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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1991

Cassazione n. 29065/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla dichiarazione di responsabilità e, con un secondo motivo e terzo mélivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. 3.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.

I motivi proposti si sostanziano in una ripetizione delle doglianze già puntualmente respinte dalla Corte territoriale con motivazione del tutto coerente e adeguata, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801-01).

È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01) .

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è esaustivamente, logicamente e congruamente motivata, analizzando specificamente le evidenze inconfutabili relative alla attività di spaccio dell'imputato, confermata dagli acquirenti dello stupefacente. 4.Quanto al secondo motivo, va rilevato che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, gravato da precedenti specifici anche recentissimi, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, mostrando di una maggiore capacità criminale evidenziata anche dalla indifferenza delle precedenti condanne.

In ordine al diniego delle attenuanti generiche, va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03).

La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio, ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, richiamando anche gli elementi negativi quali i precedenti specifici dell'imputato.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla dichiarazione di responsabilità e, con un secondo motivo e terzo mélivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. 3.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. I motivi proposti si sostanziano in una ripetizione delle doglianze già puntualmente respinte dalla Corte territoriale con motivazione del tutto coerente e adeguata, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801-01). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01) . Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è esaustivamente, logicamente e congruamente motivata, analizzando specificamente le evidenze inconfutabili relative alla attività di spaccio dell'imputato, confermata dagli acquirenti dello stupefacente. 4.Quanto al secondo motivo, va rilevato che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, gravato da precedenti specifici anche recentissimi, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, mostrando di una maggiore capacità criminale evidenziata anche dalla indifferenza delle precedenti condanne. In ordine al diniego delle attenuanti generiche, va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio, ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, richiamando anche gli elementi negativi quali i precedenti specifici dell'imputato. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom
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