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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 25330/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16906/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIA, domiciliata come da pec registri di giustizia presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 729/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 03/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la complessità della questione ed il fatto che gli arresti di legittimità che l’hanno per primi definita sono successivi al ricorso per cassazione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16906/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIA, domiciliata come da pec registri di giustizia presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 729/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 03/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la complessità della questione ed il fatto che gli arresti di legittimità che l’hanno per primi definita sono successivi al ricorso per cassazione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.
Decreto Cassazione n. 25330/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris