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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27826/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 648 e 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen. nonché della condizione di non punibilità della tenuità del fatto, è manifestamente infondato e aspecifico; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pagg. da 4 a 7 della sentenza impugnata).

La Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la prova della provenienza delittuosa del bene ricettato e dell'elemento soggettivo può essere desunta dalla natura dei beni detenuti e dalle modalità di detenzione che consentano di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita nonché dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la Corte territoriale, fondando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen., sul numero ed il valore significativo dei beni ricettati dal ricorrente (vedi pag. 7 della sentenza oggetto di impugnazione), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); rilevato che i giudici di appello, con la predetta argomentazione -coerente con le risultanze istruttorie ed esente dal vizi logici e giuridici- hanno correttamente applicato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, 2che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo», non essendo però necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez.

U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 648 e 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen. nonché della condizione di non punibilità della tenuità del fatto, è manifestamente infondato e aspecifico; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pagg. da 4 a 7 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la prova della provenienza delittuosa del bene ricettato e dell'elemento soggettivo può essere desunta dalla natura dei beni detenuti e dalle modalità di detenzione che consentano di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita nonché dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la Corte territoriale, fondando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen., sul numero ed il valore significativo dei beni ricettati dal ricorrente (vedi pag. 7 della sentenza oggetto di impugnazione), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); rilevato che i giudici di appello, con la predetta argomentazione -coerente con le risultanze istruttorie ed esente dal vizi logici e giuridici- hanno correttamente applicato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, 2che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo», non essendo però necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
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