CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 18434/2015, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], personalmente e quali soci della [OSCURATO:PERSONA] & C., s.d.f., rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12 presso lo studio del medesimo (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino), giusta procura speciale a margine del ricorso 4, - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 34/5/15, pronunciata il 6 ottobre 2014, depositata il 13 gennaio 2015, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2015, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] emesso all'esito di verifica intrapresa nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di "auto recuperi e demolizioni impianti industriali, escavazioni e movimento terra, lavori edili e stradali", espletati anche accertamenti bancari, l'Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], notificò ai signori Marco e [OSCURATO:PERSONA], quindici avvisi di accertamento, ipotizzando l'esistenza di società di fatto tra i medesimi ed il genitore Giuseppe, deceduto il 4 marzo 2009, contestando agli stessi, in proprio e quali soci della suddetta società di fatto, ricavi evasi per euro 5.740.189,03 per gli anni d'imposta dal 2004 al 2008. Gli atti impositivi furono tutti impugnati dai destinatari dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che accolse i ricorsi dei contribuenti. L'Agenzia delle entrate impugnò la pronuncia resa dal giudice di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Toscana, che, con sentenza n. 34/5/15, depositata il 13 gennaio 2015, non notificata, accolse l'appello dell'Amministrazione finanziaria, condannando i germani Federighi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Avverso detta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, l'ultimo dei quali articolato in tre distinti profili, cui l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Ritenuto che: 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la CTR della Toscana avrebbe motivato la decisione assunta sostanzialmente riproducendo, in modo del tutto acritico, il contenuto della memoria depositata in atti dall'Agenzia delle entrate nel giudizio di appello ed ignorando la questione decisiva valorizzata dal giudice di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo non provato l'elemento rivelatore dell'esistenza di una società di fatto, costituito dalla compartecipazione agli utili e alle perdite. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso ogni rilevanza della sentenza penale assolutoria, passata in giudicato, resa nei confronti dei germani Federighi, in relazione al reato a loro contestato, di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74/2000, per omessa presentazione della dichiarazione negli anni d'imposta oggetto di accertamento, nella ritenuta qualità di soci di fatto di quella che risultava essere l'attività d'impresa svolta dal padre quale ditta individuale.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art.116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla valutazione compiuta dal giudice penale nella sentenza n. 502/12 del Tribunale di Massa, circa la sussistenza della società di fatto tra i ricorrenti ed il padre [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729, 2247 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, nell'esaminare il profilo della rilevanza delle prove scaturite dalle indagini bancarie ed il flusso delle somme affluite sui conti correnti bancari di Marco e [OSCURATO:PERSONA], aveva finito col porre a carico dei contribuenti l'onere della prova negativa rispetto alla contestata partecipazione alla società di fatto, da esperirsi attraverso la giustificazione della provenienza aliunde delle somme di denaro rivenute sui loro conti correnti personali. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti censurano ancora la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2247, 2700, 2727, 2728, 2729 cod. civ., nonché degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere fondato la valutazione della sussistenza della società di fatto su presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, attribuendo peraltro, in maniera erronea, efficacia privilegiata fino a querela di falso al verbale di accesso dei militari della Guardia di Finanza che, in data 5 agosto 2008, avevano rilevato la presenza in loco dei germani Federighi come «intenti a prestare la loro opera lavorativa sui beni aziendali (guida, muletto, spostamento materiali ecc.)», ciò costituendo frutto di una mera valutazione dei verbalizzanti, come tale liberamente apprezzabile dal giudice.6. Con il sesto motivo, infine, i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame: a) della questione relativa al comprovato afflusso dei ricavi dell'azienda esclusivamente sul conto di [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2006 e 2007; b) della questione relativa all'esistenza di rapporti dei ricorrenti con clienti della ditta [OSCURATO:PERSONA]; c) della questione relativa all'individuazione dei "beni aziendali", al riguardo denunciando anche violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione incoerente, direttamente percepibile dalla lettura stessa della sentenza impugnata. 7. Il primo motivo è infondato e va rigettato. 7.1. Alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale", richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., ciò che si verifica allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr., tra le molte, Cass. sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248; Cass. sez. 6-5, 13 marzo 2018, n. 6077; Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736). 7.2. La sentenza in questa sede impugnata contiene, invece, un'ampia disamina delle questioni di fatto e di diritto esaminate, consentendo un'agevole verifica delle rationes decidendi che sorreggono il convincimento assunto, che sono oggetto, infatti, di specifici ulteriori motivi di ricorso da parte dei contribuenti, di seguito esaminati. 7.3. A ben vedere i ricorrenti lamentano che il giudice tributario di appello avrebbe recepito in modo acritico le difese spiegate dall'Agenzia delle entrate in grado d'appello, segnatamente con la memoria depositata in atti in detto grado di giudizio dinanzi alla CTR della Toscana, ma la censura mossa - oltre a porsi in contrasto con quanto statuito da Cass. SU, 16 gennaio 2015, n. 642 (in senso conforme si vedano anche Cass. sez. 6-2, ord. 7 novembre 2016, n. 22562; Cass. sez. 5, 8 maggio 2015, n. 9334), secondo cui <n'el processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive..», di cui gli stessi ricorrenti mostrano di essere edotti - in realtà non coglie nel segno, avendo la CTR unicamente recepito, per esigenze di chiarezza espositiva, lo schema nel quale, con la richiamata memoria, l'Agenzia delle entrate ha sussunto i fatti di causa, senza abdicare in alcun modo al proprio compito di valutazione delle prove secondo le norme che ne regolano l'esame. 8. Il secondo motivo è del pari infondato. Non sussiste, infatti, la violazione delle norme di legge processuali lamentata dai ricorrenti, non avendo ignorato la CTR che era nelle more intervenuto un giudicato assolutorio, peraltro in relazione all'art. 530 cpv., cod. proc. pen., in sede penale nei confronti dei medesimi germani Federighi in relazione al reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74/2000, ma avendo correttamente affermato la necessità - in ragione evidentemente del c.d. regime del doppio binario tra accertamento tributario e quello svolto in sede penale - di «compiere un'autonoma valutazione delle risultanze processuali, soprattutto tenendo conto del diverso regime normativo delle prove che caratterizza i due giudizi»; ciò a cui ha provveduto, in linea con quanto costantemente affermato in materia da questa Corte (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 25 febbraio 2020, n. 4982). 9. Il terzo motivo è inammissibile, in primo luogo perché denuncia la violazione di una norma di legge processuale in relazione al parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma soprattutto perché, ove la censura debba intendersi effettivamente riferita, come si evince dall'articolazione del motivo di ricorso, alla norma da ultimo citata, non attiene all'omesso esame di un fatto, che deve intendersi, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. la già citata Cass. SU, n. 8053/2014), in senso storico naturalistico, ma piuttosto al lamentato omesso esame della valutazione dei fatti quale operata dal giudice penale e che ha portato il Tribunale di Massa ad escludere la sussistenza del reato ascritto ai prevenuti. 10. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, quest'ultimo nella sua triplice ripartizione, possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro strettamente connessi. Essi sono inammissibili, in quanto, rispettivamente, il quarto ed il quinto sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ed il sesto sotto quella di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e/o, quanto all'ultimo profilo di censura dedotto, di mancanza assoluta di motivazione, mirano in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici quale operata dal giudice di merito, ciò che è precluso in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SU, 27 dicembre 2019, n. 34476; più di recente cfr. anche Cass. sez. 5, ord.16 settembre 2021, n. 25155; Cass. sez. lav., 3 novembre 2020, n. 24395). 10.1. In relazione, più puntualmente, al quarto motivo di ricorso, l'ipotizzata violazione dell'art. 2700 cod. civ. riguardo all'efficacia sino a querela di falso di quanto indicato nel verbale di accesso del 5 agosto 2008, è frutto di lettura non condivisibile del dato letterale riportato in sentenza, avendo la CTR - quale oggetto della diretta percezione dell'ufficiale verbalizzante - inteso affermare che la piena efficacia fidefaciente sino a querela di falso riguardava il fatto che i due fratelli furono rinvenuti presso la sede aziendale e che stavano lavorando su beni siti in azienda, essendo ovvio che il fatto che stessero lavorando nell'interesse della società di fatto ritenuta sussistente con il genitore è oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice di merito, valutazione che è stata condotta nell'ambito delle norme di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in tema di ragionamento inferenziale, come si rileva dal prosieguo della motivazione della sentenza impugnata. 10.2. Quanto, poi, ai fatti dei quali i ricorrenti lamentano l'omesso esame nell'ambito del sesto motivo di ricorso, come sopra riportati sub 6), va ricordato che il giudice di merito, al fine di motivare il proprio convincimento, non è tenuto ad esaminare tutte le circostanze di fatto ma solo quelle che, in base a motivazione non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, ritenga decisive ai fini della sua formazione, restando esclusa la censurabilità, nell'ambito dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del convincimento del giudice circa la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (cfr., tra le altre, Cass. sez. 2, ord. 19 luglio 2021, n. 20553). 11. Il ricorso dei contribuenti va pertanto rigettato. 12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo d