CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 33187/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Genova, con sentenza in data 30.11.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Genova, in data 22.04.2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mauro, confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56-628 e 582 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: (a) vizio di motivazione con riferimento all'omessa riqualificazione della tentata rapina impropria in tentato furto; (b) vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di penale responsabilità per il delitto di lesioni volontarie. I motivi sono inammissibili in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, ovvero una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, peraltro, le doglianze difensive reiterano quelle già sottoposte al vaglio del giudice di appello, che le ha disattese con il supporto di adeguata motivazione, prova di aporie ed illogicità manifeste. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto delle ragioni a sostegno della ritenuta sussistenza del delitto di tentata rapina impropria, ribadendo come, in ragione dell'uso della violenza, la condotta sia stata correttamente qualificata. La Corte territoriale ha efficacemente confutato i rilievi difensivi, ritenuti non dirimenti in ragione della circostanza che le immagini del filmato, sfocate, non riprendessero la colluttazione, avvenuta al di fuori del locale e ricostruita sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, attendibili e confermate dal ritrovamento dell'arma impropria sul marciapiede e dal certificato medico. Tanto premesso, la Corte d'appello ha ritenuto corretta anche l'imputazione delle lesioni dolose, sussistendo le lesioni nonché la volontarietà della condotta di cui all'art. 582 c.p.. L'impugnazione non si confronta criticamente con la motivazione reiettiva, riproponendo profili già adeguatamente scrutinati e correttamente definiti dai giudici di merito, anche insistendo in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/05/2022 D E [OSCURATO:PERSONA] T A I \.1 t ! !;! \