CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 42060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a due reati di usura continuata pluriaggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capi 2 e 4 dell'imputazione provvisoria; persone offese, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il quale, secondo tali imputazioni, avrebbe consegnato al Tropea gli interessi usurari riscossi dalle persone offese. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, primo comma, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Dopo avere evidenziato che, secondo tale ordinanza, la contestata attività usuraria sarebbe stata svolta «prevalentemente da [OSCURATO:PERSONA]», il quale si sarebbe avvalso di altri concorrenti nel reato, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente riassume anzitutto le doglianze che aveva avanzato in sede di riesame con riguardo alle circostanze che: a) i messaggi scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] (una delle vittime di usura nel procedimento) e [OSCURATO:PERSONA], moglie del Bianco, e le sommarie informazioni rese dalla stessa Mazzacane non consentivano di affermare un sicuro coinvolgimento del Tropea nell'attività usuraria gestita dal Bianco; b) quanto all'usura di cui al capo 2 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], l'intercettata conversazione tra il Bianco e il Tropea non poteva essere ricondotta a quanto si erano detti, lo stesso giorno 24 marzo 2020, il Bianco e il Rizzo; c) quanto all'usura di cui al capo 4 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il riferimento, nell'intercettata conversazione tra il Bianco e il Tropea, al «giorno 4», non poteva essere ricondotto con certezza al termine del giorno 4 di ogni mese riferito dal Dragone come scadenza per i pagamenti degli interessi usurari, mentre doveva ritenersi «casuale coincidenza [quella] del tempo in cui si sono registrati i contatti tra Tropea e Bianco rispetto alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] posto che quella vicenda trovava una contestazione [.».] che risaliva al 2017». Ciò rammentato, il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non si sia adeguatamente confrontata con i ricordati rilievi difensivi, ingiustificatamente ritenuti come la prospettazione di «mere coincidenze e casualità», pervenendo a una motivazione manifestamente illogica della sussistenza della gravità indiziaria dei due reati di usura in contestazione, atteso che il Tribunale di Catanzaro, da un lato, si è limitato a riportare le conversazioni intercettate, senza spiegarne la portata indiziaria, dall'altro lato, ha ritenuto che le stesse trovassero un riscontro nelle «occasioni di incontro tra il Tropea e il Bianco», senza chiarire le ragioni per cui queste dovessero riguardare proprio i due episodi di usura in contestazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, primo comma, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente rappresenta che dall'ordinanza impugnata non emergerebbe alcun elemento idoneo a integrare la configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso» o dell'"agevolazione mafiosa" con riguardo ai due contestati delitti di usura e che, in particolare, la sussistenza di tali aggravanti non potrebbe essere desunta - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame - né dal «contesto ambientale» in cui i predetti delitti sarebbero stati commessi, né dal «contesto familiare mafioso» in cui il Tropea sarebbe stato inserito in considerazione dei precedenti penali dei fratelli, né, infine, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a dichiarare, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], che «non sono a conoscenza che egli fosse intraneo, certo ora so che i suoi familiari sono tutti detenuti non posso escludere che porti lui avanti le attività della famiglia». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza impugnata, nel ravvisare l'operatività della doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., dall'art. 275, comma 3, dello stesso codice, non avrebbe «da[to] conto né delle ragioni in base alle quali le esigenze cautelari debbano considerarsi sussistenti né tantomeno della necessità della massima misura adottata». i7) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()cuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Si deve ancora rammentare che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). 1.2. Rammentati tali principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si deve rilevare che il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2 dell'imputazione provvisoria) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 4 dell'imputazione provvisoria) sulla base dei seguenti elementi indiziari. Il Tribunale ha anzitutto argomentato, sul piano più generale, come le intercettate conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il Tropea evidenziassero come i due, come si ricavava dal linguaggio criptico usato, si incontrassero per organizzare attività illecite, il cui riferimento all'attività usuraria, che i due avrebbero posto in essere in concorso sarebbe stata ricavabile anche dai seguenti elementi: a) gli screenshot prodotti da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dell'usura di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria, recanti la fotografia di una "mazzetta" di banconote, screenshot che erano stati preceduti da alcuni messaggi scambiati dallo stesso Paparazzo con [OSCURATO:PERSONA], moglie del Bianco, in cui la donna riferiva di una consegna di denaro da parte del Bianco al Tropea; b) le dichiarazioni rese dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di essere a conoscenza del fatto che il marito aveva «portato più volte del denaro a [OSCURATO:PERSONA]». In tale contesto dei rapporti tra il Bianco e il Tropea, quanto ai due specifici episodi delle usure ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Catanzaro evidenziava: a) quanto alla prima, il contenuto delle conversazioni del 24 marzo 2020 tra il Rizzo e il Bianco e poi, tra il Bianco e il Tropea, dalle quali emergeva che il Bianco, dopo avere discusso con [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai tempi del pagamento degli interessi da questi dovuti, aveva contattato il Tropea per accordarsi sulla consegna di alcune "mascherine", la quale, in questa seconda conversazione, era posta in relazione al fatto che una terza persona era in ritardo, come risultava appunto essere, nella prima conversazione, il Rizzo; b) quanto alla seconda, la conversazione tra il Bianco e il Tropea in cui si faceva riferimento a una scadenza periodica di pagamento il giorno "4", giorno che, secondo quanto dichiarato dal Dragone, e risultava anche da un'intercettata conversazione tra questi e il Bianco, era il proprio il giorno del mese in cui lo stesso Dragone doveva pagare al Bianco le rate del prestito ricevuto. 1.3. Tale motivazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei due reati di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non palesa carenze manifeste sul piano della sua logicità, sicché il motivo in esame appare in realtà diretto a ottenere un diverso apprezzamento della concludenza dei dati probatori e, in particolare, una diversa interpretazione - peraltro, neppure specificamente indicata - e valutazione del contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche, ciò che, come si è visto (al punto 1.1), non è ammesso in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (ora dall'art. 416.bis.1, primo comma, cod.pen.), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01). Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900-01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628-01). Cioè quella coartazione ben più penetrante energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178- 01). La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso": è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01). Quanto all'estensibilità di tale aggravante ai compartecipi, la Corte di cassazione ha chiarito che essa, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02). Quanto all'aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la Corte di cassazione ha affermato che essa ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione e il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538- 01). 2.2. Ciò premesso, va detto che il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto la configurabilità delle aggravanti del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa in quanto, premesso che i fatti erano avvenuti in un contesto ambientale profondamente connotato dall'impronta mafiosa, gcch-0 non era pensabile che, in un tale contesto, fossero poste in essere delle condotte usurarie senza darne quanto meno conto ai gruppi mafiosi locali: il concorrente Bianco, al fine di intimidire le vittime, aveva fatto un chiaro riferimento alle cosche di 'ndrangheta, evocando i propri rapporti con «i migliori malandrini del mondo» (essendo «malandrino» un preciso grado nelle strutture gerarchie della 'ndrangheta) e aveva vantato la propria stretta vicinanza con i capi delle stesse cosche (in particolare, secondo quanto risulta dall'ordinanza genetica, di essere sempre presente durante i summit tra i capi delle 'ndrine locali tenuti a Cutro e a [OSCURATO:PERSONA], sottolineando il fatto di sedere vicino ai capi di tali 'ndrine); lo stesso Bianco, nel rapportarsi con un'altra vittima dell'usura, al fine di incuterle timore, aveva fatto un esplicito riferimento agli appartenenti alla ‘ndrangheta, dicendole: «non scomparire con questi, che sono cristiani buoni»; il Tropea era inserito in un contesto familiare mafioso (dati i precedenti penali dei fratelli, coinvolti in un procedimento penale all'esito del quale era stata riconosciuta l'esistenza della cosca "Tropea", quale sotto gruppo dei "Trapasso"); il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già sodale della cosca "Trapasso", aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era dedito al recupero dei proventi delle truffe all'INPS in favore della propria famiglia, della quale, dopo l'arresto dei fratelli, aveva probabilmente assunto le attività illecite; [OSCURATO:PERSONA], in un'intercettata conversazione telefonica, aveva ammesso di avere raccolto denaro per i fratelli Tropea e, in particolare, da ultimo, «solo con Santino». 2.3. Tale motivazione, nell'evidenziare condotte tali da richiamare alla mente dei soggetti passivi la forza intimidatrice propria dei sodalizi di tipo mafioso, con la conseguente peculiare coartazione psicologica delle vittime, nonché la finalizzazione dei delitti commessi dal Tropea all'agevolazione dell'attività del sodalizio di tipo mafioso riconducibile alla famiglia Tropea, appare, oltre che rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati al punto 2.2, priva di illogicità, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. In proposito, è opportuno rammentare preliminarmente alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 3.1.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilievo - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). 3.1.2. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01). 3.1.3. Con riguardo alla doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. per il caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del di. n. 152 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634-01); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01). 3.2. Rammentati tali principi, si deve osservare, alla luce degli stessi (in particolare, di quelli rammentati al punto 3.1.3.), che il Tribunale di Catanzaro, rilevata l'operatività, nella specie, della doppia presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., ha legittimamente motivato la sottoposizione del Tropea alla misura cautelare della custodia in carcere, rilevando come non emergessero - per non essere stati prospettati neppure dalla difesa - elementi specifici idonei a superare le predette presunzioni (e, quindi, a dare evidenza che il Tropea aveva rescisso i legami con l'organizzazione criminosa o che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure). Del resto, nell'argomentare il motivo in esame, il ricorrente non ha indicato alcuno di siffatti specifici elementi in ipotesi prospettati al Tribunale del riesame. 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese de