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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 08232/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona emessa in data 13/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona in composizione monocratica convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito dalla P.G. in data 12/09/2021 nella flagranza del reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 381, comma 4, 382 e 391, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., non essendo stato indicato nel provvedimento di convalida impugnato lo stato di flagranza, né gli elementi dai quali risulterebbe ipotizzabile il reato di cui all'art. 495 cod. pen., posto che il ricorrente, cittadino pakistano, aveva fornito alla P.G. il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi, invitato ad indicare per iscritto le proprie generalità, forniva quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ne consegue, quindi, la mancanza di gravità del fatto e della pericolosità del soggetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Dall'ordinanza impugnata di convalida dell'arresto in flagranza, risulta che il ricorrente era stato fermato dagli operanti per un controllo e che in quella sede aveva fornito false generalità, dichiarando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA]; solo in seguito, durante la procedura di fotosegnalamento, indicava, nell'apposito modulo, le sue vere generalità - [OSCURATO:PERSONA] -, il che consentiva di accertare la sua sottoposizione a precedenti fotosegnalamenti, con diversi nominativi.

Ciò premesso, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi solo vizi di illegittimità, concernenti il titolo del reato, l'esistenza o meno della flagranza e l'osservanza dei termini, ma non questioni relative ai vizi di motivazione che attengono al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071; Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519).

Quanto allo stato di flagranza, lo stesso si evince dalle descritte circostanze dell'accertamento, atteso che il reato di falsa attestazione o dichiarazione al pubblico ufficiale sull'identità o qualità personali, di cui all'art. 495 cod. pen., si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, a prescindere dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145; Sez. 5, n. 21863 del 26/02/2010, Ferraro, Rv. 247353).

Risulta, inoltre, del tutto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l'orientamento ermeneutico secondo il quale, in riferimento alla convalida dell'arresto, il giudice sia tenuto ad operare una valutazione ex ante al fine di accertare - tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto è stato effettuato, e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, PMT c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280896; Sez. 6, n. 17680 del 27/05/2020, P., Rv. 278965; Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, P.M. in proc.

Glory, Rv. 272392).

In sostanza, la verifica del giudice, deve avere ad oggetto sia l'osservanza dei limiti temporali e delle altre formalità fissate dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen. - concernenti la trasmissione degli atti da parte della polizia giudiziaria e la successiva formulazione da parte del pubblico ministero della richiesta di convalida della misura precautelare - che la sussistenza dei presupposti di carattere sostanziale legittimanti l'arresto.

Il controllo circa la legittimità dell'operato della polizia va effettuato alla stregua del principio di ragionevolezza, dovendosi considerare la sorpresa dell'arrestato nello stato della flagranza (ovvero della cosiddetta "quasi flagranza") di una delle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.; tale vaglio va concettualmente distinto da ogni verifica circa la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico dell'arrestato o dalla sussistenza delle specifiche esigenze cautelari elencate dall'art. 274 cod. proc. pen.

Queste componenti, senza alcun dubbio, sono poste a fondamento della eventuale e successiva fase di deliberazione circa l'adozione di una misura cautelare a carico dell'arrestato, ma, certamente, non possono essere funzionali alla convalida dell'arresto.

In tale fase prodromica, infatti, va valutata unicamente la legittimità della misura precautelare, il che richiede, senza dubbio, la verifica astratta di tutti gli elementi di carattere oggettivo e soggettivo della fattispecie ipotizzata, cristallizzando, tuttavia, la relativa analisi alla situazione caduta sotto la diretta percezione degli operanti, senza dare alcuna rilievo, quindi, a quegli elementi eventualmente emersi in seguito, nell'ulteriore corso delle indagini preliminari, ovvero addotte dalla difesa dell'arrestato in sede di udienza di convalida, dovendo il giudice tenere conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile, con la adeguata diligenza, da parte della polizia giudiziaria nel momento in cui è stato effettuato l'arresto.

Nel caso di specie emerge evidente dall'ordinanza impugnata come la valutazione di gravità del fatto, effettuata dalla Polizia giudiziaria, si sostanzi nell'avere il ricorrente fornito false generalità, trattandosi, nella specie, di soggetto che risultava aver già posto in essere tale condotta, come risultato dagli accertamento AFIS.

Pertanto, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, contestare tale apprezzamento, come dedotto in ricorso, implica richiedere in sede di legittimità un'inammissibile valutazione in fatto dei presupposti legittimanti l'arresto in flagranza.Dal'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona emessa in data 13/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona in composizione monocratica convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito dalla P.G. in data 12/09/2021 nella flagranza del reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 381, comma 4, 382 e 391, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., non essendo stato indicato nel provvedimento di convalida impugnato lo stato di flagranza, né gli elementi dai quali risulterebbe ipotizzabile il reato di cui all'art. 495 cod. pen., posto che il ricorrente, cittadino pakistano, aveva fornito alla P.G. il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi, invitato ad indicare per iscritto le proprie generalità, forniva quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ne consegue, quindi, la mancanza di gravità del fatto e della pericolosità del soggetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Dall'ordinanza impugnata di convalida dell'arresto in flagranza, risulta che il ricorrente era stato fermato dagli operanti per un controllo e che in quella sede aveva fornito false generalità, dichiarando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA]; solo in seguito, durante la procedura di fotosegnalamento, indicava, nell'apposito modulo, le sue vere generalità - [OSCURATO:PERSONA] -, il che consentiva di accertare la sua sottoposizione a precedenti fotosegnalamenti, con diversi nominativi. Ciò premesso, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi solo vizi di illegittimità, concernenti il titolo del reato, l'esistenza o meno della flagranza e l'osservanza dei termini, ma non questioni relative ai vizi di motivazione che attengono al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071; Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519). Quanto allo stato di flagranza, lo stesso si evince dalle descritte circostanze dell'accertamento, atteso che il reato di falsa attestazione o dichiarazione al pubblico ufficiale sull'identità o qualità personali, di cui all'art. 495 cod. pen., si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, a prescindere dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145; Sez. 5, n. 21863 del 26/02/2010, Ferraro, Rv. 247353). Risulta, inoltre, del tutto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l'orientamento ermeneutico secondo il quale, in riferimento alla convalida dell'arresto, il giudice sia tenuto ad operare una valutazione ex ante al fine di accertare - tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto è stato effettuato, e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, PMT c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280896; Sez. 6, n. 17680 del 27/05/2020, P., Rv. 278965; Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, P.M. in proc. Glory, Rv. 272392). In sostanza, la verifica del giudice, deve avere ad oggetto sia l'osservanza dei limiti temporali e delle altre formalità fissate dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen. - concernenti la trasmissione degli atti da parte della polizia giudiziaria e la successiva formulazione da parte del pubblico ministero della richiesta di convalida della misura precautelare - che la sussistenza dei presupposti di carattere sostanziale legittimanti l'arresto. Il controllo circa la legittimità dell'operato della polizia va effettuato alla stregua del principio di ragionevolezza, dovendosi considerare la sorpresa dell'arrestato nello stato della flagranza (ovvero della cosiddetta "quasi flagranza") di una delle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.; tale vaglio va concettualmente distinto da ogni verifica circa la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico dell'arrestato o dalla sussistenza delle specifiche esigenze cautelari elencate dall'art. 274 cod. proc. pen. Queste componenti, senza alcun dubbio, sono poste a fondamento della eventuale e successiva fase di deliberazione circa l'adozione di una misura cautelare a carico dell'arrestato, ma, certamente, non possono essere funzionali alla convalida dell'arresto. In tale fase prodromica, infatti, va valutata unicamente la legittimità della misura precautelare, il che richiede, senza dubbio, la verifica astratta di tutti gli elementi di carattere oggettivo e soggettivo della fattispecie ipotizzata, cristallizzando, tuttavia, la relativa analisi alla situazione caduta sotto la diretta percezione degli operanti, senza dare alcuna rilievo, quindi, a quegli elementi eventualmente emersi in seguito, nell'ulteriore corso delle indagini preliminari, ovvero addotte dalla difesa dell'arrestato in sede di udienza di convalida, dovendo il giudice tenere conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile, con la adeguata diligenza, da parte della polizia giudiziaria nel momento in cui è stato effettuato l'arresto. Nel caso di specie emerge evidente dall'ordinanza impugnata come la valutazione di gravità del fatto, effettuata dalla Polizia giudiziaria, si sostanzi nell'avere il ricorrente fornito false generalità, trattandosi, nella specie, di soggetto che risultava aver già posto in essere tale condotta, come risultato dagli accertamento AFIS. Pertanto, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, contestare tale apprezzamento, come dedotto in ricorso, implica richiedere in sede di legittimità un'inammissibile valutazione in fatto dei presupposti legittimanti l'arresto in flagranza.Dal'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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