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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 17564/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6767/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e SimonettaRottin, giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] protempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colarizi, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso -intimato- RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli avverso la sentenza n. 1583/2016 d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 16/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Bologna, nel liquidare con la sentenza riportata in copertina le indennità reclamate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – per l'esproprio subito ad opera della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di una porzione di un più ampio compendio immobiliare da destinarsi alla realizzazione della strada provinciale [OSCURATO:PERSONA], nonché per la diminuzione di valore dell'area residua rimasta in sua proprietà, ha altresì disatteso le istanze ricorrenti intese, nell'ordine, alla rinnovazione della CTU presa a base per la determinazione delle predette indennità, senza adottare al riguardo alcuna motivazione, al ristoro del pregiudizio discendente dalla destinazione d'uso in quanto il relativo vincolo aveva natura conformativa e alla liquidazione delle ulteriori indennità previste in favore del proprietario coltivatore diretto, poiché essa spetta solo a chi svolge individualmente tale attività, onde ne sono escluse le società di capitali, e del proprietario in conseguenza del pregiudizio derivante dalla realizzazione dell'opera pubblica, giacché la relativa domanda è estranea alla competenza per materia attribuita in unico grado alla Corte d'Appello.

La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla ricorrente con sette mezzi, ai quali replica l'intimata con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo motivo di ricorso recita violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 195, comma 3, e 196 cod. proc. civ. e degli artt.24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ed omesso esame circa un fatto per il giudizio che è stato oggetto di RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente nell'illustrarne il contenuto che la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver erroneamente ritenuto che la variante in conseguenza della quale all'area interessata era stata attribuita la destinazione urbanistica di "zona agricola di tutela dell'abitato" fosse stataadottata dalla [OSCURATO:PERSONA] quando invece autore ne era il Comune di Reggiolo in Piano, che l'obbligo motivazionale potesse essere soddisfatto per relationem mediante un acritico rinvio agli esiti della CTU e che l'istanza di rinnovazione di questa, reiteratamente rinnovata nel corso del giudizio, potesse essere disattesa senza enunciare alcuna motivazione al riguardo.

2.2. Il motivo non ha pregio.

Sfrondato, per vero , di ogni suggestione motivazionale , che non va oltre la mera soglia di una denuncia di principio e che certo non si veste di maggior consistenza se,per essa, si pensi al rilievo in punto di errata indicazione dell'ente locale che ebbe a deliberare la variante urbanistica d'area, dato che, in disparte dall'inconferenza decisoria del punto, il rilievo non ha la dignità del fatto decisivo secondo la lettura nomofilattica dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., le residue censure in diritto – quando non se ne debba decretare pregiudizialmente l'inammissibilità laddove alla denuncia della norma asseritamente violata non si faccia seguire l'indicazione del quomodoe del quandole affermazioni riportate in sentenza si pongano in contrasto con esse o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: è il caso per intenderci dell'asserita violazione degli artt. 115, 116 e 195 cod. proc. civ. – non godono certamente di una sorte migliore.

Vale cioè a dire, quanto al rilievo inteso a denunciare la nullità della sentenza per aver fatto proprie le conclusioni del CTU, che, se esso non debba prematuramente ritenersi assorbito perché secondo quanto si crede stabilmente «la sentenza di merito in tema di determinazione del RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l'itertecnico - valutativo dell'ausiliar io del giudice» (Cass., Sez.

I, 28/01 /2000, n. 956; Cass., Sez.

I, 14/09/1999, n. 9814; Cass., Sez.

I, 26/04/1999 n. 4138), non coglie propriamente nel segno dato chela Corte d'Appello, come consta dalla pagina 3 della motivazione, ha diffusamente espresso le ragioni della propria adesione alla CTU richiamando tutti gli aspetti di essa che, non essendo contestati, si rendevano perciò meritevoli di condivisione; di tal ché, se in via di principio va più generalmente ribadito che il giudice che intenda far proprie le conclusioni del CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere (Cass., Sez.

V, 6/05/2021, n. 11917; Cass., Sez.

IV, 22/02/2006, n. 3881; Cass., Sez.

IV, 17/05/1999, n. 4787) e può perfino operarne il richiamo, anche per relationem(Cass., Sez.

I, 11/06/2018, n. 15147), nondimeno,con riferimento al rilievo qui formulato, corre poi l'obbligo di considerare,perché il motivo è sul punto silente, che vi è di regola l'onere in capo a chi ne voglia fare materia di ricorso per cassazione, di indicare analiticamente in nome del principio di autosufficienzaquali siano state le osservazioni del consulente di parte pretermesse dal giudicante (Cass., Sez.

I, 17/07/2014, n. 16368 ; Cass., Sez.

III, 11/01/2001, n. 331; Cass., Sez.

IV, 12/08/1994, n. 7392).

Quanto invece al rilievo in ordine alla mancata rinnovazione della CTU, si può anche convenire sul fatto che la decisione al riguardo debba essere motivata, ma, in disparte dalla considerazione che il rilievo non soddisfa nella specie l'onere di autosufficienza dal momento che la ricorrente non indica quali fossero le ragioni alla base dell'istanza, sicché la Corte non è in grado di poterne valutare la concludenza, è vero, peraltro, che, trattandosi di un provvedimento discrezionale rimesso al prudente apprezzamento del decidente (Cass., Sez.

V, RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25253; Cass., Sez.

III, 14/11/2008, n. 27247; Cass., Sez.

III, 2/03/2006, n. 4660) non è indispensabile una formale pronuncia sul punto (Cass., Sez.

III, 29/09/2017, n. 22799 ; Cass., Sez.

III, 19/07/2013. n. 17693; Cass., Sez.

IV, 24/09/2010, n. 20227) e la motivazionedi esso può anche essere – come è a vvenuto qui dove la Corte d'Appello, come visto, ha considerato dirimente che i riscontri peritali fossero incontestati – implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez.

II, 6/05/2002, n. 6479).

3.1. Il secondo motivo di ricorso recita violazione e falsa applicazione dell'art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Sostiene la ricorrente nell'illustrarne il contenuto che la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver erroneamente liquidato le indennità dovutele determinando il valore delle aree ablate in applicazione del criterio costituito dal [OSCURATO:PERSONA] (VAM), quantunque detto criterio non sia più vigente nel nostro ordinamento per essere stato espunto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5-bis, comma 4, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito in l. 8 agosto 1992, n. 359, dovendo ritenersi operante in sua vece il criterio costituito anche per le aree non edificabili dal valore di mercato.

3.2. Il motivo non ha pregio.

La Corte d'Appello come si legge alle pagine 3 e 4 della sentenza ha liquidato le indennità in questione considerando espressamente «il valore di mercato dell'area», sulla base di esso procedendo appunto tanto a calcolare l'indennità di esproprio prevista per l'ablazione della porzione del fondo da destinarsi a sede stradale dall'art. 40 d.P.R. 327/2001 quanto l'indennità prevista per il deprezzamento subito dall'area rimasta in proprietà della ricorrente a mente dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, senza neppure il criterio dei VAM.

RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] discende che la censura si rivela eccentrica rispetto al decisumed estranea dunque alla sua ratio, sottraendosi perciò all'esame qui richiesto.

4.1. Il terzo motivo di ricorso recita violazione efalsa applicazione degli artt.33 e 40 d.P.R. 327/2001, degli artt. 42-117 Cost. dell'art. 17 Carta di Nizza, dell'art. 1, primo protocollo addizionale CEDU in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente nell'illustrarne il contenuto che la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver erroneamente ricusato di indennizzarla del pregiudizio da essa sofferto per essere stata costretta a cessare la propria attività imprenditoriale in conseguenza dell'intervenuto esproprio, e ciò senza considerare gli sviluppi fatti segnare dalla materia in ambito sovranazionale, segnatamente, per effetto dell'interpretazione della Corte EDU, intesi a riconoscere all'azienda e, più in generale, all'impresa la dignità di entità economica autonomamente tutelabile nel contesto delle procedure di esproprio,e senza valutare la sussistenza nella specie del vincolo funzionaletra i beni espropriati ed attività di impresa.

4.2. Il motivo non ha pregio.

Trattasi, per vero, di questione nuova dato che la Corte d'Appello –che pur ha proceduto a liquidare alla ricorrente l'indennità dovuta per l'esproprio parziale conseguente alla diminuzione di valore patita in ragione dell'ablazione dalla residua sua proprietà ed ha nello stesso contesto pure respinta la domanda proposta dalla ricorrente per l'espropriazione larvata –non è stata invece sollecitata a pronunciarsi sul tema illustrato con il motivo.

Stante l'evidente diversità di contenuto, detto tema non può infatti ritenersi implicitamente sviluppato dalla ricorrente né reclamando l'indennità prevista dall'art. 33 d.P.R. 327/2001, posto che questa ha riguardo al solo valore venale RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli del bene rimasto in proprietà prima e dopo l'ablazione, mentre la questione qui sollevata intende far valere il diverso pregiudizio sofferto dall'ablato che in conseguenza dell'esproprio si veda inibito l'esercizio della propria attività imprenditoriale; ne reclamando l'indennità prevista dall'art. 44 d.P.R. 327/2001, prescindendo essa per tabulas dalla perdita di un'utilità economica.

E, dunque, non constando,anche nell'inosservanza al principio dell'autosufficienza, ove la questione in parola abbia formato oggetto di devoluzione all'organo decidente di merito, il suo esame non può aver luogo in questa sede, potendo notoriamente sottoporsi alla Corte di Cassazione solo le questioni che abbiano formato oggetto di cognizione nei pregressi gradi di merito.

4.3. Giova comunque, osservare che la questione ha già formato più volte oggetto di pronunciamento negativo da parte di questa Corte, che a partire dal fondamentale arresto di Cass. 11782/2007 ha da sempre fatto valere il principio che «l'indennità di espropriazione è unica, ed essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione, ed il termine di riferimento per la sua determinazione è rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, esoprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, e non anche dal reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto dal non potere ulteriormente svolgere mediante l'uso dello stesso immobile la precedente attività.

Ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l'ulteriore svolgimento dell'impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore su di essi, né all'azienda organizzata dall'imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell'azienda in sé considerata, RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi».

Né per vero, rispetto a questo approdo, vi sarebbe, nella specie, ragione, se il punto fosse esaminabile, di mutar partito alla luce delle considerazioni di cui si è fatta più riprese interprete la giurisprudenza CEDU segnatamente nel caso [OSCURATO:PERSONA] vs Italia.

Sebbene nell'occasione –e così successivamente – si sia ribadita la convinzione che la nozione di "beni" evocata nella prima parte dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 abbia una portata autonoma che non si limita alla proprietà di beni materiali ed è indipendente dalle qualificazioni formali del diritto interno (Iatridis c.

Grecia [GC], n. 31107/96, § 54, CEDU 1999-II; Beyeler c.

Italia [GC], n. 33202/96, § 100, CEDU 2000-I;), sicché è da credere che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 contempli sia beni attuali che valori patrimoniali, compresi i crediti, nonché alcuni altri diritti e interessi che costituiscono degli attivi da considerarsi appunto "beni" ai fini di questa disposizione ([OSCURATO:PERSONA] S.A. c.

Belgio, 20 novembre 1995, § 31, serie A n. 332; Kopecký c.

Slovacchia [GC], n 44912/98, § 35, CEDU 2004-IX; Association nationale des pupilles de la Nation c.

Francia (dec.), n. 22718/08, 6 ottobre 2009), declinandosi in tal modo un principio che aprela porta all'indennizzabilità del pregiudizio consistente nella cessazione dell'attività di impresa conseguente "alla revoca della proprietà", nondimeno con riferimento al caso concreto, andrebbe tenuto conto che, come annota la sentenza in impugnazione, l'area espropriata «era parte di un più ampio fondo agricolo esteso per oltre 177 ettari, di cui costituiva una porzione pari pertanto a poco più dell'1% della superficie totale»e, dunque, come bene si è notato in relazione ad una vicenda analoga, le fattispecie non sarebbero per questo esattamente sovrapponibili, vero che nel precedente CEDU dianzi citato il diritto era stato riconosciuto in conseguenza della perdita di "un attrezzo di lavoro", stante l'impossibilità dell'attore di trasferire altrove la propria RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli impresa (Cass., Sez.

I, 9/05/2013, n. 11013, in motivazione), circostanza che le viste considerazioni della Corte d'Appello porterebbero invece qui ad escludere.

5.1. Il quarto motivo recita violazione e falsa applicazione dell'artt. 33 d.P.R. 327/2001, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 1, primo protocollo addizionale CEDU in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente, nell'illustrarne il contenuto, che la sentenza impugnata sarebbe viziata, oltre per il contrasto sul punto con la giurisprudenza CEDU, per aver erroneamente ricusato l'indennizzabilità del danno aziendale conseguente alla destinazione d'uso impressa all'area di cui la ricorrente era rimasta proprietaria sulla base di una ricostruzione fattuale non corrispondente al vero, essendosi ritenuto che la destinazione a "zona agricola di tutela dell'abitato" fosse stata introdotta in epoca antecedente all'apposizione del vincolo espropriativo, quando viceversa ne era dimostrata l'adozione in uno con la determinazione di procedere alla realizzazione dell'opera pubblica e ne fosse, perciò,provata la natura espropriativa.

5.2. Il motivo non ha pregio.

La Corte d'Appello, nel giustificare il proprio convincimento sul punto, ha fatto rilevare l'impossibilità di procedere alla liquidazione del pregiudizio lamentato dalla ricorrente per via della destinazione dell'area rimasta in proprietà della stessa a "zona agricola di tutela dell'abitato" sulla considerazione che «tale specifica destinazione d'uso non solo risulta introdotta in sede di variante allo strumento urbanistico comunale approvata e divenuta esecutiva con delibera della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca antecedente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma soprattutto ha natura di vincolo conformativo e non già di espropriativo».

E' evidente che così ragionando la Corte d'Appello –come del resto la stessa ricorrente non fa mistero di credere assumendo che il ragionamento in questione sia viziato proprio perché mutuato sulla RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli scorta di una ricostruzione fattuale del punto in discussione non corrispondente al vero –abbia stilato il proprio giudizio in grazia delle ragioni di convinzione estrapolate dal sottostante quadro istruttorio per come questo è venuto a schiarirsi per effetto dell'attività deduttiva dispiegata dalle parti e delle acquisizioni probatorie a cui si è fatto seguito e che hanno trovato in particolare riassuntiva rappresentazione nella consulenza tecnica d'ufficio.

La Corte distrettuale ha in tal modo non solo estrinsecato l'ufficio giudicante in conformità al principio secondo cui compete solo al giudice del merito apprezzare le risultanze probatorie di causa selezionando le fonti del proprio convincimento e dando di esse compiuta rappresentazione nel motivare la propria decisione, ma,nel ritenere che il vincolo insistente sull'area rimasta in proprietà della ricorrente avesse natura conformativa e che, di conseguenza, la determinazione dell'indennità dovuta per effetto della sua apposizione non potesse prescindere da esso, con ciò escludendo che fosse indennizzabile il preteso pregiudizio accampato dalla ricorrente per il declino produttivo dell'azienda, ha dato più significativamente seguito ad un apprezzamento di fatto che non si presta,sotto lo specifico profilo qui dedotto in questa sede, a costituire oggetto di revisione,non essendo compito della Corte di Cassazione rivedere le determinazioni assunte in punto di fatto dal giudice di merito.

Ne consegue che non potendo trovare riscontro il primo errore imputato in parte quadal motivo e r estando dunque fermo il giudizio formalizzato sul punto dal decidente del grado, le ulteriori censure ivi sviluppate restano conseguentemente assorbite, essendone palese la logica subordinazione.

6.1. Il quinto motivo di ricorso recita violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 4, d.P.R. 327/2001 e degli artt. 1 e 2 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente, nell'illustrarne il contenuto, che la sentenza RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli impugnata sarebbe viziata per aver erroneamente rigettato – sul presupposto che essa possa essere riconosciuta solo in favore del «soggetto individuale», restandone dunque escluse come la ricorrente le società di capitali –la domanda intesa alla percezione dell'indennità aggiuntiva prevista dalla prima delle norme richiamate in favore del proprietario coltivatore diretto od imprenditore agricolo, quantunque alla stregua delle norme seconde richiamate il perimetro applicativo della nozione di imprenditore agricolo non si possa dire che sia circoscritto al solo imprenditore agricolo persona fisica, potendo le attività qualificantiil relativo status – nella specie rappresentata dalla conduzione di un allevamento suinicolo – essere disimpegnate anche da una società di capitali.

6.2. Ilmotivo è fondato.

La tesi ricorrentetrova infatti espressa conferma nel dettato dell'art. 40, comma 4, d.P.R. 327/2001 che affianca alla figura del proprietario coltivatore diretto, anche la figura del proprietario imprenditore agricolo e poiché, in forz a della nozione di imprenditore agricolo professionale risultante dall'art. 1 d.lgs. 99/2004 detta qualità può essere assunta anche da chi svolga le attività qualificanti lo status di imprenditore agricolo a mente dell'art. 2135 cod. civ., in forma societaria ed anche perciò, come puntualizza il medesimo art. 1 al comma 1,da una società di capitali, già per questa sola considerazione la contraria lettura operata dalla Corte felsineanon si giustifica.

E però maggiormentesignificativo del cambio di passo fatto segnare su questo terreno dall'evoluzione legislativa il confronto tra la previsione recata ora dall'art. 40, comma 4, d.P.R. 327/2001 ed il suo antecedente più diretto ovvero l'art. 17 l. l. 22 ottobre 1971, n. 865, che prevedeva l'erogazione dell'indennità di che trattasi solo in favore del proprietario coltivatore diretto senza far menzione della più ampia categoria degli imprenditori agricoli.

Da tale norma la giurisprudenza di questa Corte aveva infatti consolidatamente tratto la convinzione che essa RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli «condiziona la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione diretta agraria del terreno, con conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioè, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata), tanto individuale quanto costituito sotto forma di società commerciale (di capitali o di persone)» (Cass., Sez.

I, 15/05/2008, n. 12306; Cass., Sez.

I, 19/02/2003, n. 2477; Cass., Sez.

I, 27/04/1999, n. 4191).

Convinzione che non appare più reiterabile alla luce del mutato quadro normativo come questa Corte ha già avuto indirettamente occasione di riconoscere negando, in relazione appunto ad una vicenda in cui l'indennità era reclamata nel vigore dell'art. 17 l. 865/1971 da un imprenditore agricolo, che alla norma recata dall'art. 40, comma 4. d.P.R. 327/2001 possa accordarsi un « carattere meramente ricognitivo»(così in motivazione Cass., Sez.

I, 9/05/2013, 11013).

7.1. Il sesto motivo di ricorso recita violazione e falsa applicazione dell'art. 44 d.P.R. 327/2001 e degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente, nell'illustrarne il contenuto, che la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver erroneamente rigettato –sul presupposto che essa esula dalla propria competenza in unico grado – la domanda intesa alla percezione dell'indennità prevista in favore del proprietario a fronte del pregiudizio che egli abbia a soffrire per effetto della realizzazione dell'opera pubblica – pregiudizio nella specie rappresentato dall'impossibilità di assicurare il rispetto delle prescrizioni unionali in tema di allevamenti suinicoli – e ciò malgrado l'ordinamento mostri di perseg uire nei più diversi ambiti, in quanto volto a garantire l'attuazione del principio costituzionale del giusto processo, il principio della concentrazione delle tutele.

7.2. Il motivo è fondato.

RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli E opinione stabilmente invalsa nella giurisprudenza di questa Corte, segnatamente emersa in relazione all'indennità prevista dall'art. 33 d.P.R. 327/2001 – ma di cui si è creduto di poter fare applicazione anche ad una vicenda analoga a quella qui in esame, traendone la conclusione sul terreno processuale che anche in detta ipotesi sussista la competenza in unico grado della Corte d'Appello (Cass., Sez.

I, 11/10/2021, n. 27555) – che il prin cipio dell'unicità della vicenda espropriativa, anche quando il pregiudizio inferto al diritto di proprietà si manifesti in più modi, non renda concepibile l'insorgenza di tanti crediti quante sono le ragioni di possibile indennizzabilità accampate dal suo titolare (Cass., Sez.

I, 14/06/2018, n. 15696 ), in quanto il regime indennitario previsto dal legislatore a beneficio del medesimo prende forma nel solco del medesimo fatto generatore ed è inteso a ristorare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo (Cass., Sez.

U, 25/06/2012, n. 10502).

In buona sostanza, pur se esso prescinde da un provvedimento ablativo, il diritto all'indennità prevista dall'art. 44 d.P.R. 327/2001 non decampa dal quadro delle tutele apprestate dall'ordinamento in favore del proprietario ablato e partecipa perciò della medesima funzione che si riconosce agli altri diritti di indennità che competono all'ablato, poiché esso, al pari di questi, si fonda sul medesimo principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato (Cass., Sez.

U, 11/06/2003, n. 9341).

E' intuitivo, dunque – anche senza contare le ricadute positive d el principio costituzionale del giusto processo, che vale comunque ad orientare la soluzione in direzione della ragionevole durata di esso ed osta perciò ad una dispendiosa ed inutile moltiplicazione dei giudizi – che comunanza di funzione ed inerenza alla medesima vicenda fattuale portino a sposare, anche con riguardo al tema qui in discussione, sul piano processuale un'impostazione che favorisca la concentrazione RG 6767/17Soc.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli delle tutele in capo ad un unico organo, evitandone la dispersione in più rivoli, sicché se la competenza della Corte d'Appello sussiste indubitabilmente per i giudizi che, nella forma dell'opposizione alla stima attengono alla determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio, del pari deve ritenersi sussistente anche in relazione alla domanda volta a determinare l'indennità prevista per l'espropriazione c.d. larvata dell'art. 44 d.P.R. 327/2001.

Ne consegue che la contraria statuizione resa al riguardo dalla decisione qui impugnata non si allinea a questo metro di giudizio e va pertanto cassata.

8. Il settimo motivo di ricorso concerne il capo delle spese statuito dalla Corte d'Appello con la sentenza qui impugnata e resta assorbito , in ragione dell'accoglimento del quinto e del sesto.

9. Conclusivamente il primo, il secondo, il terzoed il quarto motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili; vanno invece accolti il quinto e sesto motivo e va dichiarata assorbito il settimo motivo; l'impugnata sentenza andrà perciò cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa andrà rinviata avanti al giudice a quoper un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso; accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso; dichiara as

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6767/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e SimonettaRottin, giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] protempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colarizi, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso -intimato- RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso la sentenza n. 1583/2016 d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 16/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Bologna, nel liquidare con la sentenza riportata in copertina le indennità reclamate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – per l'esproprio subito ad opera della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di una porzione di un più ampio compendio immobiliare da destinarsi alla realizzazione della strada provinciale [OSCURATO:PERSONA], nonché per la diminuzione di valore dell'area residua rimasta in sua proprietà, ha altresì disatteso le istanze ricorrenti intese, nell'ordine, alla rinnovazione della CTU presa a base per la determinazione delle predette indennità, senza adottare al riguardo alcuna motivazione, al ristoro del pregiudizio discendente dalla destinazione d'uso in quanto il relativo vincolo aveva natura conformativa e alla liquidazione delle ulteriori indennità previste in favore del proprietario coltivatore diretto, poiché essa spetta solo a chi svolge individualmente tale attività, onde ne sono escluse le società di capitali, e del proprietario in conseguenza del pregiudizio derivante dalla realizzazione dell'opera pubblica, giacché la relativa domanda è estranea alla competenza per materia attribuita in unico grado alla Corte d'Appello. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla ricorrente con sette mezzi, ai quali replica l'intimata con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo di ricorso recita violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 195, comma 3, e 196 cod. proc. civ. e degli artt.24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ed omesso esame circa un fatto per il giudizio che è stato oggetto di RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente nell'illustrarne il contenuto che la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver erroneamente ritenuto che la variante in conseguenza della quale all'area interessata era stata attribuita la destinazione urbanistica di "zona agricola di tutela dell'abitato" fosse stataadottata dalla [OSCURATO:PERSONA] quando invece autore ne era il Comune di Reggiolo in Piano, che l'obbligo motivazionale potesse essere soddisfatto per relationem mediante un acritico rinvio agli esiti della CTU e che l'istanza di rinnovazione di questa, reiteratamente rinnovata nel corso del giudizio, potesse essere disattesa senza enunciare alcuna motivazione al riguardo. 2.2. Il motivo non ha pregio. Sfrondato, per vero , di ogni suggestione motivazionale , che non va oltre la mera soglia di una denuncia di principio e che certo non si veste di maggior consistenza se,per essa, si pensi al rilievo in punto di errata indicazione dell'ente locale che ebbe a deliberare la variante urbanistica d'area, dato che, in disparte dall'inconferenza decisoria del punto, il rilievo non ha la dignità del fatto decisivo secondo la lettura nomofilattica dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., le residue censure in diritto – quando non se ne debba decretare pregiudizialmente l'inammissibilità laddove alla denuncia della norma asseritamente violata non si faccia seguire l'indicazione del quomodoe del quandole affermazioni riportate in sentenza si pongano in contrasto con esse o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: è il caso per intenderci dell'asserita violazione degli artt. 115, 116 e 195 cod. proc. civ. – non godono certamente di una sorte migliore. Vale cioè a dire, quanto al rilievo inteso a denunciare la nullità della sentenza per aver fatto proprie le conclusioni del CTU, che, se esso non debba prematuramente ritenersi assorbito perché secondo quanto si crede stabilmente «la sentenza di merito in tema di determinazione del RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l'itertecnico - valutativo dell'ausiliar io del giudice» (Cass., Sez. I, 28/01 /2000, n. 956; Cass., Sez. I, 14/09/1999, n. 9814; Cass., Sez. I, 26/04/1999 n. 4138), non coglie propriamente nel segno dato chela Corte d'Appello, come consta dalla pagina 3 della motivazione, ha diffusamente espresso le ragioni della propria adesione alla CTU richiamando tutti gli aspetti di essa che, non essendo contestati, si rendevano perciò meritevoli di condivisione; di tal ché, se in via di principio va più generalmente ribadito che il giudice che intenda far proprie le conclusioni del CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere (Cass., Sez. V, 6/05/2021, n. 11917; Cass., Sez. IV, 22/02/2006, n. 3881; Cass., Sez. IV, 17/05/1999, n. 4787) e può perfino operarne il richiamo, anche per relationem(Cass., Sez. I, 11/06/2018, n. 15147), nondimeno,con riferimento al rilievo qui formulato, corre poi l'obbligo di considerare,perché il motivo è sul punto silente, che vi è di regola l'onere in capo a chi ne voglia fare materia di ricorso per cassazione, di indicare analiticamente in nome del principio di autosufficienzaquali siano state le osservazioni del consulente di parte pretermesse dal giudicante (Cass., Sez. I, 17/07/2014, n. 16368 ; Cass., Sez. III, 11/01/2001, n. 331; Cass., Sez. IV, 12/08/1994, n. 7392). Quanto invece al rilievo in ordine alla mancata rinnovazione della CTU, si può anche convenire sul fatto che la decisione al riguardo debba essere motivata, ma, in disparte dalla considerazione che il rilievo non soddisfa nella specie l'onere di autosufficienza dal momento che la ricorrente non indica quali fossero le ragioni alla base dell'istanza, sicché la Corte non è in grado di poterne valutare la concludenza, è vero, peraltro, che, trattandosi di un provvedimento discrezionale rimesso al prudente apprezzamento del decidente (Cass., Sez. V, RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25253; Cass., Sez. III, 14/11/2008, n. 27247; Cass., Sez. III, 2/03/2006, n. 4660) non è indispensabile una formale pronuncia sul punto (Cass., Sez. III, 29/09/2017, n. 22799 ; Cass., Sez. III, 19/07/2013. n. 17693; Cass., Sez. IV, 24/09/2010, n. 20227) e la motivazionedi esso può anche essere – come è a vvenuto qui dove la Corte d'Appello, come visto, ha considerato dirimente che i riscontri peritali fossero incontestati – implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. II, 6/05/2002, n. 6479). 3.1. Il secondo motivo di ricorso recita violazione e falsa applicazione dell'art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Sostiene la ricorrente nell'illustrarne il contenuto che la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver erroneamente liquidato le indennità dovutele determinando il valore delle aree ablate in applicazione del criterio costituito dal [OSCURATO:PERSONA] (VAM), quantunque detto criterio non sia più vigente nel nostro ordinamento per essere stato espunto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5-bis, comma 4, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito in l. 8 agosto 1992, n. 359, dovendo ritenersi operante in sua vece il criterio costituito anche per le aree non edificabili dal valore di mercato. 3.2. Il motivo non ha pregio. La Corte d'Appello come si legge alle pagine 3 e 4 della sentenza ha liquidato le indennità in questione considerando espressamente «il valore di mercato dell'area», sulla base di esso procedendo appunto tanto a calcolare l'indennità di esproprio prevista per l'ablazione della porzione del fondo da destinarsi a sede stradale dall'art. 40 d.P.R. 327/2001 quanto l'indennità prevista per il deprezzamento subito dall'area rimasta in proprietà della ricorrente a mente dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, senza neppure il criterio dei VAM. RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] discende che la censura si rivela eccentrica rispetto al decisumed estranea dunque alla sua ratio, sottraendosi perciò all'esame qui richiesto. 4.1. Il terzo motivo di ricorso recita violazione efalsa applicazione degli artt.33 e 40 d.P.R. 327/2001, degli artt. 42-117 Cost. dell'art. 17 Carta di Nizza, dell'art. 1, primo protocollo addizionale CEDU in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente nell'illustrarne il contenuto che la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver erroneamente ricusato di indennizzarla del pregiudizio da essa sofferto per essere stata costretta a cessare la propria attività imprenditoriale in conseguenza dell'intervenuto esproprio, e ciò senza considerare gli sviluppi fatti segnare dalla materia in ambito sovranazionale, segnatamente, per effetto dell'interpretazione della Corte EDU, intesi a riconoscere all'azienda e, più in generale, all'impresa la dignità di entità economica autonomamente tutelabile nel contesto delle procedure di esproprio,e senza valutare la sussistenza nella specie del vincolo funzionaletra i beni espropriati ed attività di impresa. 4.2. Il motivo non ha pregio. Trattasi, per vero, di questione nuova dato che la Corte d'Appello –che pur ha proceduto a liquidare alla ricorrente l'indennità dovuta per l'esproprio parziale conseguente alla diminuzione di valore patita in ragione dell'ablazione dalla residua sua proprietà ed ha nello stesso contesto pure respinta la domanda proposta dalla ricorrente per l'espropriazione larvata –non è stata invece sollecitata a pronunciarsi sul tema illustrato con il motivo. Stante l'evidente diversità di contenuto, detto tema non può infatti ritenersi implicitamente sviluppato dalla ricorrente né reclamando l'indennità prevista dall'art. 33 d.P.R. 327/2001, posto che questa ha riguardo al solo valore venale RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli del bene rimasto in proprietà prima e dopo l'ablazione, mentre la questione qui sollevata intende far valere il diverso pregiudizio sofferto dall'ablato che in conseguenza dell'esproprio si veda inibito l'esercizio della propria attività imprenditoriale; ne reclamando l'indennità prevista dall'art. 44 d.P.R. 327/2001, prescindendo essa per tabulas dalla perdita di un'utilità economica. E, dunque, non constando,anche nell'inosservanza al principio dell'autosufficienza, ove la questione in parola abbia formato oggetto di devoluzione all'organo decidente di merito, il suo esame non può aver luogo in questa sede, potendo notoriamente sottoporsi alla Corte di Cassazione solo le questioni che abbiano formato oggetto di cognizione nei pregressi gradi di merito. 4.3. Giova comunque, osservare che la questione ha già formato più volte oggetto di pronunciamento negativo da parte di questa Corte, che a partire dal fondamentale arresto di Cass. 11782/2007 ha da sempre fatto valere il principio che «l'indennità di espropriazione è unica, ed essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione, ed il termine di riferimento per la sua determinazione è rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, esoprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, e non anche dal reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto dal non potere ulteriormente svolgere mediante l'uso dello stesso immobile la precedente attività. Ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l'ulteriore svolgimento dell'impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore su di essi, né all'azienda organizzata dall'imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell'azienda in sé considerata, RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi». Né per vero, rispetto a questo approdo, vi sarebbe, nella specie, ragione, se il punto fosse esaminabile, di mutar partito alla luce delle considerazioni di cui si è fatta più riprese interprete la giurisprudenza CEDU segnatamente nel caso [OSCURATO:PERSONA] vs Italia. Sebbene nell'occasione –e così successivamente – si sia ribadita la convinzione che la nozione di "beni" evocata nella prima parte dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 abbia una portata autonoma che non si limita alla proprietà di beni materiali ed è indipendente dalle qualificazioni formali del diritto interno (Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 54, CEDU 1999-II; Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 100, CEDU 2000-I;), sicché è da credere che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 contempli sia beni attuali che valori patrimoniali, compresi i crediti, nonché alcuni altri diritti e interessi che costituiscono degli attivi da considerarsi appunto "beni" ai fini di questa disposizione ([OSCURATO:PERSONA] S.A. c. Belgio, 20 novembre 1995, § 31, serie A n. 332; Kopecký c. Slovacchia [GC], n 44912/98, § 35, CEDU 2004-IX; Association nationale des pupilles de la Nation c. Francia (dec.), n. 22718/08, 6 ottobre 2009), declinandosi in tal modo un principio che aprela porta all'indennizzabilità del pregiudizio consistente nella cessazione dell'attività di impresa conseguente "alla revoca della proprietà", nondimeno con riferimento al caso concreto, andrebbe tenuto conto che, come annota la sentenza in impugnazione, l'area espropriata «era parte di un più ampio fondo agricolo esteso per oltre 177 ettari, di cui costituiva una porzione pari pertanto a poco più dell'1% della superficie totale»e, dunque, come bene si è notato in relazione ad una vicenda analoga, le fattispecie non sarebbero per questo esattamente sovrapponibili, vero che nel precedente CEDU dianzi citato il diritto era stato riconosciuto in conseguenza della perdita di "un attrezzo di lavoro", stante l'impossibilità dell'attore di trasferire altrove la propria RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli impresa (Cass., Sez. I, 9/05/2013, n. 11013, in motivazione), circostanza che le viste considerazioni della Corte d'Appello porterebbero invece qui ad escludere. 5.1. Il quarto motivo recita violazione e falsa applicazione dell'artt. 33 d.P.R. 327/2001, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 1, primo protocollo addizionale CEDU in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente, nell'illustrarne il contenuto, che la sentenza impugnata sarebbe viziata, oltre per il contrasto sul punto con la giurisprudenza CEDU, per aver erroneamente ricusato l'indennizzabilità del danno aziendale conseguente alla destinazione d'uso impressa all'area di cui la ricorrente era rimasta proprietaria sulla base di una ricostruzione fattuale non corrispondente al vero, essendosi ritenuto che la destinazione a "zona agricola di tutela dell'abitato" fosse stata introdotta in epoca antecedente all'apposizione del vincolo espropriativo, quando viceversa ne era dimostrata l'adozione in uno con la determinazione di procedere alla realizzazione dell'opera pubblica e ne fosse, perciò,provata la natura espropriativa. 5.2. Il motivo non ha pregio. La Corte d'Appello, nel giustificare il proprio convincimento sul punto, ha fatto rilevare l'impossibilità di procedere alla liquidazione del pregiudizio lamentato dalla ricorrente per via della destinazione dell'area rimasta in proprietà della stessa a "zona agricola di tutela dell'abitato" sulla considerazione che «tale specifica destinazione d'uso non solo risulta introdotta in sede di variante allo strumento urbanistico comunale approvata e divenuta esecutiva con delibera della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca antecedente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma soprattutto ha natura di vincolo conformativo e non già di espropriativo». E' evidente che così ragionando la Corte d'Appello –come del resto la stessa ricorrente non fa mistero di credere assumendo che il ragionamento in questione sia viziato proprio perché mutuato sulla RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli scorta di una ricostruzione fattuale del punto in discussione non corrispondente al vero –abbia stilato il proprio giudizio in grazia delle ragioni di convinzione estrapolate dal sottostante quadro istruttorio per come questo è venuto a schiarirsi per effetto dell'attività deduttiva dispiegata dalle parti e delle acquisizioni probatorie a cui si è fatto seguito e che hanno trovato in particolare riassuntiva rappresentazione nella consulenza tecnica d'ufficio. La Corte distrettuale ha in tal modo non solo estrinsecato l'ufficio giudicante in conformità al principio secondo cui compete solo al giudice del merito apprezzare le risultanze probatorie di causa selezionando le fonti del proprio convincimento e dando di esse compiuta rappresentazione nel motivare la propria decisione, ma,nel ritenere che il vincolo insistente sull'area rimasta in proprietà della ricorrente avesse natura conformativa e che, di conseguenza, la determinazione dell'indennità dovuta per effetto della sua apposizione non potesse prescindere da esso, con ciò escludendo che fosse indennizzabile il preteso pregiudizio accampato dalla ricorrente per il declino produttivo dell'azienda, ha dato più significativamente seguito ad un apprezzamento di fatto che non si presta,sotto lo specifico profilo qui dedotto in questa sede, a costituire oggetto di revisione,non essendo compito della Corte di Cassazione rivedere le determinazioni assunte in punto di fatto dal giudice di merito. Ne consegue che non potendo trovare riscontro il primo errore imputato in parte quadal motivo e r estando dunque fermo il giudizio formalizzato sul punto dal decidente del grado, le ulteriori censure ivi sviluppate restano conseguentemente assorbite, essendone palese la logica subordinazione. 6.1. Il quinto motivo di ricorso recita violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 4, d.P.R. 327/2001 e degli artt. 1 e 2 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente, nell'illustrarne il contenuto, che la sentenza RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli impugnata sarebbe viziata per aver erroneamente rigettato – sul presupposto che essa possa essere riconosciuta solo in favore del «soggetto individuale», restandone dunque escluse come la ricorrente le società di capitali –la domanda intesa alla percezione dell'indennità aggiuntiva prevista dalla prima delle norme richiamate in favore del proprietario coltivatore diretto od imprenditore agricolo, quantunque alla stregua delle norme seconde richiamate il perimetro applicativo della nozione di imprenditore agricolo non si possa dire che sia circoscritto al solo imprenditore agricolo persona fisica, potendo le attività qualificantiil relativo status – nella specie rappresentata dalla conduzione di un allevamento suinicolo – essere disimpegnate anche da una società di capitali. 6.2. Ilmotivo è fondato. La tesi ricorrentetrova infatti espressa conferma nel dettato dell'art. 40, comma 4, d.P.R. 327/2001 che affianca alla figura del proprietario coltivatore diretto, anche la figura del proprietario imprenditore agricolo e poiché, in forz a della nozione di imprenditore agricolo professionale risultante dall'art. 1 d.lgs. 99/2004 detta qualità può essere assunta anche da chi svolga le attività qualificanti lo status di imprenditore agricolo a mente dell'art. 2135 cod. civ., in forma societaria ed anche perciò, come puntualizza il medesimo art. 1 al comma 1,da una società di capitali, già per questa sola considerazione la contraria lettura operata dalla Corte felsineanon si giustifica. E però maggiormentesignificativo del cambio di passo fatto segnare su questo terreno dall'evoluzione legislativa il confronto tra la previsione recata ora dall'art. 40, comma 4, d.P.R. 327/2001 ed il suo antecedente più diretto ovvero l'art. 17 l. l. 22 ottobre 1971, n. 865, che prevedeva l'erogazione dell'indennità di che trattasi solo in favore del proprietario coltivatore diretto senza far menzione della più ampia categoria degli imprenditori agricoli. Da tale norma la giurisprudenza di questa Corte aveva infatti consolidatamente tratto la convinzione che essa RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli «condiziona la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione diretta agraria del terreno, con conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioè, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata), tanto individuale quanto costituito sotto forma di società commerciale (di capitali o di persone)» (Cass., Sez. I, 15/05/2008, n. 12306; Cass., Sez. I, 19/02/2003, n. 2477; Cass., Sez. I, 27/04/1999, n. 4191). Convinzione che non appare più reiterabile alla luce del mutato quadro normativo come questa Corte ha già avuto indirettamente occasione di riconoscere negando, in relazione appunto ad una vicenda in cui l'indennità era reclamata nel vigore dell'art. 17 l. 865/1971 da un imprenditore agricolo, che alla norma recata dall'art. 40, comma 4. d.P.R. 327/2001 possa accordarsi un « carattere meramente ricognitivo»(così in motivazione Cass., Sez. I, 9/05/2013, 11013). 7.1. Il sesto motivo di ricorso recita violazione e falsa applicazione dell'art. 44 d.P.R. 327/2001 e degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente, nell'illustrarne il contenuto, che la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver erroneamente rigettato –sul presupposto che essa esula dalla propria competenza in unico grado – la domanda intesa alla percezione dell'indennità prevista in favore del proprietario a fronte del pregiudizio che egli abbia a soffrire per effetto della realizzazione dell'opera pubblica – pregiudizio nella specie rappresentato dall'impossibilità di assicurare il rispetto delle prescrizioni unionali in tema di allevamenti suinicoli – e ciò malgrado l'ordinamento mostri di perseg uire nei più diversi ambiti, in quanto volto a garantire l'attuazione del principio costituzionale del giusto processo, il principio della concentrazione delle tutele. 7.2. Il motivo è fondato. RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli E opinione stabilmente invalsa nella giurisprudenza di questa Corte, segnatamente emersa in relazione all'indennità prevista dall'art. 33 d.P.R. 327/2001 – ma di cui si è creduto di poter fare applicazione anche ad una vicenda analoga a quella qui in esame, traendone la conclusione sul terreno processuale che anche in detta ipotesi sussista la competenza in unico grado della Corte d'Appello (Cass., Sez. I, 11/10/2021, n. 27555) – che il prin cipio dell'unicità della vicenda espropriativa, anche quando il pregiudizio inferto al diritto di proprietà si manifesti in più modi, non renda concepibile l'insorgenza di tanti crediti quante sono le ragioni di possibile indennizzabilità accampate dal suo titolare (Cass., Sez. I, 14/06/2018, n. 15696 ), in quanto il regime indennitario previsto dal legislatore a beneficio del medesimo prende forma nel solco del medesimo fatto generatore ed è inteso a ristorare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo (Cass., Sez. U, 25/06/2012, n. 10502). In buona sostanza, pur se esso prescinde da un provvedimento ablativo, il diritto all'indennità prevista dall'art. 44 d.P.R. 327/2001 non decampa dal quadro delle tutele apprestate dall'ordinamento in favore del proprietario ablato e partecipa perciò della medesima funzione che si riconosce agli altri diritti di indennità che competono all'ablato, poiché esso, al pari di questi, si fonda sul medesimo principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato (Cass., Sez. U, 11/06/2003, n. 9341). E' intuitivo, dunque – anche senza contare le ricadute positive d el principio costituzionale del giusto processo, che vale comunque ad orientare la soluzione in direzione della ragionevole durata di esso ed osta perciò ad una dispendiosa ed inutile moltiplicazione dei giudizi – che comunanza di funzione ed inerenza alla medesima vicenda fattuale portino a sposare, anche con riguardo al tema qui in discussione, sul piano processuale un'impostazione che favorisca la concentrazione RG 6767/17Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA] –Prov. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli delle tutele in capo ad un unico organo, evitandone la dispersione in più rivoli, sicché se la competenza della Corte d'Appello sussiste indubitabilmente per i giudizi che, nella forma dell'opposizione alla stima attengono alla determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio, del pari deve ritenersi sussistente anche in relazione alla domanda volta a determinare l'indennità prevista per l'espropriazione c.d. larvata dell'art. 44 d.P.R. 327/2001. Ne consegue che la contraria statuizione resa al riguardo dalla decisione qui impugnata non si allinea a questo metro di giudizio e va pertanto cassata. 8. Il settimo motivo di ricorso concerne il capo delle spese statuito dalla Corte d'Appello con la sentenza qui impugnata e resta assorbito , in ragione dell'accoglimento del quinto e del sesto. 9. Conclusivamente il primo, il secondo, il terzoed il quarto motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili; vanno invece accolti il quinto e sesto motivo e va dichiarata assorbito il settimo motivo; l'impugnata sentenza andrà perciò cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa andrà rinviata avanti al giudice a quoper un nuovo giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso; accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso; dichiara as
Sentenza Cassazione n. 17564/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris