli 24 e 113 Cost., per non avere la Corte d’Appelloaccertato d’ufficio che la convenzione del 1997 era stata sottoscritta daAutostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] al di fuori delle potestà conferite dalla leggeal proprietario della strada [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua concessionaria, edunque, in carenza di potere e in violazione di legge.9) Con il nono motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., si deduce la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D. n.1740/1933e 1372 c.c., per non avere la Corte distrettuale rilevato che laresistente aveva correttamente riferito che i rapporti patrimoniali tra leNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026parti trovavano disciplina nell’accordo del 1997 limitatamente allarisoluzione di una delle interferenze e al versamento dei relativi oneri.10) Con la decima doglianza le ricorrenti censurano, ai sensi dell’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione gli articoli 6 e 12 del R.D.n.1740/1933, degli articoli 5 e 5 bis del D.lgs. n. 190/2002, recepitodagli articoli 170 e 171 del D.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 1372c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto sussistereuna volontà derogatoria delle parti, relativamente agli oneri per lavorirelativi alla rete gas da eseguire in fascia di rispetto per la risoluzionedelle interferenze in caso di ampliamento autostradale, rispetto aquanto pattuito con le convenzioni del 1976, 1980 e 1985.Preliminarmente va esclusa la fondatezza dell'eccezione di giudicatoesterno sopravvenuto sollevata da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] nellamemoria ex art. 378 c.p.c. in relazione alla sentenza della Corte d'[OSCURATO:PERSONA] n. 307/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della quale é stato documentato ilpassaggio in giudicato con la certificazione della cancelleria.Va premesso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora ilgiudicato esterno si sia formato dopo la notifica del ricorso percassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti dallaparte regolarmente costituitasi, fino all'udienza di discussione (vedi exmultis Cass. 30.5.2022 n. 17379; Cass. 1.6.2015 n. 11365), per cui laproduzione della citata sentenza della Corte d'Appello di Roma n.307/2025e della certificazione di passaggio in giudicato deve ritenersi ritualmenteeffettuata dalla controricorrente con il deposito della memoria ex art. 378c.p.c. in vista dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA].L'eccezione di giudicato esterno é però infondata per un duplice ordine diragioni.Anzitutto quella sentenza ha riguardato la questione dell'onere dei costi dispostamento della rete del gas dovuti ad ampliamento dell'autostrada A14 nel tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA] e non nel tratto Senigallia – AnconaNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Sud che qui viene in rilievo, ma soprattutto si é basata sull'interpretazionedelle convenzioni concluse da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] con la SNAM il6.11.1972 ed il 3.10.1996 per interferenze della rete gas diverse da quelleche sono oggetto di questa causa, oggetto delle convenzioni del28.9.1976, 24.2.1980, del 1985 e del 15.7.1997, e sulla normativavigente al momento della firma della convenzione del 1996 (art. 65 delregolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e sull'applicazioneretroattiva di quest'ultima alle interferenze regolate dalla convenzione del1972. Va poi osservato che ciascuna convenzione sulle interferenze nonsolo si riferisce ad attraversamenti autostradali di diversa tipologia eregola autonomamente la ripartizione dei costi di spostamento della retegas connessi alle richieste di ampliamento della rete autostradaleprovenienti dal concessionario sulla base delle normative ratione temporisapplicabili, ma prevede anche un canone una tantum per la concessionedella servitù di attraversamento autostradale parametrato alle disposizioniconvenzionali e normative applicabili, sicché sussiste già una diversità tra ifatti oggetto di quell'accertamento, rispetto ai fatti oggetto di questogiudizio.Le stesse sezioni unite di questa Corte, sempre in materia di concessioni,hanno riconosciuto l'inopponibilità del giudicato esterno per diversità dipetitum e di causa petendi in relazione perfino ad una precedente definitadomanda di rimborso di lavori sui medesimi impianti ma eseguiti in unperiodo anteriore nell'ambito dello stesso rapporto concessorio (Cass. sez.un. 5.3.2026 n. 5012; Cass. sez. un. 5.3.2026 n. 5011).In secondo luogo va evidenziato che la giurisprudenza della sezionetributaria di questa Corte, proprio in materia di interferenze autostradalied applicazione della Tosap, ha avuto modo di rimarcare ripetutamenteche le questioni di interpretazione giuridica relative a convenzioni regolantiinterferenze autostradali sono per loro natura sottratte al giudicatoesterno perché su di esse non c'é un accertamento vincolante di fatti, maNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026la restituzione di una ricostruzione tecnico-giuridica del compendionormativo di riferimento, nucleo decisionale quest'ultimo a tal puntocoessenziale e caratterizzante della giurisdizione da non ammetterepreclusioni esterne da parte di decisioni di altri, pur se rese tra le stesseparti (Cass. 24.12.2024 n. 34267 punti 3.1, 3.2 e 3.3; Cass. 13.12.2024n. 32403; Cass. 13.12.2024 n. 32404; Cass. 13.12.2023 n. 32408; Cass.23.3.2023 n. 8417; Cass. 7.4.2022 n. 11331; Cass. 7.7.2021 n. 19215).In effetti l'operazione di interpretazione di un negozio giuridico, basata suldato testuale della regolamentazione dei rapporti della singolaconvenzione per ciascuna interferenza e sulla normativa ratione temporisapplicabile alla sottoscrizione della singola convenzione, non consente diritenere la vincolatività del giudicato su di essa per l'interpretazione diconvenzioni distinte firmate sotto la vigenza di altra normativa anche ovele stesse si riferiscano al rapporto fra le stesse parti.Mutati quindi sia il sostrato negoziale, che le normative applicabili (inparticolare si consideri l'entrata in vigore dell'art. 65 del regolamento dicui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, che atecnicamente ha esteso la nozionedi pertinenza dell'art. 28 del del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 285 (Codice dellaStrada) alle fasce di rispetto, il giudicato invocato dalla controricorrentenon può ritenersi vincolante in questo giudizio.Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione d'inammissibilità delricorso sollevata dalla Procura Generale relativamente ai primi nove motividi ricorso, vertenti sull'interpretazione delle convenzioni:a) del 28.9.1976 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressivakm 297+695 in Comune di [OSCURATO:PERSONA];b) del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa all'interferenza del metanodotto alla progressivakm 211+778 in Comune di [OSCURATO:PERSONA];c) del 1985 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressiva km207+717 in Comune di Montemarciano;Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026d) del 15.7.1997 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressivakm 212+310 in Comune di Chiaravalle.Assume la Procura Generale che tali motivi sarebbero volti solo acontrapporre un'autonoma interpretazione delle ricorrenti, tesa a fargravare su di esse soltanto i costi di modifica della rete del gasconseguenti all'ampliamento autostradale richiesto nel 2008 dallacontroparte per lavori da effettuarsi sull'area autostradale demanialericompresa tra i cigli autostradali, pertinenze comprese, e non sulla piùesterna zona di rispetto, all'interpretazione seguita dai giudici di primo e disecondo grado, che hanno invece posto a carico delle ricorrenti tutte lespese di spostamento e modifica della rete gas relative alle elencateinterferenze conseguenti al richiesto ampliamento autostradale, aprescindere dalla loro collocazione all'interno del perimetro autostradale, onella fascia di rispetto. Si assume che in questo modo sarebbe richiesta aquesta Corte una valutazione preclusa in sede di legittimità e riservata aigiudici di merito, che avrebbero fornito un'interpretazione plausibile delleindicate convenzioni, anche se non necessariamente la più plausibile.L'eccezione é infondata, in quanto le ricorrenti, pur puntando ad ottenerein prospettiva un'interpretazione delle convenzioni diversa da quellaseguita in primo ed in secondo grado, hanno mosso censure puntuali allamotivazione della sentenza impugnata sulla base degli elementi di fattogià accertati per la violazione di criteri ermeneutici e parametri normativispecifici, che vanno esaminate nel merito.Deve invece condividersi l'affermata necessità di procedere, ai finidell'organicità della trattazione, ad un esame congiunto dei primi novemotivi di ricorso, che ruotano tutti, a volte ripetendosi, su vizi del percorsointerpretativo seguito dalla Corte d'Appello di Roma nell'interpretazione-integrazione delle convenzioni concluse da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] perl'Italia [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026La sentenza di secondo grado ha riconosciuto alle pagine 6 e 7, in base aldato testuale, che l'art. 7 delle convenzioni del 28.9.1976, del 24.2.1980 edel 1985, relative alle interferenze sopra specificate alle lettere a), b) e c),obbligava la SNAM a farsi carico delle modificazioni e spostamenti deimetanodotti che attraversavano la rete autostradale conseguentiall'ampliamento autostradale del tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA] dell’A 14voluto da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] per la sola parte in cui ricadevanosulla proprietà autostradale; l'art. 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e1985 indicava, infatti, che “La SNAM dichiara di riconoscere alla Società ildiritto di prescrivere, in qualunque tempo, quelle modificazioni ospostamenti che ritenesse opportuni a suo esclusivo giudizio nelle opereche costituiscono l'attraversamento, per ampliamenti o modificazioni degliimpianti autostradali, o per lavori di qualsivoglia altra natura connessi allenecessità dell'esercizio autostradale. Conseguentemente la SNAM siobbliga ad effettuare a sua cura e spese, tali modificazioni e spostamenti,ancorché comportino la ricostruzione del tratto del metanodotto, inSocietà, rinunciando fin da ora a qualsiasi diritto o pretesa di compenso oindennità di sorta. Se trascorso detto termine la SNAM non avesseottemperato alle ingiunzioni di cui sopra, la Società provvederàdirettamente a tutte maggiori spese della SNAM stessa”.La sentenza impugnata ha poi riconosciuto che il solo art. 9 dellaconvenzione del 15.7.1997, relativa all'interferenza sopra indicata allalettera d), estendeva gli oneri della SNAM anche alle modificazioni espostamenti del metanodotto conseguenti ad ampliamento autostradaleche richiedessero opere di attraversamento non solo della proprietàautostradale, ma eventualmente anche opere ulteriori, e quindi ricadentinella fascia di rispetto delle autostrade.Il citato articolo 9 della convenzione del 1997, come desumibile dallapagina 7 della sentenza impugnata, stabiliva, infatti, che “Quando inNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026qualsiasi tempo, per ampliamenti e/o modificazioni dell'autostrada e dellesue pertinenze o per lavori di qualsiasi altra natura connessi alla necessitàdell'esercizio autostradale, occorresse apportare variazioni o spostamentidelle opere di attraversamento, intendendosi per queste ultime non soloquelle poste sulla proprietà autostradale ma anche quelle ulteriorieventualmente interessate dai richiamati ampliamenti o modificazioni, laSocietà potrà richiedere al Concessionario di intervenire nel sensoindicato. Conseguentemente il Concessionario si obbliga ad effettuare, asua cura e spese, tali modificazioni e spostamenti, ancorché comportino laricostruzione delle opere in attraversamento nel termine che gli saràindicato con avviso scritto dalla Società, rinunciando fin da ora a qualsiasidiritto o pretesa di compenso o indennità di sorta. Se trascorso dettotermine il Concessionario non avesse ottemperato alle ingiunzioni di cuisopra, la Società provvederà direttamente a tutte maggiori spese dellostesso”.La Corte d'Appello ha poi ritenuto che tale ultima disposizioneconvenzionale del 1997, che differiva dal testo degli articoli 7 delleconvenzioni del 1976, 1980 e 1985, perché per la prima volta indicava cheper opere di attraversamento dovevano intendersi non solo quelle postesulla proprietà autostradale, ma anche quelle ulteriori eventualmenteinteressate dai richiamati ampliamenti o modificazioni, abbia fornitol'interpretazione autentica della nozione di opere di attraversamento giàimpiegata, ma in senso più restrittivo, nelle convenzioni del 1976, 1980 e1985.Il giudice di secondo grado ha esteso, quindi, con efficacia retroattiva,anche a quelle convenzioni, l'obbligo del gestore della rete del gas di farsicarico in via esclusiva degli oneri economici delle modificazioni espostamenti di tale rete, conseguenti all'ampliamento autostradale,ricadenti sulla proprietà autostradale, previsto nelle prime tre convenzioni,anche a quelli ricadenti nella cosiddetta zona di rispetto delle autostrade.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026La Corte distrettuale ha ritenuto che tale “chiarimento” della nozione diopere di attraversamento si sarebbe reso evidentemente necessario, nellaconvenzione del 1997, per superare i contrasti interpretativi tra le partirispetto al testo delle precedenti convenzioni, nell'ambito di accordi definiticome di identico contenuto, ed ha considerato giustificata l'efficaciaretroattiva della convenzione del 1997 sotto questo profilo in quanto eraevidente che gli interventi di ampliamento, o modificazione dell'autostradae delle sue pertinenze non richiedevano solo interventi sulla rete del gasubicata sotto la rete autostradale, espressamente regolati dalleconvenzioni del 1976, 1980 e 1985, ma anche interventi sulla rete gasricadenti nella fascia di rispetto.Colmata quindi, attraverso l'interpretazione unitaria delle convenzioni del1976, 1980, 1985 e 1997, la lacuna della disciplina relativaall'individuazione del soggetto gravato dall'onere delle spese diampliamento e modificazione della rete del gas per la parte ubicata nellafascia di rispetto, e riconosciuto che la disciplina economica di tali speseera comunque rimessa all'accordo convenzionale delle parti, che cosìinteso doveva ritenersi esaustivo, la Corte distrettuale ha escluso larilevanza dei richiami compiuti dalle appellanti ai mutamenti normativiintervenuti tra gli articoli 25 e 26 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 ([OSCURATO:PERSONA]) e l'art. 65 del regolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992n.495, che aveva dato attuazione al Codice della Strada, reputandoperaltro trattarsi di norme non inderogabili pattiziamente, ed ha ritenutoegualmente irrilevante il richiamo delle appellanti agli articoli 170 e 171del D. Lgs. n. 163/2006 sulla risoluzione delle interferenze frainfrastrutture di pubblico interesse, trattandosi di normativa successivarispetto alle convenzioni oggetto di causa, non inderogabile, checomunque non regolava l'onere delle spese relative alle interferenze,rimesso alla disciplina dell'accordo convenzionale delle parti.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ritiene la Corte che il giudice di secondo grado abbia anzitutto violato ilcriterio dell'interpretazione letterale dell'art. 1362 c.c., che imponeva diricostruire la comune intenzione delle parti tenendo conto prioritariamentedel senso letterale delle parole, e valutando anche il comportamentoesecutivo successivo delle parti. Tale valutazione, infatti, andava fatta inriferimento all'esecuzione delle singole convenzioni concluse, e ciò sia inrelazione alle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, che in relazione a quelladel 1997, senza trasformarle artificiosamente in un unico contratto.Non poteva la sentenza impugnata considerare sbrigativamente le quattroconvenzioni, relative alla costituzione di distinte servitù, come regolanti lamedesima fattispecie nell'ambito di accordi di contenuto sostanzialmenteidentico, e considerarle come se si trattasse di un unico contratto e dellasua esecuzione (vedi fine pagina 7 – inizio pagina 8) al fine di valorizzare,in funzione integrativa e non interpretativa, il comportamento tenuto moltianni dopo ed in un contesto normativo mutato dalle parti con lasottoscrizione della convenzione del 1997 relativa ad una specifica edistinta interferenza.L'art. 1362 c.c., infatti, richiama il comportamento anche successivo dellemedesime parti stipulanti allo scopo di pervenire alla ricostruzione diquanto esse abbiano effettivamente voluto e disposto, e non al fine dimodificarne le disposizioni, perché l'operazione ermeneutica va compiutatenendo presente il confine - che non deve essere superato - fra laricostruzione di quanto le parti hanno effettivamente voluto e la surrettiziamodifica dei precedenti accordi, tramite comportamenti successiviantitetici (vedi in tal senso Cass. 23.5.2014 n.11533).Ulteriore violazione del criterio dell'art. 1362 c.c. é stata commessadall'impugnata sentenza nell'interpretare l'art. 9 della convenzione del1997, sopra richiamato, come se contenesse anche l'interpretazioneautentica degli articoli 7 delle distinte convenzioni del 1976, 1980 e 1985.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Premesso che trattandosi di una disposizione contrattuale e non di unanorma d'interpretazione autentica per sua natura retroattiva, va detto cheper poter considerare l'art. 9 come modificativo in senso estensivo allafascia di rispetto autostradale della nozione di attraversamentoconseguente ad ampliamento autostradale utilizzata nelle antecedenticonvenzioni del 1976, 1980 e 1985, sarebbe stata necessaria laconfigurabilità della convenzione del 1997 come un vero e proprio negoziodi accertamento, caratterizzato dall'identità di oggetto rispetto alleconvenzioni precedenti e dalla manifestazione espressa della volontà dieliminare l'incertezza su una situazione giuridica preesistente (vedi in talsenso Cass. 24.8.2012 n. 14618) intendendo la nozione diriferita, al pari che nella convenzione del 1997, anche alle modifiche edagli spostamenti della rete del gas e relative infrastrutture conseguentiall'ampliamento autostradale ricadenti nella fascia di rispetto, anziché nelsolo perimetro autostradale.Nella specie, però, la convenzione del 1997 non presentava testualmenteper quanto riportato nell'impugnata sentenza gli elementi costitutivi propridel negozio atipico di accertamento, avendo un oggetto distinto rispettoalle precedenti convenzioni del 1976, 1980 e 1985, riferite ad altreinterferenze della stessa autostrada A 14 Bologna – Taranto, e noncontenendo alcuna espressa manifestazione della volontà delle parti dieliminare una pregressa situazione giuridica di incertezza circa ilsignificato da attribuire alla nozione di attraversamento e circa la connessasorte delle spese sostenute per la sua modifica a seguito dell'ampliamentoautostradale richiesto dal concessionario nelle convenzioni di molti anniprecedenti.La sentenza impugnata per giustificare l'operazione d'interpretazione-integrazione compiuta, alla fine di pagina 7, ha poi sostenuto che il“chiarimento” contenuto nell'art. 9 della convenzione del 1997 sulNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026significato da attribuire al termine “attraversamento” impiegato già nelleconvenzioni del 1976, 1980 e 1985 si sarebbe evidentemente resonecessario per superare contrasti interpretativi rispetto al testo delleclausole delle precedenti convenzioni, asseritamente regolanti lamedesima fattispecie nell'ambito di accordi sostanzialmente di identicocontenuto. Sul punto però la motivazione é meramente apparente (vediquinto motivo), dal momento che la convenzione modificativa delladisciplina dei costi degli attraversamenti risale al 1997 ed é pacifico (vedipagina 2 del ricorso e 3 del controricorso) che l'informazione della SNAMda parte della concessionaria [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] circa la necessitàdi allargamento dell'autostrada A 14 Bologna – Taranto per larealizzazione della terza corsia nel tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA], conconseguente necessità di modifiche e spostamenti delle reti del gasinterferenti é avvenuta solo il 15.2.2008, oltre dieci anni dopo la firmadella convenzione del 1997, sicché le dispute fra le parti circa laripartizione degli oneri di spostamento delle reti del gas, che avevanoottenuto le concessioni delle servitù con le convenzioni del 1976, 1980 e1985, conseguenti all'ampliamento per la terza corsia ed inerenti allafascia di rispetto, nel 1997 non erano iniziate e neppure risultavanoipotizzabili.Il riferimento fatto poi dall'impugnata sentenza, al primo capoverso dipagina 8 seconda parte, alla circostanza che in caso di ampliamentoautostradale possano rendersi necessari modificazioni o spostamenti dellecondotte del gas sia nel tratto di attraversamento dell'autostrada, che neitratti delle fasce di rispetto in cui sono collocate, non abilita di per sé amodificare il contenuto testuale dell'art. 7 delle convenzioni del 1976,1980 e 1985 sulla base del diverso contenuto testuale dell'art. 9 dellaconvenzione del 1997, e non assurge ad autonoma ragione giustificativadell'operata integrazione delle tre convenzioni più risalenti, per cui inproposito va respinta la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c., in quantoNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026la Corte distrettuale non ha posto a fondamento della propria decisione undato di comune esperienza non rientrante nell'ambito del notorio, comeinvece sostenuto nel ricorso.La sentenza impugnata, con l'interpretazione-integrazione operata, oltre aviolare, nei termini indicati, il criterio relativo alla ricostruzione dellacomune intenzione delle parti sulla base del dato letterale e delcomportamento anche successivo delle stesse, riferito però all'esecuzionedelle singole convenzioni ex art. 1362 c.c., ha inoltre violato il criteriodell'interpretazione complessiva delle clausole delle convenzioni del 1976,1980 e 1985 fissato dall'art. 1363 c.c. (secondo