CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 49435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità/rigetto dei ricorsi. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 01/03/2021, la Corte di appello di Ancona, decidendo sull'impugnazione degli imputati e del Pubblico Ministero avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che, all'esito dei giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso con altri coimputati non ricorrenti, del delitto di cui all'art. 588 cod. pen., per avere partecipato a una rissa nella quale riportavano lesioni personali tutti i ricorrenti, condannandoli alla pena di mesi due di reclusione cadauno, - ha rideterminato, in aumento, la pena per i primi due ( mesi tre di reclusione per Lambru e mesi cinque di reclusione per Boutulin) e confermato la sentenza di primo grado nei confronti del Palmerini. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore. 2.1. Nell'interesse di Lambru, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, denuncia errata valutazione dei fatti, ed erronea applicazione della legge penale, con correlati vizi della motivazione, sia con riguardo all'art. 62 n. 2 cod. pen., per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, che in relazione al trattamento sanzionatorio. Sostiene che il ricorrente ebbe a reagire a una provocazione a sfondo razziale proveniente dal gruppo antagonista, e, sotto il secondo profilo, che la Corte di appello avrebbe immotivatamente determinato la pena detentiva in misura distante dal minimo edittale, senza adeguata estrinsecazione dei criteri adottati e omettendo di considerare indici favorevolmente apprezzabili sia in relazione alle circostanze del fatto che alla personalità del Lambru, che avrebbero potuto portare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge cinque motivi. 2.2.1. Con i primi tre motivi, denuncia erronea applicazione dell'art. 588 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, in violazione della regola di giudizio di cui all'art. 530 cod. proc. pen., sostenendosi l'estraneità alla contesa del ricorrente, alla luce delle deposizioni testimoniali, che danno conto dell'aggressione subìta ad opera del gruppo antagonista, essendosi egli limitato a intervenire solo in un secondo momento, per tentare di sedare gli animi, e, in ogni caso, invocando l'esito assolutorio con la formula di cui al secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. 2.2.2. Con il quarto e il quinto motivo viene attinto il trattamento sanzionatorio, e ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione, anche denunciando disparità di trattamento con altri correi. 2.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], si affida a un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 53 e 59 della legge n. 689/1981 con riguardo al diniego di sostituzione della pena inflitta con la libertà controllata, motivato dalla sentenza impugnata con il riferimento alla pericolosità dell'imputato che, invece, è stato inseguito fin dentro la caserma di [OSCURATO:PERSONA] dai contendenti, e, in ogni caso, sussistendo le condizioni dli legge per l'invocato beneficio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono essere dichiarati tutti inammissibili.1.E' manifestamente infondato il ricorso nell'interesse di Lambru, che si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, senza, però, confrontarsi con la motivazione spesa nella sentenza impugnata dalla Corte di appello che l'ha esclusa per la reciprocità delle offese, sulla base della ricostruzione dei fatti proveniente dal Giudice di primo grado, nel senso di "una mischia coinvolgente tutti e cinque gli imputati, in maniera pericolosa, con uno dei soggetti costretto a rifugiarsi nella vicina caserma della Guardia di Finanza e con ritenuta sostanziale impossibilità di differenziare le singole condotte" ( pg. 2 della sentenza). Inoltre, si afferma che anche l'insulto razziale di cui si duole il ricorrente "si inserisce in un contesto reciprocamente provocatorio e aggressivo tra i due gruppi ( pg. 10)". La valutazione della Corte di appello è allineata con il consolidato canone ermeneutico di questa Corte a tenore del quale non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni (Sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, Rv. 261037; conf. Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, Rv. 273556). 1.1. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la sentenza ha specificamente motivato il diniego, (pg. 8) riferendosi alla capacità a delinquere del ricorrente, mentre la doglianza tende a una inammissibile rivalutazione del giudizio di merito riservato alla discrezionalità del giudice, non sindacabile in questa sede, ove congruamente motivato. 2. Parimenti infondate le doglianze, tutte afferenti al merito della decisione, veicolate con i primi tre motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si attacca la ricostruzione dei fatti proveniente dai giudizi di merito, tendendo il ricorrente a una inammissibile rivalutazione del merito dell'accertamento giudiziario, laddove, nella sentenza impugnata, si parla - come si è già ricordato - di lite tra due gruppi, idonea a configurare la rissa, e del pieno coinvolgimento di tutti i protagonisti. 2.1. Giova ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 2.1. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio investono la Corte di legittimità di una valutazione che le è preclusa, in quanto riservata esclusivamente alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in questa sede, ove congruamente motivato. Nel caso di specie, premesso il richiamo a quanto già osservato in merito all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione( par. 1.), la sentenza ha escluso la possibilità di qualsiasi beneficio in considerazione dei precedenti per reati commessi con violenza e minaccia. 2.2. Del tutto generica, poi, è la doglianza con la quale si segnala un diverso trattamento sanzionatorio riservato ai correi, giacchè, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3 n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839), ciò che, qui, non è neppure prospettato. 3. E' inammissibilmente proposto - per la sua assoluta genericità e perché presuppone una rilettura dei fatti inammissibile in questa sede - il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che comunque non si confronta con la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha negato la sostituzione ex art. 59 legge 689 del 1981, facendo riferimento alla presenza di precedenti per delitti in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, e alla dimostrata capacità a delinquere dell'imputato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00