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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 01567/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26383/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via L. [OSCURATO:PERSONA], n. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], Joseph F. Bri- gandì e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via G. Avezzana, n. 3; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appellodi Milano n. 1687/20, depositata il 7 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di un comparto immobiliare sito in Segrate (MI), convenne in giudizio il Comune di Segrate, per sentirlo con- dannare al risarcimento del danno cagionato dalla lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto in ordine allalegittimità della delibera n. 11 del 14 febbraio 2012, con cui il Consiglio comunale aveva approvato il Piano di Go- verno del Territorio.

Premesso che nell'ambito del Piano i terreni di proprietà dell'attrice, già aventi destinazione agricola,erano stati inclusi nell'ambito di trasformazione denominato TR1, all'interno del quale era prevista la possibilità di realizzare un progetto di completamento del tessuto residenziale urbano già esistente, a condizione che l'interessato provvedesse entro sei mesi allapiantumazio- ne preventiva dell'area, l'attrice riferì che, nonostante l'impugnazione da parte di terzi della delibera di approvazione , essa aveva presentato il pro- getto di preverdissement, a sua volta approvato dalla Giunta municipale, e la proposta di piano attuativo, per la quale era stata disposta la sottoposi- zione a valutazione d'impatto ambientale; precisato inoltre che l'impugna- zione era stata accolta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lom- bardia con sentenza del 27 febbraio 2015, n. 576/15,confermata dal Consi- glio di Stato con sentenza del 28 giugno 2016, n. 2921/16,aggiunse di aver proceduto nel frattempo all'esecuzione dell'intervento di preverdissement, previsto quale condizione necessaria ed inderogabile per l'adozione dei piani attuativi, poi divenuti irrealizzabili, a causa dell'annullamento dello strumen- to urbanistico.

Si costituì il Comune di Segrate, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenzadel 7 novembre 2018 , il Tribunale di Milano accolse la domanda, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 1.350.000,00, oltre interessi legali.

2. L'impugnazione proposta dal Comune è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Milano, che con sentenza del 7 luglio 2020 ha rigettato anche il gravame incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] 2000.

Premesso che l'affidamento costituisce una situazione autonoma, tutela- ta di per sé, e non già in collegamento con l'interesse pubblico, la Corte ha osservato che l'azione risarcitoria fondata sulla sua lesione ha come causa petendi un diritto soggettivo, autonomo e distinto dalla posizione giuridica violata, e spetta pertanto alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Pur rile- vando che il danno lamentato dall'attrice derivava dall'annullamento di un provvedimento in materia urbanistica, ha escluso la riconducibilità della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, osser- vando che la stessa non aveva ad oggetto la legittimità del provvedimento annullato, ma il comportamento tenuto dal Comune e la sua idoneità a ge- nerare un affidamento in ordine alla legittimità del provvedimento.

Nel merito, precisato che la colpa dell'Amministrazione non è desumibile dalla mera illegittimità del provvedimento annullato, ha rilevato che l'errore commesso dal Comune riguardava l'interpretazione dell'art. 84 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e consisteva nell'aver escluso dal computo della superficie urbanizzata quella destinata ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico d'interesse comunale o sovracomunale.

Ha escluso che l'errore fosse dovuto all'oscurità della norma in questione, osservando che la stessa, ritenuta inequivocabile anche dalla sentenza di annullamento, non aveva costituito oggetto di precedenti giuri- sprudenziali, non avendo dato luogo a conflitti ermeneutici di particolare complessità.

Ha ritenuto irrilevante che il medesimo errore fosse stato commesso dalla Provincia in sede di verificazione della compatibilità del PGT con il PTCP, osservando che le norme sul consumo di suolo non avevano portata vincolante per il PGT, con la conseguenza che ilcontrollo di confor- mità era demandato ai Comuni, cui spettava la decisione definitiva nel caso in cui la Provincia avesse svolto osservazioni al riguardo.

Ha aggiunto che, sebbene la Provincia avesse rilasciato una valutazione di compatibilità con- dizionata alla predetta verifica, il Comune aveva persistito nel suo errore in- terpretativo, reputando irrilevante anche l'asserito adeguamento all'indirizzo espresso dalla Provincia con delibera n. 332 del 2006, in quanto non dichia- rato illegittimo dal Giudice amministrativo, che lo aveva qualificato come semplice atto d'indirizzo rivolto agli uffici, non avente carattere vincolante né per il Comune, né per la Provincia.

Quanto alla configurabilità di un affidamento incolpevole dell'attrice, la Corte ha dato atto della mancata contestazione da parte dell'Amministrazio- ne del contenuto delle riunioni tecniche svoltesi tra i rappresentanti dell'Eu- ropa 2000 ed i funzionari comunali, nel corso delle quali questi ultimi ave- vano rassicurato i primi in ordine alla legittimità del loro operato e del PGT impugnato ed avevano escluso la necessità di procedere ad ulteriori verifi- che o approfondimenti di carattere ambientale; ha aggiunto che con nota dell'11 luglio 2012 era stata ribadita l'importanza della piantumazione pre- ventiva e confermata la volontà del Comune di procedere all'attuazione del PGT, sollecitandosi anche il deposito del progetto di preverdissement, men- tre ha considerato ininfluente la circostanza che i funzionari non avessero un potere di pianificazione urbanistica, osservando che tale potere era stato all'epoca già esercitato, e ritenendo comunque operante il principio di im- medesimazione organica, in considerazione dell'avvenuta sottoscrizione del- la predetta nota da parte del responsabile del procedimento e dell'assessore competente, nonché della redazione della stessa su carta intestata del Co- mune.

Ha precisato al riguardo che la lesione di un affidamento tutelabile doveva ritenersi a maggior ragione sussistente in caso di accoglimento dell'orientamento giurisprudenziale che qualifica la relativa responsabilità come responsabilità da contatto sociale qualificato, per la cui insorgenza è sufficiente l'instaurazione di momenti relazionali socialmente o giuridica- mente qualificati, dai quali derivano a carico delle parti reciproci obblighi di buona fede, protezione ed informazione.

Ha ritenuto infine irrilevante la cir- costanza che il successo dell'operazione edilizia fosse condizionato all'esito positivo della valutazione d'impatto ambientale, osservando che il provve- dimento con cui la Regione ne aveva richiesto l'espletamento era intervenu- to quando ormai l'affidamento era già maturato, e ritenendo comunque in- verosimile che la predetta procedura si concludesse con il rigetto totale del progetto di edificazione.

La Corte ha poi confermato l'ingiustizia del danno, ritenendo irrilevante, a tal fine, l'eventuale concorso dell'attrice nella produzione di danni a terzi, sia per la compatibilità della qualifica di danneggiato con quella di danneg- giante, sia per il carattere meramente ipotetico dei danni prospettati dall'Amministrazione.

Ha altresì confermato la configurabilità dell'affidamen- to come situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, e quindi suscettibile di autonoma lesione, osservando che le conseguenze economichenegative dell'annullamento del PGT si atteggiavano come danni-conseguenza ricolle- gabili direttamente alla lesione dell'affidamento ingenerato dal comporta- mento del Comune.

Ha escluso invece il concorso di colpa dell'attrice, rite- nendo irrilevante sia la mancata impugnazione del Documento di Piano, nel- la parte in cui prevedeva il termine di sei mesi per la realizzazione dell'in- tervento di preverdissement, sia la mancata proposizione di un'istanza di sospensione della delibera impugnata: premesso infatti che il termine non aveva carattere perentorio, ha ritenuto che la contestazione dello stesso sa- rebbe risultata inammissibile per difetto d'interesse ad agire, mentre l'istan- za di sospensione sarebbe risultata inutile, non potendo essere esaminata prima della scadenza del termine.

Ai fini della quantificazione del danno, la Corte ha ritenuto ininfluente l'intrinseca aleatorietà dell'operazione immobiliare, a fronte della condotta colpevolmente lesiva dell'affidamento tenuta dal Comune, escludendo inol- tre la necessità di una valutazione equitativa, dal momento che i danni era- no stati provati nel loro preciso ammontare, e l'attrice si era limitata a chie- dere il risarcimento della perdita patrimoniale subìta in conseguenza delle inutili spese affrontate per la piantumazione.

Ha ritenuto altresì irrilevante la condotta tenuta dal Comune successivamente all'annullamento del PGT, osservando che la variante apportata allo stesso non aveva condotto alla stipulazione di convenzioni urbanistiche, le quali avrebbero comportato sol- tanto in via eventuale il riconoscimento di benefici economici, mentre il ri- conoscimento di diritti edificatori avrebbe richiesto la cessione della proprie- tà da parte dell'attrice, la quale non aveva espresso la volontà di essere ri- sarcita per mezzodi tale soluzione alternativa.

Ha escluso anche la possibili- tà di scindere le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di pre- verdissementda quelle sostenute per la progettazione, anch'esse riconduci- bili alla lesione colposa dell'affidamento.

La Corte ha ritenuto infine infondate le censure sollevate dall'appellata in ordine al mancato riconoscimento del danno derivante dalle spese soste- nute per la manutenzione del preverdissement e dall'indisponibilità della somma investita nell'intervento, osservando che le prime avrebbero potuto essere evitate se l'attrice avesse provveduto tempestivamente alla riduzione in pristino dei luoghi autorizzata dal Comune quasi contestualmente alla conclusione della c.t.u. espletata in primo grado, mentre la qualifica im- prenditoriale dell'[OSCURATO:PERSONA] 2000 avrebbe richiesto una prova puntuale della possibilità d'impiegare diversamente la somma investita, non vertendosi in un'ipotesi di mancata riscossione dicrediti di denaro liquidi ed esigibili.

3. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria.

L'Euro p a 2000 ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il Comune denuncia la violazio- ne dell'art. 37 cod. proc. civ. e degli artt. 7, 30 e 133, comma primo, lett. f), cod. proc. amm.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, ha qualificato l'affidamento come una situazione giuri- dica autonoma.

Premesso infatti che l'affidamento costituisce soltanto un criterio di valutazione della condotta delle parti, riflettendo l'aspettativa che coloro con i quali si viene in contatto si comportino secondo le regole di cor- rettezza e lealtà reciproca, sostiene che nei rapporti tra il cittadino e la Pub- blica Amministrazione esso inerisce necessariamente a una posizione sog- gettiva d'interesse legittimo, dal momento che la sua lesione è sempre ri- conducibile all'esercizio di un potere amministrativo.Aggiunge che, anche a voler qualificare la posizione dell'attrice come diritto soggettivo, la contro- versia doveva ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice am- ministrativo, dal momento che l'affidamento di cui era stata dedotta la le- sione traeva origine dall'esercizio di un potere in materia urbanistica e edili- zia.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1227, 2043 e 2055 cod. civ. e dell'art. 50 cod. pen., osservando che, nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito, la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l'oscurità della norma appli- cata, la cui efficacia territorialmente limitata giustificava l'assenza di prece- denti giurisprudenziali, e la cui interpretazione da parte della Provincia coin- cideva con quella fatta propria dal provvedimento annullato.

Afferma infatti che nell'atto d'indirizzo adottato con delibera n. 332 del 2006, la Giunta provinciale, cui era demandata la verifica della compatibilità del PGT con il PTCP, era incorsa nel medesimo errore interpretativo accertato dal Giudice amministrativo, la cui rilevazione da parte dell'Ente sovraordinato avrebbe indotto il Comune a non perseverare nella propria linea interpretativa.

Ag- giunge che in sede giurisdizionale la società attrice non aveva mai contesta- to l'art. 8 del Documento di Piano, ma solo la delibera di approvazione del progetto di preverdissement, pur essendo consapevole che tale operazione avrebbe potuto perdere qualsiasi utilità in caso di accoglimento del ricorso.

Sostiene inoltre che, nel conferire rilievo alle assicurazioni fornite dai fun- zionari comunali in ordine alla legittimità della delibera impugnata e nel ri- tenere invece ininfluente la sottoposizione del progetto alla valutazione d'impatto ambientale, la Corte territoriale non ha considerato per un verso che la competenza in materia di piani attuativi spetta alla Giunta municipa- le, e per alt ro verso che l'attrice aveva perseverato nella realizzazione dell'intervento, nonostante la consapevolezza che la piantumazione sarebbe risultata inutile nel caso in cui la predetta valutazione avesse avuto esito negativo.Rileva infine che, nel riconoscere l'ingiustizia del danno, la senten- za impugnata non ha considerato che il progetto di p reverdissement costi- tuiva parte integrante dell'intervento di trasformazione urbanistica dichiara- to illegittimo dal Giudice amministrativo, essendo stato realizzato perdarvi attuazione.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 1227 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell'esclusione del concorso di colpa dell'attrice, ha rite- nuto irrilevante la mancata contestazione in sede giudiziale dell'art. 8 del Documento di Piano, che qualificava la piantumazione come condizione ne- cessaria e inderogabile ai fini dell'approvazione dei piani attuativi.

Ribadisce che, nonostante l'impugnazione della delibera di approvazione del PGT, l'Eu- ropa 2000 aveva scelto di procedere ugualmente alla realizzazione dell'in- tervento, nella consapevolezza che tale attività avrebbe potuto essere tra- volta dall'annullamento del Piano.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2056 cod. civ., del d.m. 31 ottobre 2013 e dell'art. 345 cod. proc. civ.,censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tardive le doglianze sollevate in ordine alla congruità delle spese sostenute dall'at- trice, senza considerare che si trattava di mere difese.

Aggiunge che, nel ri- tenere che tali voci fossero state già valutate dal c.t.u., la Corte territoriale non ha considerato che quest'ultimo non aveva in alcun modo preso in esame le spese di redazione del progetto.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la cassazione della statuizione riguardante le spese processuali.

6. Il primo motivo, con cui il Comune ripropone la questione concernen- te il difetto di giurisdizione del Giudice adìto, è infondato.

Ai fini del rigetto dell'eccezione sollevata dall'Amministrazione comuna- le, la sentenza impugnata ha infatti richiamato unapronuncia di queste Se- zioni Unite che, in tema di risarcimento del danno per lesione dell'affida- mento riposto dal privato nell'emanazione di un provvedimentoamministra- tivo, a causa di una condotta della [OSCURATO:PERSONA] asseritamente difforme dai canoni di correttezza e buona fede, ha riconosciuto la spettanza della controversia alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in con- siderazione della sua attinenza ad una responsabilità di tipo contrattuale, inquadrabile nello schema della responsabilità relazionale o da «contatto so- ciale qualificato», inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., sia nel caso in cui nessun provvedimento ammini- strativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affi- damento in un mero comportamento dell'amministrazione, sia nel caso in cui il danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un at- to ampliativo della sfera giuridica del privato (cfr. Cass., Sez.

Un., 28/04/ 2020, n. 8236; in termini analoghi, più recentemente, Cass., Sez.

Un., 29/ 04/2022, n. 13595; 18/01/2022, n. 1391; 25/05/2021, n. 14324; 17/12/ 2020, n. 28979).

Pur rilevando che la pretesa risarcitoria trae origine dallo annullamento di un provvedimento afferente alla materia urbanistica, la Corte d'appello ha infatti precisato che la controversia in esame non ha ad oggetto tale provvedimento, ma il comportamento tenuto dal Comune, rite- nuto idoneo a generare nell'attrice un affidamento in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, la cui lesione, incidendo su un diritto soggettivo autonomo e distinto dalla posizione soggettiva violata dal provvedimento, consente di escludere la devoluzione della domanda alla giurisdizione esclu- siva del Giudice amministrativo.

La pronuncia richiamata reca un'ampia disamina delle questioni solleva- te dal ricorrente, le cui argomentazioni non aggiungono nulla di nuovo ri- spetto a quelle prese in considerazione nella relativa motivazione, alla quale risulta pertanto sufficiente riportarsi in questa sede.

In sintesi, queste Sezioni Unite sono pervenute al definitivo superamen- to del precedente orientamento giurisprudenziale, invocato dalla difesa del ricorrente, che attribuiva al Giudice amministrativo la cognizione dell'azione risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento riposto nella legittimità dell'atto amministrativo poi annullato, ravvisando nell'affidamento un mero riflesso dell'azione amministrativa illegittima, privo di incidenza ai fini della giurisdizione, e ciò in virtù del rilievo secondo cui ciò che viene in discussio- ne in caso di annullamento dell'atto amministrativo è l'agire provvedimenta- le nel suo complesso, rispetto al quale non sono individuabili posizioni diffe- renti da tutelare, realizzandosi quella situazione d'interferenza tra diritti ed interessi, tra momenti di diritto comune e di esplicazione del potere che si pongono a fondamento costituzionale delle aree conferite alla cognizione del Giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez.

Un., 25/05/2018, n. 13194; 29/05/ 2017, n. 13454; 21/04/2016, n. 8057).

In contrario, è stato osservato che a)l'attribuzione al Giudice amministrativo del potere di condannare l'Ammi- nistrazione al risarcimento del danno conseguente al modo in cui essa ha esercitato il potere costituisce uno strumento ulteriore, complementare ri- spetto alla tradizionale tutela demolitoria e volto a rendere piena ed effetti- va la tutela del cittadino nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che si traduce nella concentrazione innanzi al Giudice amministrativo sia della fase del controllo di legittimità dell'azione amministrativa che di quella del risar- cimento del danno, ma non comporta l'individuazione di una nuova materia attribuita alla giurisdizione amministrativa, b) il fatto che l'interesse legitti- mo consista nella pretesa ad un provvedimento favorevole derivante dall'at- tività legittima dell'amministrazione non significa affatto che il danno lamen- tato dal privato che abbia ottenuto un determinato bene della vita mediante un provvedimento amministrativo illegittimo, successivamente annullato, sia stato causato da quest'ultimo, che, in quanto favorevole, non ha arreca- to alcun danno al suo destinatario, c) il danno non scaturisce dalla mera il- legittimità del provvedimento amministrativo, ma dalla lesione dell'affida- mento riposto dal privato sulla legittimità dello stesso, cioè da una fattispe- cie complessa, che richiede il concorso, con tale illegittimità, anche di ulte- riori circostanze, riflettenti la violazione delle regole di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi il comportamento dell'Amministrazione, la cui atti- tudine a fondare la fiducia incolpevole dev'essere valutata caso per caso, d) la nozione di affidamento rilevante ai fini della responsabilità dell'Ammini- strazione non coincide con quella emergente dalla disciplina dettata dall'art. 21-noniesdella legge 7 agosto 1990, n. 241, non postulando una pondera- zione dell'interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo con quelli privati del beneficiario di tale atto e degli eventuali controinteressati, ma configurandosi come una situazione autonoma, tutelata in sé e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, e cioè come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia nella fiducia, nella delusione della fidu- cia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal ripo- sta.Tali conclusioni, in parte già raggiunte in riferimento alla disciplina vi- gente anteriormente all'entrata in vigore del codice del processo ammini- strativo, sono state ritenute conformi anche a quella introdotta dagli artt. 7, comma primo, e 30, comma secondo, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, es- sendosi rilevato che e) nel caso in cui il comportamento della [OSCURATO:PERSONA]- ministrazione abbia leso l'affidamento del privato, in quanto non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell'Amministrazione e l'esercizio del potere, dal momento che il comportamento dell'Amministrazione rile- vante ai fini dell'affidamento del privato si pone su un piano diverso rispetto da quello della scansione degli atti procedimentali che conducono al provve- dimento con cui viene esercitato il potere amministrativo, f) anche nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la giurisdizione amministrativa su diritti presuppone che questi ultimi risultino coinvolti nella esplicazione della funzione pubblica, esercitata mediante provvedimenti o mediante accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, g) perché sus- sista la giurisdizione del giudice amministrativo, è necessario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, che la causa petendi si radichi nelle mo- dalità di esercizio del potere amministrativo, ciò che non accade quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda non già nel cattivo esercizio del potere amministrativo, bensì in un comportamento la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato esercitato e venga prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto, sia esso pubblico o privato.

Alla stregua delle predette considerazioni, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in riferimento al caso in esame, la spettanza della controversia alla giurisdizione ordinaria non può essere esclusa in virtù della mera circostanza, fatta valere dall'Amministrazione, che il pregiudizio del quale la società attrice ha chiesto il ristoro sia ricollegabile, nella specie,ad un'attività di trasformazione urbana posta in essere in esecuzione di un pro- getto urbanistico approvato dalla Giunta municipale e successivamente an- nullato dal Giudice amministrativo: a sostegno della domanda, l'attrice non ha infatti allegato l'illegittimità dell'atto amministrativo, il cui annullamento si pone come un mero antecedente storico della pretesa da essa avanzata, né la riconducibilità del danno al provvedimento annullato, avente anzi por- tata ampliativa della sua sfera giuridica, bensì la scorrettezza della condotta asseritamente tenuta dall'Amministrazione comunale, la quale, nonostante l'impugnazione del provvedimento da parte di terzi, ha insistito per l'attua- zione dell'intervento programmatoe fornito assicurazioni in ordine alla legit- timità dello stesso, escludendo la necessità di approfondimenti istruttori e suscitando in tal modo un affidamento incolpevole, la cui lesionecostituisce quindi il vero fondamento della pretesa risarcitoria.

7. Sono parimenti infondati il secondo ed il terzo motivo, aventi ad og- getto l'elemento soggettivo dell'illecito, la configurabilità dell'affidamento in- colpevole,l'ingiustizia del danno ed il nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta tenuta dall'Amministrazione.

Nell'accertamento della responsabilità del Comune per la lesione dell'af- fidamento generato nella società attrice in ordine alla legittimità del proprio operato, la sentenza impugnata si è infatti attenuta correttamente all'orien- tamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configu- rabilità dell'illecito, non è sufficiente la mera constatazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma è necessario un quid pluris, rappre- sentato dalla delusione dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, e fondata sul rispetto dei doveridi correttezza e buona fede su lla stessa gravanti nei rap- porti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luo- go, indipendentemente dall'annullamento dell'atto in autotutela o in sede giurisdizionale, ad una responsabilità che non è qualificabile né come extra- contrattuale né come contrattuale in senso proprio, configurandosi piutto- sto, come si è detto in precedenza, come una responsabilità di tipo relazio- nale o da contatto sociale qualificato(cfr. Cass., Sez.

Un., 28/04/ 2020, n. 8236, cit.; Cass., Sez.

I, 13/12/2018, n. 32314; 21/11/2011, n. 24438).

La Corte d'appello non si è infatti limitata a dare atto dell'errore inter- pretativo commesso dall'Amministrazione comunale, che ha condotto all'an- nullamento della delibera di approvazione del PGT e del piano di attuazione, escludendo la riconducibilità dello stesso ad un'asserita oscurità delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione del PTCP o la possibilità di attribuire rilievo all'analo- go orientamento espresso dalla Provincia in sede di verifica della compatibi- lità del PGT.

Essa ha preso in esame anche la condotta tenutadai funzionari del Comune in occasione dei contatti intrattenuti con la società attrice, evi- denziando le assicurazioni dagli stessi fornite in ordine alla validità degli atti compiuti ed alla volontà di darvi esecuzione senza ritardo, nonché la loro in- sistenza sull'importanza dell'opera di piantumazione preventiva e sulla ne- cessità di procedervi al più presto, ed escludendo la possibilità d'individuare in tale atteggiamento iniziative estranee alle direttive impartite dall'Ammini- strazione.

Ha inoltre verificato l a concreta idoneità dei predetti comporta- menti ad ingenerare nella controparte un affidamento incolpevole, esclu- dendo in particolare la portata ostativa della sottoposizione del progetto alla valutazione d'impatto ambientale, in quanto disposta in epoca successiva al- la maturazione dell'affidamento e ritenuta comunque verosimilmente inido- nea a condurre alla cancellazione dell'intero intervento.

Ha infine escluso la possibilità d'individuare un concorso di colpa della società attrice, in relazio- ne all'omessa contestazione dell'art. 8 del Documento di Piano del PGT, rile- vando che tale disposizione, nel fissare il termine di sei mesi per la realizza- zione del preverdissement, non attribuiva allo stesso carattere perentorio, e non risultava pertanto lesiva dell'interesse dell'attrice, la quale non era dun- que legittimata ad impugnarla.

Il predetto apprezzamento, configurabile come un giudiziodi fatto, non soltanto nella parte riguardante la valutazione della condotta tenuta dalle parti e la sua incidenza nella produzione dell'evento dannoso, ma anche in quella concernente la scusabilità dell'errore interpretativo addebitato alla Amministrazione, non risulta validamente censurato dal Comune , il quale , oltre a far valere esclusivamente il vizio di violazione di legge,si limita so- stanzialmente a riproporre le argomentazioni già addotte nel giudizio di ap- pello, senza essere in grado di confutare le contrarie considerazioni svolte nella sentenza impugnata, né d'individuare carenze logiche o incongruenze del ragionamento seguito dalla Corte di merito: in tal modo, il ricorrente dimostra di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito del- la controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle ar- gomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logico- formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie risultano ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/ 2017, n. 19547).

8. E' invece inammissibile, per difetto di specificità,il quarto motivo, ri- guardante l'ammissibilità delle censure sollevate dall'Amministrazione in or- dine alla congruità delle spese sostenute dall'attrice.

E' pur vero, infatti, che le contestazioni e i rilievi critici mossi dalle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relati- ve al procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., costituiscono mere argomentazioni difensive, che possono essere for- mulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio(cfr. Cass., Sez.

Un., 21/02/2022, n. 5624; Cass., Sez.

III, 21/08/2018, n. 20829; Cass., Sez.

I, 26/07/2016, n. 15418).

Nella specie, tuttavia, la sentenza impugna- ta non si è limitata ad affermare la tardività delle predette censure, in quan- to sollevate per la prima volta in appello, a fronte della mancata proposizio- ne di specifiche contestazioni nel corso del giudizio di primo grado, ma ha espressamente aggiunto che le voci alle quali le stesse si riferivano avevano già costituito oggetto di valutazione da parte del c.t.u., in tal modo lascian- do chiaramente intendere di voler aderire alla valutazione da quest'ultimo compiuta.

Tale duplice rilievo non può ritenersi validamente censurato dal ricorrente, il quale, nell'insistere sulla configurabilità delle proprie critiche come mere difese, nega che il c.t.u. avesse preso in esame le spese di pro- gettazione dell'intervento, ma riconosce che le stesse erano state quantifi- cate nel corso di un accertamento tecnico preventivo, astenendosi tuttavia dal riportare a corredo del motivo sia le valutazioni espresse in quella sede che le contestazioni formulate con l'atto di appello, con la conseguenza che risulta impossibile esprimere qualsiasi apprezzamento in ordine alla portata del motivo di gravame ed all'incidenza del vizio lamentato.

9. Il quinto motivo non contiene infine una vera e propria censura, ri- solvendosi in una mera richiesta di rinnovazione del regolamento delle spe- se processuali, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione, la cui accertata infondatezza conferma invece la correttezza della decisione adot- tata al riguardo dalla Corte di merito.

10. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26383/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via L. [OSCURATO:PERSONA], n. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], Joseph F. Bri- gandì e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via G. Avezzana, n. 3; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appellodi Milano n. 1687/20, depositata il 7 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di un comparto immobiliare sito in Segrate (MI), convenne in giudizio il Comune di Segrate, per sentirlo con- dannare al risarcimento del danno cagionato dalla lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto in ordine allalegittimità della delibera n. 11 del 14 febbraio 2012, con cui il Consiglio comunale aveva approvato il Piano di Go- verno del Territorio. Premesso che nell'ambito del Piano i terreni di proprietà dell'attrice, già aventi destinazione agricola,erano stati inclusi nell'ambito di trasformazione denominato TR1, all'interno del quale era prevista la possibilità di realizzare un progetto di completamento del tessuto residenziale urbano già esistente, a condizione che l'interessato provvedesse entro sei mesi allapiantumazio- ne preventiva dell'area, l'attrice riferì che, nonostante l'impugnazione da parte di terzi della delibera di approvazione , essa aveva presentato il pro- getto di preverdissement, a sua volta approvato dalla Giunta municipale, e la proposta di piano attuativo, per la quale era stata disposta la sottoposi- zione a valutazione d'impatto ambientale; precisato inoltre che l'impugna- zione era stata accolta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lom- bardia con sentenza del 27 febbraio 2015, n. 576/15,confermata dal Consi- glio di Stato con sentenza del 28 giugno 2016, n. 2921/16,aggiunse di aver proceduto nel frattempo all'esecuzione dell'intervento di preverdissement, previsto quale condizione necessaria ed inderogabile per l'adozione dei piani attuativi, poi divenuti irrealizzabili, a causa dell'annullamento dello strumen- to urbanistico. Si costituì il Comune di Segrate, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenzadel 7 novembre 2018 , il Tribunale di Milano accolse la domanda, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 1.350.000,00, oltre interessi legali. 2. L'impugnazione proposta dal Comune è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Milano, che con sentenza del 7 luglio 2020 ha rigettato anche il gravame incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] 2000. Premesso che l'affidamento costituisce una situazione autonoma, tutela- ta di per sé, e non già in collegamento con l'interesse pubblico, la Corte ha osservato che l'azione risarcitoria fondata sulla sua lesione ha come causa petendi un diritto soggettivo, autonomo e distinto dalla posizione giuridica violata, e spetta pertanto alla giurisdizione del Giudice ordinario. Pur rile- vando che il danno lamentato dall'attrice derivava dall'annullamento di un provvedimento in materia urbanistica, ha escluso la riconducibilità della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, osser- vando che la stessa non aveva ad oggetto la legittimità del provvedimento annullato, ma il comportamento tenuto dal Comune e la sua idoneità a ge- nerare un affidamento in ordine alla legittimità del provvedimento. Nel merito, precisato che la colpa dell'Amministrazione non è desumibile dalla mera illegittimità del provvedimento annullato, ha rilevato che l'errore commesso dal Comune riguardava l'interpretazione dell'art. 84 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e consisteva nell'aver escluso dal computo della superficie urbanizzata quella destinata ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico d'interesse comunale o sovracomunale. Ha escluso che l'errore fosse dovuto all'oscurità della norma in questione, osservando che la stessa, ritenuta inequivocabile anche dalla sentenza di annullamento, non aveva costituito oggetto di precedenti giuri- sprudenziali, non avendo dato luogo a conflitti ermeneutici di particolare complessità. Ha ritenuto irrilevante che il medesimo errore fosse stato commesso dalla Provincia in sede di verificazione della compatibilità del PGT con il PTCP, osservando che le norme sul consumo di suolo non avevano portata vincolante per il PGT, con la conseguenza che ilcontrollo di confor- mità era demandato ai Comuni, cui spettava la decisione definitiva nel caso in cui la Provincia avesse svolto osservazioni al riguardo. Ha aggiunto che, sebbene la Provincia avesse rilasciato una valutazione di compatibilità con- dizionata alla predetta verifica, il Comune aveva persistito nel suo errore in- terpretativo, reputando irrilevante anche l'asserito adeguamento all'indirizzo espresso dalla Provincia con delibera n. 332 del 2006, in quanto non dichia- rato illegittimo dal Giudice amministrativo, che lo aveva qualificato come semplice atto d'indirizzo rivolto agli uffici, non avente carattere vincolante né per il Comune, né per la Provincia. Quanto alla configurabilità di un affidamento incolpevole dell'attrice, la Corte ha dato atto della mancata contestazione da parte dell'Amministrazio- ne del contenuto delle riunioni tecniche svoltesi tra i rappresentanti dell'Eu- ropa 2000 ed i funzionari comunali, nel corso delle quali questi ultimi ave- vano rassicurato i primi in ordine alla legittimità del loro operato e del PGT impugnato ed avevano escluso la necessità di procedere ad ulteriori verifi- che o approfondimenti di carattere ambientale; ha aggiunto che con nota dell'11 luglio 2012 era stata ribadita l'importanza della piantumazione pre- ventiva e confermata la volontà del Comune di procedere all'attuazione del PGT, sollecitandosi anche il deposito del progetto di preverdissement, men- tre ha considerato ininfluente la circostanza che i funzionari non avessero un potere di pianificazione urbanistica, osservando che tale potere era stato all'epoca già esercitato, e ritenendo comunque operante il principio di im- medesimazione organica, in considerazione dell'avvenuta sottoscrizione del- la predetta nota da parte del responsabile del procedimento e dell'assessore competente, nonché della redazione della stessa su carta intestata del Co- mune. Ha precisato al riguardo che la lesione di un affidamento tutelabile doveva ritenersi a maggior ragione sussistente in caso di accoglimento dell'orientamento giurisprudenziale che qualifica la relativa responsabilità come responsabilità da contatto sociale qualificato, per la cui insorgenza è sufficiente l'instaurazione di momenti relazionali socialmente o giuridica- mente qualificati, dai quali derivano a carico delle parti reciproci obblighi di buona fede, protezione ed informazione. Ha ritenuto infine irrilevante la cir- costanza che il successo dell'operazione edilizia fosse condizionato all'esito positivo della valutazione d'impatto ambientale, osservando che il provve- dimento con cui la Regione ne aveva richiesto l'espletamento era intervenu- to quando ormai l'affidamento era già maturato, e ritenendo comunque in- verosimile che la predetta procedura si concludesse con il rigetto totale del progetto di edificazione. La Corte ha poi confermato l'ingiustizia del danno, ritenendo irrilevante, a tal fine, l'eventuale concorso dell'attrice nella produzione di danni a terzi, sia per la compatibilità della qualifica di danneggiato con quella di danneg- giante, sia per il carattere meramente ipotetico dei danni prospettati dall'Amministrazione. Ha altresì confermato la configurabilità dell'affidamen- to come situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, e quindi suscettibile di autonoma lesione, osservando che le conseguenze economichenegative dell'annullamento del PGT si atteggiavano come danni-conseguenza ricolle- gabili direttamente alla lesione dell'affidamento ingenerato dal comporta- mento del Comune. Ha escluso invece il concorso di colpa dell'attrice, rite- nendo irrilevante sia la mancata impugnazione del Documento di Piano, nel- la parte in cui prevedeva il termine di sei mesi per la realizzazione dell'in- tervento di preverdissement, sia la mancata proposizione di un'istanza di sospensione della delibera impugnata: premesso infatti che il termine non aveva carattere perentorio, ha ritenuto che la contestazione dello stesso sa- rebbe risultata inammissibile per difetto d'interesse ad agire, mentre l'istan- za di sospensione sarebbe risultata inutile, non potendo essere esaminata prima della scadenza del termine. Ai fini della quantificazione del danno, la Corte ha ritenuto ininfluente l'intrinseca aleatorietà dell'operazione immobiliare, a fronte della condotta colpevolmente lesiva dell'affidamento tenuta dal Comune, escludendo inol- tre la necessità di una valutazione equitativa, dal momento che i danni era- no stati provati nel loro preciso ammontare, e l'attrice si era limitata a chie- dere il risarcimento della perdita patrimoniale subìta in conseguenza delle inutili spese affrontate per la piantumazione. Ha ritenuto altresì irrilevante la condotta tenuta dal Comune successivamente all'annullamento del PGT, osservando che la variante apportata allo stesso non aveva condotto alla stipulazione di convenzioni urbanistiche, le quali avrebbero comportato sol- tanto in via eventuale il riconoscimento di benefici economici, mentre il ri- conoscimento di diritti edificatori avrebbe richiesto la cessione della proprie- tà da parte dell'attrice, la quale non aveva espresso la volontà di essere ri- sarcita per mezzodi tale soluzione alternativa. Ha escluso anche la possibili- tà di scindere le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di pre- verdissementda quelle sostenute per la progettazione, anch'esse riconduci- bili alla lesione colposa dell'affidamento. La Corte ha ritenuto infine infondate le censure sollevate dall'appellata in ordine al mancato riconoscimento del danno derivante dalle spese soste- nute per la manutenzione del preverdissement e dall'indisponibilità della somma investita nell'intervento, osservando che le prime avrebbero potuto essere evitate se l'attrice avesse provveduto tempestivamente alla riduzione in pristino dei luoghi autorizzata dal Comune quasi contestualmente alla conclusione della c.t.u. espletata in primo grado, mentre la qualifica im- prenditoriale dell'[OSCURATO:PERSONA] 2000 avrebbe richiesto una prova puntuale della possibilità d'impiegare diversamente la somma investita, non vertendosi in un'ipotesi di mancata riscossione dicrediti di denaro liquidi ed esigibili. 3. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. L'Euro p a 2000 ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il Comune denuncia la violazio- ne dell'art. 37 cod. proc. civ. e degli artt. 7, 30 e 133, comma primo, lett. f), cod. proc. amm.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, ha qualificato l'affidamento come una situazione giuri- dica autonoma. Premesso infatti che l'affidamento costituisce soltanto un criterio di valutazione della condotta delle parti, riflettendo l'aspettativa che coloro con i quali si viene in contatto si comportino secondo le regole di cor- rettezza e lealtà reciproca, sostiene che nei rapporti tra il cittadino e la Pub- blica Amministrazione esso inerisce necessariamente a una posizione sog- gettiva d'interesse legittimo, dal momento che la sua lesione è sempre ri- conducibile all'esercizio di un potere amministrativo.Aggiunge che, anche a voler qualificare la posizione dell'attrice come diritto soggettivo, la contro- versia doveva ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice am- ministrativo, dal momento che l'affidamento di cui era stata dedotta la le- sione traeva origine dall'esercizio di un potere in materia urbanistica e edili- zia. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1227, 2043 e 2055 cod. civ. e dell'art. 50 cod. pen., osservando che, nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito, la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l'oscurità della norma appli- cata, la cui efficacia territorialmente limitata giustificava l'assenza di prece- denti giurisprudenziali, e la cui interpretazione da parte della Provincia coin- cideva con quella fatta propria dal provvedimento annullato. Afferma infatti che nell'atto d'indirizzo adottato con delibera n. 332 del 2006, la Giunta provinciale, cui era demandata la verifica della compatibilità del PGT con il PTCP, era incorsa nel medesimo errore interpretativo accertato dal Giudice amministrativo, la cui rilevazione da parte dell'Ente sovraordinato avrebbe indotto il Comune a non perseverare nella propria linea interpretativa. Ag- giunge che in sede giurisdizionale la società attrice non aveva mai contesta- to l'art. 8 del Documento di Piano, ma solo la delibera di approvazione del progetto di preverdissement, pur essendo consapevole che tale operazione avrebbe potuto perdere qualsiasi utilità in caso di accoglimento del ricorso. Sostiene inoltre che, nel conferire rilievo alle assicurazioni fornite dai fun- zionari comunali in ordine alla legittimità della delibera impugnata e nel ri- tenere invece ininfluente la sottoposizione del progetto alla valutazione d'impatto ambientale, la Corte territoriale non ha considerato per un verso che la competenza in materia di piani attuativi spetta alla Giunta municipa- le, e per alt ro verso che l'attrice aveva perseverato nella realizzazione dell'intervento, nonostante la consapevolezza che la piantumazione sarebbe risultata inutile nel caso in cui la predetta valutazione avesse avuto esito negativo.Rileva infine che, nel riconoscere l'ingiustizia del danno, la senten- za impugnata non ha considerato che il progetto di p reverdissement costi- tuiva parte integrante dell'intervento di trasformazione urbanistica dichiara- to illegittimo dal Giudice amministrativo, essendo stato realizzato perdarvi attuazione. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 1227 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell'esclusione del concorso di colpa dell'attrice, ha rite- nuto irrilevante la mancata contestazione in sede giudiziale dell'art. 8 del Documento di Piano, che qualificava la piantumazione come condizione ne- cessaria e inderogabile ai fini dell'approvazione dei piani attuativi. Ribadisce che, nonostante l'impugnazione della delibera di approvazione del PGT, l'Eu- ropa 2000 aveva scelto di procedere ugualmente alla realizzazione dell'in- tervento, nella consapevolezza che tale attività avrebbe potuto essere tra- volta dall'annullamento del Piano. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2056 cod. civ., del d.m. 31 ottobre 2013 e dell'art. 345 cod. proc. civ.,censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tardive le doglianze sollevate in ordine alla congruità delle spese sostenute dall'at- trice, senza considerare che si trattava di mere difese. Aggiunge che, nel ri- tenere che tali voci fossero state già valutate dal c.t.u., la Corte territoriale non ha considerato che quest'ultimo non aveva in alcun modo preso in esame le spese di redazione del progetto. 5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la cassazione della statuizione riguardante le spese processuali. 6. Il primo motivo, con cui il Comune ripropone la questione concernen- te il difetto di giurisdizione del Giudice adìto, è infondato. Ai fini del rigetto dell'eccezione sollevata dall'Amministrazione comuna- le, la sentenza impugnata ha infatti richiamato unapronuncia di queste Se- zioni Unite che, in tema di risarcimento del danno per lesione dell'affida- mento riposto dal privato nell'emanazione di un provvedimentoamministra- tivo, a causa di una condotta della [OSCURATO:PERSONA] asseritamente difforme dai canoni di correttezza e buona fede, ha riconosciuto la spettanza della controversia alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in con- siderazione della sua attinenza ad una responsabilità di tipo contrattuale, inquadrabile nello schema della responsabilità relazionale o da «contatto so- ciale qualificato», inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., sia nel caso in cui nessun provvedimento ammini- strativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affi- damento in un mero comportamento dell'amministrazione, sia nel caso in cui il danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un at- to ampliativo della sfera giuridica del privato (cfr. Cass., Sez. Un., 28/04/ 2020, n. 8236; in termini analoghi, più recentemente, Cass., Sez. Un., 29/ 04/2022, n. 13595; 18/01/2022, n. 1391; 25/05/2021, n. 14324; 17/12/ 2020, n. 28979). Pur rilevando che la pretesa risarcitoria trae origine dallo annullamento di un provvedimento afferente alla materia urbanistica, la Corte d'appello ha infatti precisato che la controversia in esame non ha ad oggetto tale provvedimento, ma il comportamento tenuto dal Comune, rite- nuto idoneo a generare nell'attrice un affidamento in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, la cui lesione, incidendo su un diritto soggettivo autonomo e distinto dalla posizione soggettiva violata dal provvedimento, consente di escludere la devoluzione della domanda alla giurisdizione esclu- siva del Giudice amministrativo. La pronuncia richiamata reca un'ampia disamina delle questioni solleva- te dal ricorrente, le cui argomentazioni non aggiungono nulla di nuovo ri- spetto a quelle prese in considerazione nella relativa motivazione, alla quale risulta pertanto sufficiente riportarsi in questa sede. In sintesi, queste Sezioni Unite sono pervenute al definitivo superamen- to del precedente orientamento giurisprudenziale, invocato dalla difesa del ricorrente, che attribuiva al Giudice amministrativo la cognizione dell'azione risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento riposto nella legittimità dell'atto amministrativo poi annullato, ravvisando nell'affidamento un mero riflesso dell'azione amministrativa illegittima, privo di incidenza ai fini della giurisdizione, e ciò in virtù del rilievo secondo cui ciò che viene in discussio- ne in caso di annullamento dell'atto amministrativo è l'agire provvedimenta- le nel suo complesso, rispetto al quale non sono individuabili posizioni diffe- renti da tutelare, realizzandosi quella situazione d'interferenza tra diritti ed interessi, tra momenti di diritto comune e di esplicazione del potere che si pongono a fondamento costituzionale delle aree conferite alla cognizione del Giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., 25/05/2018, n. 13194; 29/05/ 2017, n. 13454; 21/04/2016, n. 8057). In contrario, è stato osservato che a)l'attribuzione al Giudice amministrativo del potere di condannare l'Ammi- nistrazione al risarcimento del danno conseguente al modo in cui essa ha esercitato il potere costituisce uno strumento ulteriore, complementare ri- spetto alla tradizionale tutela demolitoria e volto a rendere piena ed effetti- va la tutela del cittadino nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che si traduce nella concentrazione innanzi al Giudice amministrativo sia della fase del controllo di legittimità dell'azione amministrativa che di quella del risar- cimento del danno, ma non comporta l'individuazione di una nuova materia attribuita alla giurisdizione amministrativa, b) il fatto che l'interesse legitti- mo consista nella pretesa ad un provvedimento favorevole derivante dall'at- tività legittima dell'amministrazione non significa affatto che il danno lamen- tato dal privato che abbia ottenuto un determinato bene della vita mediante un provvedimento amministrativo illegittimo, successivamente annullato, sia stato causato da quest'ultimo, che, in quanto favorevole, non ha arreca- to alcun danno al suo destinatario, c) il danno non scaturisce dalla mera il- legittimità del provvedimento amministrativo, ma dalla lesione dell'affida- mento riposto dal privato sulla legittimità dello stesso, cioè da una fattispe- cie complessa, che richiede il concorso, con tale illegittimità, anche di ulte- riori circostanze, riflettenti la violazione delle regole di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi il comportamento dell'Amministrazione, la cui atti- tudine a fondare la fiducia incolpevole dev'essere valutata caso per caso, d) la nozione di affidamento rilevante ai fini della responsabilità dell'Ammini- strazione non coincide con quella emergente dalla disciplina dettata dall'art. 21-noniesdella legge 7 agosto 1990, n. 241, non postulando una pondera- zione dell'interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo con quelli privati del beneficiario di tale atto e degli eventuali controinteressati, ma configurandosi come una situazione autonoma, tutelata in sé e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, e cioè come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia nella fiducia, nella delusione della fidu- cia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal ripo- sta.Tali conclusioni, in parte già raggiunte in riferimento alla disciplina vi- gente anteriormente all'entrata in vigore del codice del processo ammini- strativo, sono state ritenute conformi anche a quella introdotta dagli artt. 7, comma primo, e 30, comma secondo, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, es- sendosi rilevato che e) nel caso in cui il comportamento della [OSCURATO:PERSONA]- ministrazione abbia leso l'affidamento del privato, in quanto non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell'Amministrazione e l'esercizio del potere, dal momento che il comportamento dell'Amministrazione rile- vante ai fini dell'affidamento del privato si pone su un piano diverso rispetto da quello della scansione degli atti procedimentali che conducono al provve- dimento con cui viene esercitato il potere amministrativo, f) anche nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la giurisdizione amministrativa su diritti presuppone che questi ultimi risultino coinvolti nella esplicazione della funzione pubblica, esercitata mediante provvedimenti o mediante accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, g) perché sus- sista la giurisdizione del giudice amministrativo, è necessario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, che la causa petendi si radichi nelle mo- dalità di esercizio del potere amministrativo, ciò che non accade quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda non già nel cattivo esercizio del potere amministrativo, bensì in un comportamento la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato esercitato e venga prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto, sia esso pubblico o privato. Alla stregua delle predette considerazioni, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in riferimento al caso in esame, la spettanza della controversia alla giurisdizione ordinaria non può essere esclusa in virtù della mera circostanza, fatta valere dall'Amministrazione, che il pregiudizio del quale la società attrice ha chiesto il ristoro sia ricollegabile, nella specie,ad un'attività di trasformazione urbana posta in essere in esecuzione di un pro- getto urbanistico approvato dalla Giunta municipale e successivamente an- nullato dal Giudice amministrativo: a sostegno della domanda, l'attrice non ha infatti allegato l'illegittimità dell'atto amministrativo, il cui annullamento si pone come un mero antecedente storico della pretesa da essa avanzata, né la riconducibilità del danno al provvedimento annullato, avente anzi por- tata ampliativa della sua sfera giuridica, bensì la scorrettezza della condotta asseritamente tenuta dall'Amministrazione comunale, la quale, nonostante l'impugnazione del provvedimento da parte di terzi, ha insistito per l'attua- zione dell'intervento programmatoe fornito assicurazioni in ordine alla legit- timità dello stesso, escludendo la necessità di approfondimenti istruttori e suscitando in tal modo un affidamento incolpevole, la cui lesionecostituisce quindi il vero fondamento della pretesa risarcitoria. 7. Sono parimenti infondati il secondo ed il terzo motivo, aventi ad og- getto l'elemento soggettivo dell'illecito, la configurabilità dell'affidamento in- colpevole,l'ingiustizia del danno ed il nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta tenuta dall'Amministrazione. Nell'accertamento della responsabilità del Comune per la lesione dell'af- fidamento generato nella società attrice in ordine alla legittimità del proprio operato, la sentenza impugnata si è infatti attenuta correttamente all'orien- tamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configu- rabilità dell'illecito, non è sufficiente la mera constatazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma è necessario un quid pluris, rappre- sentato dalla delusione dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione, e fondata sul rispetto dei doveridi correttezza e buona fede su lla stessa gravanti nei rap- porti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luo- go, indipendentemente dall'annullamento dell'atto in autotutela o in sede giurisdizionale, ad una responsabilità che non è qualificabile né come extra- contrattuale né come contrattuale in senso proprio, configurandosi piutto- sto, come si è detto in precedenza, come una responsabilità di tipo relazio- nale o da contatto sociale qualificato(cfr. Cass., Sez. Un., 28/04/ 2020, n. 8236, cit.; Cass., Sez. I, 13/12/2018, n. 32314; 21/11/2011, n. 24438). La Corte d'appello non si è infatti limitata a dare atto dell'errore inter- pretativo commesso dall'Amministrazione comunale, che ha condotto all'an- nullamento della delibera di approvazione del PGT e del piano di attuazione, escludendo la riconducibilità dello stesso ad un'asserita oscurità delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione del PTCP o la possibilità di attribuire rilievo all'analo- go orientamento espresso dalla Provincia in sede di verifica della compatibi- lità del PGT. Essa ha preso in esame anche la condotta tenutadai funzionari del Comune in occasione dei contatti intrattenuti con la società attrice, evi- denziando le assicurazioni dagli stessi fornite in ordine alla validità degli atti compiuti ed alla volontà di darvi esecuzione senza ritardo, nonché la loro in- sistenza sull'importanza dell'opera di piantumazione preventiva e sulla ne- cessità di procedervi al più presto, ed escludendo la possibilità d'individuare in tale atteggiamento iniziative estranee alle direttive impartite dall'Ammini- strazione. Ha inoltre verificato l a concreta idoneità dei predetti comporta- menti ad ingenerare nella controparte un affidamento incolpevole, esclu- dendo in particolare la portata ostativa della sottoposizione del progetto alla valutazione d'impatto ambientale, in quanto disposta in epoca successiva al- la maturazione dell'affidamento e ritenuta comunque verosimilmente inido- nea a condurre alla cancellazione dell'intero intervento. Ha infine escluso la possibilità d'individuare un concorso di colpa della società attrice, in relazio- ne all'omessa contestazione dell'art. 8 del Documento di Piano del PGT, rile- vando che tale disposizione, nel fissare il termine di sei mesi per la realizza- zione del preverdissement, non attribuiva allo stesso carattere perentorio, e non risultava pertanto lesiva dell'interesse dell'attrice, la quale non era dun- que legittimata ad impugnarla. Il predetto apprezzamento, configurabile come un giudiziodi fatto, non soltanto nella parte riguardante la valutazione della condotta tenuta dalle parti e la sua incidenza nella produzione dell'evento dannoso, ma anche in quella concernente la scusabilità dell'errore interpretativo addebitato alla Amministrazione, non risulta validamente censurato dal Comune , il quale , oltre a far valere esclusivamente il vizio di violazione di legge,si limita so- stanzialmente a riproporre le argomentazioni già addotte nel giudizio di ap- pello, senza essere in grado di confutare le contrarie considerazioni svolte nella sentenza impugnata, né d'individuare carenze logiche o incongruenze del ragionamento seguito dalla Corte di merito: in tal modo, il ricorrente dimostra di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito del- la controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle ar- gomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logico- formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie risultano ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547). 8. E' invece inammissibile, per difetto di specificità,il quarto motivo, ri- guardante l'ammissibilità delle censure sollevate dall'Amministrazione in or- dine alla congruità delle spese sostenute dall'attrice. E' pur vero, infatti, che le contestazioni e i rilievi critici mossi dalle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relati- ve al procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., costituiscono mere argomentazioni difensive, che possono essere for- mulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio(cfr. Cass., Sez. Un., 21/02/2022, n. 5624; Cass., Sez. III, 21/08/2018, n. 20829; Cass., Sez. I, 26/07/2016, n. 15418). Nella specie, tuttavia, la sentenza impugna- ta non si è limitata ad affermare la tardività delle predette censure, in quan- to sollevate per la prima volta in appello, a fronte della mancata proposizio- ne di specifiche contestazioni nel corso del giudizio di primo grado, ma ha espressamente aggiunto che le voci alle quali le stesse si riferivano avevano già costituito oggetto di valutazione da parte del c.t.u., in tal modo lascian- do chiaramente intendere di voler aderire alla valutazione da quest'ultimo compiuta. Tale duplice rilievo non può ritenersi validamente censurato dal ricorrente, il quale, nell'insistere sulla configurabilità delle proprie critiche come mere difese, nega che il c.t.u. avesse preso in esame le spese di pro- gettazione dell'intervento, ma riconosce che le stesse erano state quantifi- cate nel corso di un accertamento tecnico preventivo, astenendosi tuttavia dal riportare a corredo del motivo sia le valutazioni espresse in quella sede che le contestazioni formulate con l'atto di appello, con la conseguenza che risulta impossibile esprimere qualsiasi apprezzamento in ordine alla portata del motivo di gravame ed all'incidenza del vizio lamentato. 9. Il quinto motivo non contiene infine una vera e propria censura, ri- solvendosi in una mera richiesta di rinnovazione del regolamento delle spe- se processuali, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione, la cui accertata infondatezza conferma invece la correttezza della decisione adot- tata al riguardo dalla Corte di merito. 10. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di
Sentenza Cassazione n. 01567/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris