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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 25330/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia pronunciata in data 5.05.2020 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di furto aggravato consumato e tentato di denaro ( complessivamente per 200,00 euro), commesso nell'abitazione e in danno della zia [OSCURATO:PERSONA], affetta da decadimento cognitivo moderato.

Fatti commessi il 2, il 6 e 1'11 novembre 2019.

2. Avverso la sentenza propone ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, nominato in data 16.03.2021 Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando: I) violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod.proc.pen stante la tardiva comunicazione, avvenuta in data 14.01.2021 per l'udienza fissata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], delle conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di appello in violazione di quanto previsto dall'art. 23 DL 149/2020 e mancanza di motivazione sul punto nella sentenza impugnata.

II) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale basata su ragionamenti meramente presuntivi, sulle dichiarazioni dei congiunti della vittima, oltre che sul contenuto dei filmati del sistema di videosorveglianza che non forniscono nessuna prova circa la materiale apprensione del denaro.

Al più tutti i fatti contestati potrebbero configurarsi come ipotesi tentato di furto.

3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.137 ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con nota pervenuta il 24 maggio 2022 il difensore [OSCURATO:PERSONA] eccepiva in via preliminare l'omessa notifica dell'avviso della udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia nel giudizio di merito mai revocato, che il 19.11.2021, dopo la presentazione del ricorso aveva conseguito la abilitazione al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e presentava conclusioni difensive volte all'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso di trattazione in udienza pubblica all'[OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputata nei gradi di merito è manifestamente infondata in quanto l'assenza di abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo.

Nel giudizio di cassazione è il difensore di fiducia, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, che è costituito dorniciliatario ex lege della parte (cfr. art. 613 c.p.p.), ( cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018) Rv. 272010 - 01. 2.Va premesso che "è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione". (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, Rv. 27697001)".

2.1. Quanto al primo motivo è manifestamente infondato.

In tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23- bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2 - , n. 34914 del 07/09/2021 Ud. (dep. 21/09/2021 ) Rv. 281941 - 01).

Nel caso di specie il ricorrente non specifica alcun nocumento subito in concreto.

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico, reiterando doglianze già proposte con i motivi di appello cui la Corte territoriale ha dato puntuale e coerente riposta.

Infatti la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto dei criteri seguiti per confermare la sentenza di primo grado, dimostrando motivatamente di aver sostanzialmente condiviso il giudizio del primo giudice in ordine alla ricostruzione dei fatti e ha dato specifico riscontro alla doglianza dell' imputato riguardante l'affermazione di responsabilità sulla base delle videoriprese fornite dai parenti della vittima, da cui risulta il modus operandi della [OSCURATO:PERSONA] che sfruttava momenti di distrazione dell'anziana per frugare nel portafogli e nella borsa sottraendo i denari che trovava e mettendoli in tasca; il giorno dell'arresto IN flagranza risultava, infatti, essersi impossessata di banconote che erano state contrassegnate dalla Polizia giudiziaria ( fol 7 e 8).

Giova qui ribadire che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie • proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 1996, Rv. 203272).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie Sezioni di questa Corte, è stato avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945).

La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia pronunciata in data 5.05.2020 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di furto aggravato consumato e tentato di denaro ( complessivamente per 200,00 euro), commesso nell'abitazione e in danno della zia [OSCURATO:PERSONA], affetta da decadimento cognitivo moderato. Fatti commessi il 2, il 6 e 1'11 novembre 2019. 2. Avverso la sentenza propone ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, nominato in data 16.03.2021 Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando: I) violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod.proc.pen stante la tardiva comunicazione, avvenuta in data 14.01.2021 per l'udienza fissata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], delle conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di appello in violazione di quanto previsto dall'art. 23 DL 149/2020 e mancanza di motivazione sul punto nella sentenza impugnata. II) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale basata su ragionamenti meramente presuntivi, sulle dichiarazioni dei congiunti della vittima, oltre che sul contenuto dei filmati del sistema di videosorveglianza che non forniscono nessuna prova circa la materiale apprensione del denaro. Al più tutti i fatti contestati potrebbero configurarsi come ipotesi tentato di furto. 3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.137 ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con nota pervenuta il 24 maggio 2022 il difensore [OSCURATO:PERSONA] eccepiva in via preliminare l'omessa notifica dell'avviso della udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia nel giudizio di merito mai revocato, che il 19.11.2021, dopo la presentazione del ricorso aveva conseguito la abilitazione al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e presentava conclusioni difensive volte all'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso di trattazione in udienza pubblica all'[OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputata nei gradi di merito è manifestamente infondata in quanto l'assenza di abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo. Nel giudizio di cassazione è il difensore di fiducia, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, che è costituito dorniciliatario ex lege della parte (cfr. art. 613 c.p.p.), ( cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018) Rv. 272010 - 01. 2.Va premesso che "è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione". (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, Rv. 27697001)". 2.1. Quanto al primo motivo è manifestamente infondato. In tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23- bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2 - , n. 34914 del 07/09/2021 Ud. (dep. 21/09/2021 ) Rv. 281941 - 01). Nel caso di specie il ricorrente non specifica alcun nocumento subito in concreto. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico, reiterando doglianze già proposte con i motivi di appello cui la Corte territoriale ha dato puntuale e coerente riposta. Infatti la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto dei criteri seguiti per confermare la sentenza di primo grado, dimostrando motivatamente di aver sostanzialmente condiviso il giudizio del primo giudice in ordine alla ricostruzione dei fatti e ha dato specifico riscontro alla doglianza dell' imputato riguardante l'affermazione di responsabilità sulla base delle videoriprese fornite dai parenti della vittima, da cui risulta il modus operandi della [OSCURATO:PERSONA] che sfruttava momenti di distrazione dell'anziana per frugare nel portafogli e nella borsa sottraendo i denari che trovava e mettendoli in tasca; il giorno dell'arresto IN flagranza risultava, infatti, essersi impossessata di banconote che erano state contrassegnate dalla Polizia giudiziaria ( fol 7 e 8). Giova qui ribadire che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie • proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 1996, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie Sezioni di questa Corte, è stato avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
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