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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 1992

Cassazione n. 38140/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 16 giugno 2025 che, riconoscendo il beneficio della non menzione, nel resto ha confermato la sentenza emessa in data 29 giugno 2020 dal Tribunale di Catania, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica; rilevato che con l'unico motivo si lamenta violazione di legge quanto alla aggravante del fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio, non oggetto di alcuna contestazione - riferendosi il capo di imputazione al fatto commesso con violenza e su cose destinate per necessità alla pubblica fede - ma ugualmente considerata dalla Corte territoriale al fine di ritenere il reato procedibile d'ufficio; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: i giudici di merito, infatti, hanno osservato che sebbene abbia natura valutativa, l'aggravante doveva ritenere contestata in fatto, in ragione dell'utilizzo, nel capo di imputazione, di espressioni - l'allaccio diretto alla rete nazionale di distribuzione di Enel s.p.a. - inequivocabilmente riferibili alla destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta; considerato tale conclusione è in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., per il caso in cui i beni sottratti sono destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica in diritto sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio; pertanto, può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (Sez. 5, n. 9611 del 26/02/2025, Savarese, Rv. 287743 - 01; Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 287615 - 01; Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, Puglisi, Rv. 287060 - 01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 - 01); rilevato che, conseguentemente, si è affermato che tale aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto commessa, come nel caso che ci occupa, mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" (cfr. anche Sez. 7, ord. n. 32713 del 17/09/2025, Foti, non mass.); considerato che costituisce ius receptum il principio per cui l'energia elettrica, su cui è ricaduta la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio (Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844 - 01); rilevato che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. è stata ritenuta anche nel caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 16 giugno 2025 che, riconoscendo il beneficio della non menzione, nel resto ha confermato la sentenza emessa in data 29 giugno 2020 dal Tribunale di Catania, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica; rilevato che con l'unico motivo si lamenta violazione di legge quanto alla aggravante del fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio, non oggetto di alcuna contestazione - riferendosi il capo di imputazione al fatto commesso con violenza e su cose destinate per necessità alla pubblica fede - ma ugualmente considerata dalla Corte territoriale al fine di ritenere il reato procedibile d'ufficio; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: i giudici di merito, infatti, hanno osservato che sebbene abbia natura valutativa, l'aggravante doveva ritenere contestata in fatto, in ragione dell'utilizzo, nel capo di imputazione, di espressioni - l'allaccio diretto alla rete nazionale di distribuzione di Enel s.p.a. - inequivocabilmente riferibili alla destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta; considerato tale conclusione è in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., per il caso in cui i beni sottratti sono destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica in diritto sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio; pertanto, può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (Sez. 5, n. 9611 del 26/02/2025, Savarese, Rv. 287743 - 01; Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 287615 - 01; Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, Puglisi, Rv. 287060 - 01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 - 01); rilevato che, conseguentemente, si è affermato che tale aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto commessa, come nel caso che ci occupa, mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" (cfr. anche Sez. 7, ord. n. 32713 del 17/09/2025, Foti, non mass.); considerato che costituisce ius receptum il principio per cui l'energia elettrica, su cui è ricaduta la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio (Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844 - 01); rilevato che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. è stata ritenuta anche nel caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 202
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