motivo), il criterio dell'art.1364 c.c. (secondo motivo) ed il criterio dell'art. 1371 c.c. (sesto motivo).Le tre convenzioni suddette, infatti, sono state sottoscritte da Autostradeper l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di concessionaria della costruzione ed eserciziodell'[OSCURATO:PERSONA] – Taranto (A 14) sulla base della convenzionestipulata con ANAS il 18.9.1968, e con esse sono state costituite servitù disi legge che la SNAM ha chiesto di attraversare l'Autostrada, e poi si parladi condutture sotterranee convoglianti il metano attraverso l'Autostrada,mentre per la fascia di rispetto voluta dalla legge, ma di proprietà privatae non demaniale, regolata con l'attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia SPAdel solo potere di imposizione di interventi modificativi a tutela dellasicurezza della circolazione autostradale e dell'esigenza di deposito dimateriali e di apertura di cantieri sempre per la gestione e manutenzioneautostradale, ossia per interessi pubblici ritenuti prevalenti rispettoall'interesse pubblico alla gestione del gas, non risultano attribuiti adAutostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] poteri concessori, essendo solo utilizzabili leprocedure espropriative per pubblica utilità tanto dal concessionario,quanto dalla SNAM, che a sua volta cura l'interesse pubblico alla gestionedella rete del gas.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Dovendosi quindi interpretare le clausole delle convenzioni del 1976, 1980e 1985 le une per mezzo delle altre ai sensi dell'art. 1363 c.c., la Corted'Appello non avrebbe potuto interpretare la nozione di “attraversamento”utilizzata all'art. 7 di tali convenzioni, specificamente ed espressamenteriferita al solo attraversamento autostradale e non alle fasce di rispettoesterne all'area demaniale, senza considerare che nelle convenzioniAutostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] aveva operato come concessionaria di ANAS,proprietaria del solo demanio autostradale, per regolare gliinerenti allo spostamento della rete del gas ricadente su quell'area, e nonper regolare i costi degli spostamenti e delle modifiche della rete del gasricadenti sulla proprietà privata nella cosiddetta zona di rispettoautostradale, anche se a loro volta potenzialmente indotti dalla richiesta diampliamento dell'autostrada manifestata dalla concessionaria alla SNAM.Peraltro nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, sulla base delleregolamentazione pattizia introdotta, comprensiva anche dell'accollo allaSNAM delle sole spese per modifica e spostamento della rete del gasricadente all'interno dell'area demaniale e conseguenti alle richieste diampliamento autostradale provenienti da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA], éstato determinato il canone una tantum dovuto dalla SNAM per lacostituzione in suo favore della servitù di attraversamento dell'autostrada,sicché l'imposizione a quest'ultima, sulla base dell'operazioned'interpretazione-integrazione compiuta dalla Corte distrettuale, di costiaggiuntivi non previsti per le modifiche e gli spostamenti delle reti del gas,conseguenti all'ampliamento autostradale voluto da [OSCURATO:PERSONA] per l'ItaliaSPA, ricadenti però nella fascia di rispetto, non realizzerebbe l'equocontemperamento fra gli interessi delle parti richiesto dall'art. 1371 c.c.per i contratti a titolo oneroso, sbilanciando le convenzioni del 1976, 1980e 1985 a favore della concedente.Numero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026Nell'operazione d'interpretazione-integrazione compiuta dalla Cortedistrettuale va poi ravvisata anche la violazione del criterio interpretativodell'art. 1364 c.c..Ed invero, pur ammettendo che il termine “attraversamento” riferito alleopere sulla rete del gas che si rendano necessarie per gli ampliamenti e lemodifiche degli impianti autostradali possa essere considerato comeun'espressione di carattere generale, non necessariamente ricollegata allasola area demaniale autostradale ricompresa tra i cigli autostradali, comeindicato espressamente all'art. 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985,lo stesso non può essere esteso fino a ricomprendere, sulla base deldiverso dato testuale dell'art. 9 della convenzione del 1997, anche leopere sulla rete del gas che si rendano necessarie per gli ampliamenti e lemodifiche degli impianti autostradali e che ricadano invece nella zona dirispetto delle autostrade e non su area demaniale.A norma dell'art. 1364 c.c., infatti, le espressioni usate nel contratto perquanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sonoproposte di statuire (Cass. 18.5.2018 n. 12367; Cass. n. 18760/2005;Cass. n. 6351/1981), per cui avendo la convenzione del 1997 ad oggettoun'interferenza della rete gas rispetto all'autostrada A 14 Bologna –Taranto diversa rispetto alle interferenze regolate dalle convenzioni del1976, 1980 e 1985, l'art. 9 della convenzione del 1997 si riferiva ad unoggetto distinto rispetto a quello delle precedenti convenzioni e nonpoteva essere utilizzato retroattivamente per interpretare l'espressionegenerale in questione nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 solo perchénel fornire la nozione di “attraversamento” non conteneva limitazioni dicarattere temporale, riferendosi palesemente tale nozione alla stessaconvenzione del 1997 nella quale era inserita in ragione dell’oggettospecifico della convenzione senza alcun bisogno di specificazioni temporali.Ove pertanto la Corte distrettuale malgrado il dato testuale delleconvenzioni del 1976, 1980 e 1985, avesse nutrito ancora dubbi in ordineNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026all'individuazione della parte tenuta a farsi carico delle spese di modifica espostamento delle reti del gas conseguenti al richiesto ampliamentodell'autostrada nella fascia di rispetto sulla base di quelle convenzioni, nonessendo colmabile la lacuna sul piano interpretativo nel rispetto dei criteriermeneutici contrattuali violati degli articoli 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c.,avrebbe dovuto fare ricorso all'integrazione di quelle convenzioni ai sensidell'art. 1374 c.c., anzitutto in base al parametro della normativa vigenteall'epoca della sottoscrizione delle singole convenzioni.Infondate invece sono le censure dei primi nove motivi nella parte in cuilamentano la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D. n. 1740/1933, 822 e832, 1031 e 1058 c.c., degli articoli 5 e 37 della L. n. 59/1961, degliarticoli 1322, 1372 e 1379 c.c., della L. n. 765/1967, degli articoli 3, 25,27, 28 del D. Lgs. n. 285/1992 e del principio di conservazione delcontratto dell'art. 1367 c.c. (primo motivo, quarto e settimo motivo), inquanto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la disciplinadella ripartizione fra le parti degli oneri economici relativi alle opere sullarete del gas che si sono rese necessarie per gli ampliamenti e le modifichedegli impianti autostradali, richieste da [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] nel2008, sia stata rimessa dalle varie normative succedutesi nel tempo allesingole convenzioni pattuite dalle parti per le varie interferenze, negandol'esistenza di norme inderogabili.Infondato poi é l'ottavo motivo del ricorso, con il quale si lamenta laviolazione degli articoli 3, 25, 27 e 28 del D. Lgs. n. 285/1992 ([OSCURATO:PERSONA]) e la falsa applicazione dell'art. 65 di cui al D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 495 (regolamento di attuazione del Codice della Strada), nonché laviolazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione, e ci si duole dellamancata disapplicazione ex articoli 4 e 5 della L.n.2248/1865 allegato E)dell'art. 65 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. Talenorma, nel dettare la nozione di attraversamento stradale trasversale, viha ricompreso gli attraversamenti che interessano in tutto o in parte laNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026sezione della sede stradale, ma anche delle fasce di rispetto, mentre l'art.25 del Codice della Strada, nel ribadire la necessità dello strumento dellaconcessione per l'attraversamento con condutture delle strade, giàcontemplato dagli articoli 6 e 12 del R.D. n. 1740/1933, l'aveva riferitasolo agli attraversamenti delle sedi stradali e delle relative pertinenze,senza menzionare le fasce di rispetto.Nel rilevare che verosimilmente proprio i mutamenti normativi intervenutitra le prime tre convenzioni, quelle del 1976, 1980 e 1985, e quella del1997, hanno orientato le parti nel ripartire diversamente gli onerieconomici relativi alle opere sulla rete del gas che si sono rese necessarieper gli ampliamenti e le modifiche degli impianti autostradali, richieste daAutostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] nel 2008, nell'ultima convenzione rispetto alleconvenzioni precedenti, va affermata l'infondatezza dell'ottavo motivo.Per la convenzione del 1997, infatti, i suddetti oneri economici sono staticorrettamente posti a carico della SNAM sulla base della previsionepattizia specifica dell'art. 9, che per quell'interferenza ha esteso l'onere delgestore della rete del gas alle spese degli interventi sulla stessa dovuti adampliamento autostradale anche se ricadenti nella zona di rispetto e nonsull'area autostradale, senza che tale pattuizione contrattuale possaconsiderarsi nulla per violazioni di norme imperative, nella specie nonconfigurabili nell'art. 25 del Codice della Strada.L'ultimo motivo del ricorso, concernente l'asserita violazione dellanormativa in materia di interferenze tra infrastrutture (articoli 170 e 171del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163) é inammissibile per difetto di interesse.La sentenza impugnata, infatti, a pagina 9, secondo e terzo capoverso, harespinto il terzo motivo di appello, incentrato sull'asserita violazione dellacitata normativa sia perché sopravvenuta alle convenzioni oggetto dicausa, sia perché essa ha rimesso in primis all'accordo convenzionale frale parti interessate la regolamentazione dell'onere delle spese per leinterferenze tra infrastrutture e le appellanti non avevano spiegato perchéNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026la suddetta normativa, pur riguardando interessi patrimoniali di privati,dovesse essere considerata inderogabile.Orbene le ricorrenti, mentre hanno censurato tale statuizione sotto ilprofilo che il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 era comunque entrato in vigorequando il 15.2.2008 [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] ha comunicato alla SNAMla necessità di ampliare l'autostrada A 14 Bologna – Taranto con larealizzazione della terza corsia nel tratto Senigallia – [OSCURATO:PERSONA], conconseguente necessità di modifiche e spostamenti delle reti del gasinterferenti, non hanno mosso alcun rilievo alla motivazione addotta dalgiudice di secondo grado nella parte in cui ha respinto il terzo motivo diappello osservando che il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 aveva comunquerimesso all'accordo convenzionale fra le parti interessate laregolamentazione dell'onere delle spese per le interferenze trainfrastrutture, e che non era stato addotto alcun argomento perdimostrare che la disciplina degli articoli 170 e 171 di quel decreto,inerente ad interessi patrimoniali di privati, fosse inderogabile.Va quindi richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte,secondo la quale il motivo di ricorso é inammissibile per difetto diinteresse se la statuizione impugnata sia sorretta da una doppia ratiodecidendi ed il motivo ne censuri una sola, giacché la ratio decidendi noncensurata sarebbe sufficiente a sorreggere la statuizione anche se ilmotivo proposto fosse fondato (vedi in tal senso ex multis Cass. sez. lav.5.5.2025 n.11755; Cass. 14.2.2012 n. 2108; Cass. n. 22753/2011; Cass.n.12372/2006).La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello diRoma in diversa composizione, che non potendo interpretare leconvenzioni relative alle interferenze autostradali del 1976, 1980 e 1985in violazione dei criteri degli articoli 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c., ovenon ritenga sufficiente il dato testuale di quelle convenzioni perindividuare la disciplina pattuita relativa al rimborso degli oneri diNumero registro generale 14446/2020Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 7446/2026Data pubblicazione 28/03/2026spostamento della rete del gas in fascia di rispetto conseguenti allarichiesta di ampliamento del concessionario autostradale, dovrà farericorso all'integrazione delle convenzioni ex art. 1374 c.c. facendoapplicazione della normativa vigente alla data di sottoscrizione dellesingole convenzioni.Sulle spese processuali anche del giudizio di legittimità provvederà, inbase all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua nellaCorte d'Appello di Roma in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, terzo, quinto e sesto motivo del ricorso,inammissibile il decimo e respinti i restanti motivi, cassa l'impugnatasentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'Appello diRoma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA] OriliaP.Q.MLa Corte accoglie il secondo, terzo, quinto e sesto motivo del ricorso,inammissibile il decimo e respinti i restanti motivi, cassa l'impugnatasentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'Appello diRoma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]