CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tentedi guida [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 44 2 c od. proc. pen . d el 18 settembre 202 5 , il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ordine al reato di cui a gli art t . 186 commi 1 e 2 let t . c ), 2 bis e 2 sexies,186bis comma 1 lett. a) e comma 3 d.lgs 30 aprile 1992 n 285 alla pena di mesi 6 di arresto e d euro 1200 di ammenda ; con la stessa sentenza ha applicatola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente perla durata di anni 1 . IlG.I.P. ha dato atto che il ricorrente, di età inferiore a ventuno anni, alla guidadell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], in orario notturno, aveva perso il controllo del mezzoed era uscito fuori strada; condotto in ospedale era stato sottoposto ad accertamentida cui era emerso un tasso alcolemico di 1,86 g/l. 2. Avverso la sentenza h a nno proposto ricorso l’imputato e il s ostituto ProcuratoreGenerale presso la Corte di appello di Bologna . 2.1.[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ha formulato due motivi. 2.1.1Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazionein relazione al trattamento sanzionatorio. Il difensore lamenta che il giudice,nell’applicazione delle circostanze , abbia dapprima operato l’aumento perl’aggravante e solo successivamente ridotto la pena per le generiche, quando invece tale calcolo era corretto in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 186 comma 2 sexies Cod. Strada , ma non anche in relazione alla circostanzaaggravante di cui al all’art. 186 comma 2 bis Cod. Strada. 2.1.2.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, avendo il giudice omesso di indicare la pena base e l’entità dell’aumento per effetto della applicazionedelle circostanze aggravanti. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] ha formulando un unico motivo con cuiha dedotto la violazione di legge per avere il g iudice applicato la sanzione amministrativaaccessoriadella sospensione della patente in luogo della revoca , unicaprevista in relazione all’ipotesi contravvenzionale contestata. 3. Il Procuratore Generale , nella persona del s ostituto [OSCURATO:PERSONA] , ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto a nnullarsi senza rinvio la sentenzalimitatamente alla statuizione relativa alla sospensione d ella patente diguida e disporsi la revoca della patente di guida . 4 Il difensore d ell’imputato, in data 4 febbraio 2026 , ha depositato conclusionicon cui ha insist it o per accoglimento del ricorso . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Entrambi i ricorsi sono fondati . 2.Il ricorso dell’imputato , nel censurare il calcolo della pena e la mancata indicazionedellapena base e degli aumenti per le circostanze aggravanti , coglie nelsegno. 2.1.Ilreato per cui si procede è quello di cui agli artt. 186 commi 1 e 2 lett. c),2 bis e 2 sexies e 186 bis comma 1 lett. a) e comma 3 Cod. Strada: guida instato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l [art. 186 comma 2 lett.c)], posta in essere dal conducente infraventun en ne [art. 186 bis commi 1 lett.a) e 3], aggravata per avere egli provocato un incidente stradale ( art. 186comma2 bis ) e per essere stato il reato commesso dopo le ore 22 e prima delleore 7 (art. 186 comma 2 sexies ). IlG.I.P. ha determinato la pena nel modo seguente: pena base anni 1 e mesi 6 di arresto e d euro 2700 di ammenda (comprensi v a delle aggravanti contestate),riduzioneex art. 62 bis cod. pen. ad anni 1 di arresto e d euro 2400 diammenda, ulteriore riduzione per la scelta del rito (della metà ex art. 442 cod. proc.pen.) a mesi 6 di arresto e d euro 1200 di ammenda. 2.2Preliminarmentesi osserva che l’art. 186 comma 2 bis C od. Strada, nel prevedereche le sanzioni di cui al comma 2 d i tale articolo e al comma 3 dell’art.186 bis sono raddoppiate nel caso in cui il conducente provochi un incidentestradale,ha attra tto nella disciplina dell’art. 186 anche la circostanza aggravantedi cui al successivo art. 186 bis comma 3, rappresentata dall’essere statoil fatto commesso dal c.d. conducente “ a rischio elevat o ” perché rientrante nella elencazione di cui alle lettere a, b, c, d del primo comma di tale articolo . Ne consegue che , nel caso in cui l’incidente stradale sia stato provocato da un conducente“a rischio elevato ” in stato di ebbrezza , deve trovare applicazione solol’art. 186 comma 2 bis Cod . Strada , in quanto tale ultima norma prevede quale autore del reato, oltre al conducente “semplice”, anche tale ultimo soggetto [ in proposito si veda Sez 4 . , n. 5346 del 27/11/202 5 non mass. secondocui la pena applicabile , in tal caso, si ricostruisce a partire da quella dell’art. 186 lett. b) o c) , a umentata da un terzo alla metà ex art. 186 bis comma3, raddoppiata ex art. 186 comma 2 bis ] . 2.3. Chiarito, dunque, che la fattispecie che viene in rilievo nel caso in esame è quella di cui all’art. 186 Cod. Strada, aggravata ai sensi del comma 2 bis cod. pen . e del comma 2 sexies , occorre rilevare che la circostanza aggravantedi cui all’art. 186 comma 2 sexies , consistente nell’essere stato il fattocommesso in orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 7.00, ai sensi del successivo comma 2 septies è sottratta al giudizio di bilanciamento : le circostanze attenuanti concorrenti con tale aggravante non possono essere ritenuteequivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena devonooperarsi sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente allapredetta aggravante. Inmeritoalle modalità con cui operare il giudizio di bilanciamento nel caso in cui le circostanze attenuanti concorrano con una aggravant e soggett a a giudizio di comparazione e una aggravante che non lo ammette in modo assoluto,le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che le circostanze attenuantidevono essere previamente sottoposte a tale giudizio : se ritenute equivalenti,si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza"privilegiata",senza tener conto delle stesse (Sez. U, n . 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 – 01 in relazione alle circostanze aggravanti sott r atte al bilanciamento nel delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen. ). Le circostanze aggravantiprivilegiate,dunque, sono sottratte al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, le quali comporteranno una d iminuzione della pena previstaper il reato aggravato, solo se, all'esito del giudizio di bilanciamento con le altre circostanze aggravanti, siano state ritenute prevalenti. Del resto, nel caso di un giudizio di equivalenza, gli elementi mitigatori che sono stati riconosciuti quali circostanze attenuanti generiche "neutralizzate" dalla aggravante ad effetto speciale concorrente, «possono pur sempre trovare considerazionenell'ambitodei criteri di commisurazione della pena di cui all'art.133cod. pen., quando il giudice ritenga che il giudizio di equivalenza non abbia esauritola portata attenuatrice delle circostanze riconosciute all'imputato nel casospecifico» (Sez . U, n. 42414 del 29/04/2021 cit.). 2.4.Sempre in linea generale, si osserva che le circostanze di cui agli artt. 186comma 2 bis e 186 comma 2 sexies Cod. Strada sono entrambe ad effetto speciale:gli aumenti di pena devono essere effettuati secondo il criterio stabilito dall'art.63, comma 4 cod. pen. (Sez. 4, n. 17821 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 258897) . Nel ribadire tale principio , questa Corte ha precisato che «il giudice,unavolta operato il raddoppio della pena detentiva e di quella pecuniaria aisensi del comma 2 bis dell'art. 18 6 C od. strada, dovrà motivare l'eventuale decisione di applicare l'ulteriore aumento fino a un terzo che dovrà investire anch'esso entrambe le pene, avendo poi cura di convertire il "quantum" di aumento relativo all'arresto nella corrispondente pena pecuniaria, secondo il criteriodi ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen., in ossequio ai principi di legalitàdellapena e "favor rei"» (Sez. 4, n. 42500 del 25/09/2018, Rv. 274348 -01). 2.5.Nel caso in esame, il giudice , riconosc iu te le circostanze attenuanti generiche, ha indicato la pena base in anni 1 e mesi 6 di arresto e d euro 2700di ammenda, dando atto che essa era già comprensiva dell’aumento per effettodelle circostanze aggravanti contestate (senza indicare in quale misura lapena sia stata aumentata per effetto dell’una e dell’altra aggravant e ) e su tale pena ha operato la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche. Sullabasedei principi su indicati, invece, una volta operato il bilanciamento frale circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all’art. 186 comma 2bis Cod. Strada in termini di prevalenza (come sembra doversi dedurre dalla diminuzionedi pena operata nel calcolo su indicato), avrebbe dovuto muovere dallapena di cui all’art. 186 comma 2 lett . c), aggravata ai sensi del comma 2 sexies Cod . Strada, e sulla stessa operare la riduzione per le circostanze attenuantigeneriche. Neconsegue che la sentenza deve essere annullata quanto alla determinazione dellapena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che nel nuovo giudizio, dovrà attenersi ai principi su indicati, tenendo conto che la statuizionesulriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di impugnazionedella parte pubblica sul punto, è diventata intangibile. 3.Ilricorso del Procuratore Generale , con cui si censura l’applicazione della sospensionedella patente di guida in luogo della revoca, è fondato . 3.1.Aisensi del dell’art. 186 comma 2 bis C od. Strada l a patente di guida èsempre revocata qualora per il conducente che provochi un incidente stradale siastato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5grammi per litro (g/1) . Nelcaso in esame, dunque, in cui il conducente ha provocato un incidente ed è stato accertato un tasso alcolemico pari a 1, 86 g/l, il giudice avrebbe dovutoapplicarela sanzione della revoca della patente di guida e non già quella dellasospensione. Tantoritenuto,deve osservarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente applicatolasanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in misurainferiore al minimo stabilito dalla legge ovvero in luogo della revoca della medesimapatente (Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, dep. 2016, Rv. 265431 – 01; Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, Rv. 229466). Si è, infatti, osservato che lasentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e che il provvedimentoconsequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanzecontroverse. 4.In conclusione la sentenza im pugnata va annullata limitatamente al trattamentosanzionatorio con rinvi o alla Corte di appello di B ologna che nella determinazionedella pena dovrà attenersi ai principi su indicati. Lamedesima sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione con la quale è stata illegittimamente applicata la sanzione amministrativadella sospensione della patente di guida, in luogo della revoca dellapatente, che deve essere disposta . P.Q.M Annullalasentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviape