CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 dicembre 2021
Cassazione n. 44648/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato; mentre, in applicazione del disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., ha ridotto la pena a mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 74 di multa. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 76, 78, 102 e 112 cod. proc. pen. in punto di ritenuta validità della costituzione di parte civile, da parte della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. 4. Il ricorso è infondato. 5. Il primo motivo è destituito di fondamento. 5.1. Nella procura speciale rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla persona offesa (la [OSCURATO:SOCIETA]) è espressamente prevista la facoltà di nominare sostituti processuali per la costituzione di parte civile. Come osserva il Procuratore generale nella requisitoria scritta, si rientra, pertanto, proprio in una delle condizioni in cui le Sezioni Unite Zucchi n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272169 ammettono la costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale del procuratore speciale, come risulta chiaro dal seguente passaggio motivazione: «Affinché, dunque, il potere di "sostituzione" sia legittimamente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all'interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.: "necessario", perché solo tale ambito formale garantisce che al sostituto venga delegato il diritto sostanziale di cui il mandante è titolare, e "sufficiente" perché non può pretendersi, all'estremo opposto, che il danneggiato conferisca una ulteriore apposita procura speciale direttamente in capo al sostituto» (paragrafo 5.4). Ne consegue che la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], nominata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] proprio sostituto processuale, era legittimata alla costituzione di parte civile per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Il secondo motivo esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen.• Il ricorrente sottopone alla Corte di cassazione alcuni elementi positivi in forza dei quali si dovrebbe escludere la recidiva e riconoscersi le circostanze attenuanti generiche, evitando di confrontarsi con le ragioni esposte dalla sentenza impugnata a sostegno della opposta decisione (pag. 3 sulle circostanze attenuanti generiche, pag. 4 sulla recidiva). 7. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci